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Coronavirus: le misure del Governo a sostegno del settore musicale

scritto da contentmanager il 18 Marzo 2020

Il nuovo decreto-legge n. 18-2020 di misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese per l’emergenza “Coronavirus”, che consta di 127 articoli e costituisce, nella sua complessità, una vera e propria manovra finanziaria, contiene diverse disposizioni che vengono incontro alla crisi gravissima degli autori, artisti, lavoratori della musica, del cinema, dello spettacolo e degli altri settori culturali.

Molte delle norme del decreto-legge, di fatto, avendo in generale come scopo la difesa del lavoro e del reddito di famiglie e imprese e il supporto al credito, e sospendendo oneri fiscali e previdenziali, incidono, ovviamente, a favore anche di imprese e persone operanti nel settore dei diritti d’autore e connessi.

Art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo
Indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, (requisiti: almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, con reddito connesso non superiore a 50mila euro). Indennità erogata dall’INPS, su domanda, nel limite complessivo di spesa di 48,6 milioni di euro.

Art. 88 – Rimborso biglietti per spettacoli con voucher
Emissione di voucher – sul modello di quelli turistici già previsti – per biglietti emessi a partire dall’8 marzo 2020, data del d.p.c.m. “zona rossa Lombardia”, per spettacoli, film, rappresentazioni teatrali e altri eventi culturali (oltre che per gli alberghi). I voucher, di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione, devono essere richiesti entro il 16 aprile 2020 ed emessi dal venditore entro trenta giorni dalla domanda.  Al riguardo, considerato che la norma risulta di non chiarissima interpretazione sotto l’aspetto fiscale, gli uffici della Siae si sono già attivati per ottenere a breve i necessari chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

Art. 89 – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
E’ una previsione che istituisce presso il MIBACT, accanto a quelli esistenti, un Fondo straordinario complessivo di 130 milioni di euro per il 2020, 80 milioni di parte corrente e 50 milioni per gli interventi in conto capitale, destinato alle imprese dello spettacolo, cinema e audiovisivo e a favore di artisti, autori, interpreti ed esecutori in difficoltà a causa dell’impatto economico delle misure di contenimento del Covid-19, con procedure di ripartizione e assegnazione stabilite da un decreto MIBACT, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge – quindi al massimo entro il 16 giugno 2020).

Art. 90 – Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
Coinvolgendo in maniera stretta l’attività di questa Società, la norma stabilisce che la quota del 10% dei cd. compensi di copia privata – annualmente dedicata all’iniziativa “Per chi crea” –  viene in via eccezionale destinata, con riferimento al 2020, agli autori, agli interpreti esecutori ed ai lavoratori autonomi che si occupano della percezione dei diritti (mandatari).
I requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità operative, saranno definiti con un decreto del MIBACT di concerto con il MEF da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (quindi, al massimo entro il 16 giugno 2020).

Si segnalano con indicazione del relativo articolo del decreto-legge, le seguenti altre disposizioni di carattere più generale e inerenti essenzialmente le prestazioni di lavoro subordinato e autonomo e gli adempimenti fiscali e previdenziali:

–    la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza coronavirus, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale COVID.19, per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria (art. 22);
–    è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla stessa data, iscritti alla gestione separata ex art. 2 legge 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27);
–    potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti (art. 49);
–    incentivo alla cessione dei crediti deteriorati mediante conversione delle attività fiscali differite in crediti d’imposta per imprese finanziarie e industriali (art. 55);
–    moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza) (art. 56);
–    differimento scadenze: per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione (vedi art. 61), il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi di assicurazione obbligatoria, viene posticipato al 20 marzo 2020 (art. 60);
–    sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento IVA di marzo. I settori interessati sono, tra gli altri: turistico-alberghiero, ristorazione e bar, cultura (sale cinemaografiche, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse (art. 61);
–    sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo) (art. 62);
–    disapplicazione della ritenuta di acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi e compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente, sulle fatture fino al 31 marzo 2020 (art. 62);
–    premi ai lavoratori, con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro, che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working): viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati) (art. 63);
–    introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul luogo di lavoro, attraverso la concessione di un credito d’imposta alle imprese, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo Inail (art. 64);
–    affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione per il mese di marzo (art. 65);
–    donazioni Covid-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ex art. 27 l. 133/1999 viene estesa; viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30mila euro (art. 66);
–    sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici dell’Agenzia delle entrate (art. 67);
–    sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio di nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi (art. 68).

Fonte: DG SIAE

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