STATUTO ASSOCIATIVO DELL’ ACEP
Associazione Autori, Compositori, Editori e Produttori
(modificato e approvato dall’Assemblea del 20 dicembre 2018)
ART. 1 (Costituzione)
1. L’”Associazione Autori, Compositori, Editori e Produttori” (ACEP) è costituita tra persone fisiche o giuridiche che esercitano attività creative e artistiche, con particolare riguardo agli autori, compositori, artisti interpreti esecutori (AIE), editori e produttori fonografici o cinematografici che siano titolari, anche in forma derivata, di diritti d’autore, diritti connessi al diritto d’autore o diritti di “copia privata” audio o video.
ART. 2 (Scopi)
1. L’ACEP è un’ associazione apolitica, che non persegue fini di lucro e si prefigge lo scopo di tutelare, sia in Italia che all’estero, i diritti e gli interessi professionali dei propri associati e delle categorie rappresentate, sotto l’aspetto giuridico, economico e morale, attraverso azioni da intraprendere nei confronti di qualsiasi ente, pubblico o privato, nazionale o internazionale.
2. Le principali finalità dell’ACEP sono:
a) aiutare gli associati a risolvere ogni problema attinente alla gestione e all’incasso di ogni loro diritto;
b) difendere criteri di capillarità, analiticità e trasparenza nell’incasso e nella ripartizione dei diritti d’autore, diritti connessi e diritti di “copia privata” affinché ogni utilizzazione dell’opera dell’ingegno venga giustamente ed equamente remunerata;
c) concepire e attuare forme di tutela dei diritti di utilizzazione economica di opere delle categorie rappresentate;
d) realizzare iniziative e progetti volti a promuovere lo studio e la diffusione della cultura musicale e della creatività artistica nel paese, direttamente o collaborando con le istituzioni preposte ed altri enti o associazioni che abbiano analoghe finalità;
e) favorire ed incentivare le utilizzazioni delle opere “dal vivo”, nell’interesse di tutte le categorie rappresentate;
f) promuovere, nei limiti di legge, forme di solidarietà a favore di Autori, Compositori e Artisti, tramite l’utilizzo di risorse proprie o attraverso la gestione di risorse eventualmente erogate da Enti, Casse e Fondi con analoghe finalità;
g) stipulare accordi con altri Enti, Associazioni e categorie industriali, commerciali e sindacali diretti a regolare i rapporti di carattere tecnico, artistico, economico e giuridico che interessino gli Associati;
h) contribuire alla creazione di un Fondo pensioni per la previdenza complementare degli associati SIAE;
i) informare gli associati sull’attività associativa e sugli aspetti concreti inerenti il loro lavoro;
3. Per la realizzazione e il raggiungimento dei suoi scopi, l’ACEP può:
a) richiedere contributi, partecipare a bandi e convenzioni con gli Stati, gli Enti Locali, pubblici e privati, la Comunità Europea, le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali e aderire ad altri Enti che perseguono fini e scopi medesimi e/o similari in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché costituire e/o assumere partecipazioni in società e promuovere azioni giudiziali e stragiudiziali se necessarie al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
b) promuovere secondarie attività di natura commerciale, con particolare riferimento all’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore e di copia privata, strumentalmente finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi statutari, con l’impegno al rispetto dei principi di mercato e della libera concorrenza.
c) proporsi come struttura di servizi, oltre che per i propri associati, per associazioni, categorie ed enti che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’ACEP, anche attraverso strutture ad hoc.
4. Ogni attività di natura commerciale, seppur secondaria e succedanea agli scopi statutari, dovrà essere regolata da apposito regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.
ART. 3 (Sede)
1. L’ACEP ha sede legale a Crema (CR), in Via Brescia n. 38/B. Il Consiglio Direttivo può deliberare sull’istituzione di ulteriori sedi in altre città e/o all’estero o sul luogo di conservazione dei documenti contabili.
ART. 4 (Durata)
1. L’Associazione non ha limiti di durata.
ART. 5 (Domanda di iscrizione)
1. La domanda di iscrizione deve indicare il nome e cognome del richiedente, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la data della domanda, nonché la qualifica (o le qualifiche) per la quale si chiede l’iscrizione.
2. La domanda di iscrizione deve essere ratificata dal Consiglio direttivo.
ART. 6 (Quota associativa)
1. L’iscrizione all’ACEP non comporta il versamento obbligatorio di alcuna quota associativa.
2. L’associazione si finanzia con contributi volontari di associati e non, che possono essere versati sul c/c associativo o tramite altri mezzi di pagamento alternativi e/o telematici.
3. Gli associati all’ACEP che ottengono incarichi retribuiti in organi ed organismi sociali della SIAE o di altri Enti operanti nella raccolta e distribuzione del diritto d’autore e/o del diritto connesso, debbono versare all’ACEP, anche per il tramite dello stesso Ente, una quota del 10% di tali compensi netti.
ART. 7 (Associati)
1. Gli associati hanno fra loro uguali diritti e doveri. Previa delibera del Consiglio direttivo, ciascun associato potrà costituire una “Delegazione di zona” dell’ACEP, attivandosi con la massima lealtà ed in accordo con gli organi direttivi.
ART. 8 (Perdita della qualità di associato)
1. La qualità di associato si perde per dimissioni volontarie, radiazione o mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1.
ART. 9 (Organi sociali)
1. Gli organi sociali dell’ACEP sono: l’Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente onorario, il Comitato di presidenza, il Segretario generale, i Revisori dei Conti, i Probiviri.
ART. 10 (Assemblea degli associati)
1. L’Assemblea ordinaria degli associati, quale organo sovrano, si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno, per verificare il perseguimento degli obiettivi, affrontare eventuali nuove problematiche, approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché deliberare su quant’altro posto all’Ordine del giorno.
2. Essa si riunisce in via straordinaria quando lo deliberi il Consiglio direttivo o quando lo richiedano al Presidente almeno un decimo degli associati. Nella richiesta vanno specificati gli argomenti da porre all’Ordine del giorno.
3. Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono effettuate mediante pubblicazione dell’Avviso di convocazione sul sito web dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata. Tale avviso deve contenere l’Ordine del giorno degli argomenti da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione.
5. Il voto di ciascun associato ha eguale peso. Non è ammesso il voto per delega.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che nomina un segretario per la verbalizzazione.
7. Ogni quattro anni, l’Assemblea ordinaria degli associati elegge i Revisori dei conti, i Probiviri ed il Consiglio direttivo, con votazioni separate per ciascuna qualifica. L’associato eletto per più qualifiche o ruoli, dovrà sceglierne uno, lasciando l’incarico, per le altre qualifiche o ruoli, agli altri candidati più votati.
8. La candidatura a membro del Consiglio direttivo è subordinata alla effettiva iscrizione all’ACEP dal almeno 12 mesi.
ART. 11 (Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso delibera a maggioranza assoluta e le sue delibere sono legalmente valide a condizione che sia presente almeno la metà dei consiglieri elettivi, salvo quanto disposto dal seguente comma 11.
2. Il Consiglio direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Comitato di presidenza ed il Segretario generale, con votazione a maggioranza assoluta e per la durata dell’intero quadriennio. Il Presidente ed il Vicepresidente devono essere eletti tra i membri del Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta e su proposta motivata del Presidente, può nominare un Presidente onorario scelto fra personalità di spicco della cultura, dell’arte, della musica o dello spettacolo, il quale mantiene l’attribuzione fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo che lo ha nominato, con possibilità di riconferma.
4. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che egli ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso e con preavviso di almeno quarantotto ore mediante e-mail.
5. Spetta al Consiglio direttivo decidere le strategie per il raggiungimento degli scopi sociali, seguendo gli orientamenti espressi dall’Assemblea. Esso ratifica le iscrizioni degli associati e adotta gli eventuali provvedimenti di radiazione.
6. I membri elettivi del Consiglio direttivo sono dodici, tali da rappresentare le quattro categorie principali degli associati: Autore (inteso anche come compositore), Artista Interprete Esecutore (AIE), Editore e Produttore fonografico.
7. Per le sole categorie degli Editori e dei Produttori fonografici, i membri del Consiglio direttivo dovranno essere imprese regolarmente costituite sotto qualsiasi forma prevista dalla legge italiana ed operanti nei rispettivi settori. Le stesse imprese saranno rappresentante nel Consiglio direttivo dal proprio rappresentante legale o da altra persona dallo stesso delegata, purché rientrante nelle figure apicali dell’impresa delegante o nella stretta sfera familiare dello stesso rappresentante legale.
8. Possono essere cooptati nel Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta, fino a quattro altri membri esterni; alla scadenza del quadriennio, essi decadono insieme ai membri elettivi.
9. Nelle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di voto soltanto i membri presenti e quelli eventualmente collegati in via telematiche secondo quanto previsto dal seguente art. 10. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
10. Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo, anche in territorio straniero, indicato dal Presidente nell’avviso di convocazione. Qualora non vi siano ostacoli tecnici, il Consiglio Direttivo può svolgersi mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Il Segretario redige e sottoscrive in unione al Presidente il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo.
11. Le decisioni del Consiglio direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo in carica e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti i membri dello stesso Consiglio mediante e-mail. Dalla proposta deve risultare l’esatto testo della decisione da adottare. I membri del Consiglio hanno 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della proposta per far pervenire al Presidente il voto favorevole o contrario o l’astensione. La mancanza di risposta entro il termine di cui sopra viene considerata come astensione. La decisione è adottata quando risulti pervenuto al Presidente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio direttivo. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Spetta al Presidente raccogliere le risposte e i consensi ricevuti e comunicare la adozione della delibera a tutti i membri del Consiglio direttivo.
ART. 12 (Presidente)
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione.
2. Egli presiede l’ Assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo.
3. Il Presidente attua le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. Egli intrattiene rapporti con altre associazioni o enti, cura le comunicazioni con gli associati e la corrispondenza con i terzi, anche con l’ausilio del Segretario generale.
4. Assume i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell’Associazione e al raggiungimento dei fini associativi, nell’ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa approvate all’inizio dell’esercizio dal Consiglio Direttivo.
5. In tali ambiti egli ha i più ampi poteri ma, se dovesse autonomamente eccedere nella spesa aldilà dei bilanci approvati dall’Assemblea e previsti dal Consiglio, risponderà in prima persona delle obbligazioni assunte.
6. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però sottoporre, alla prima riunione utile o per consultazione scritta, le decisioni prese per la relativa ratifica degli atti compiuti.
ART. 13 (Vicepresidente)
1. Ampie deleghe possono essere concesse dal Consiglio direttivo al Vicepresidente, in ordine a specifici argomenti di preminente interesse per l’associazione e per i suoi associati.
2. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e dal Segretario generale.
ART. 14 (Presidente onorario)
1. Il Presidente onorario, condividendo le finalità statutarie, dà lustro e una positiva immagine pubblica dell’ACEP, consentendo una maggiore sensibilizzazione e adesione alle iniziative associative.
ART. 15 (Comitato di presidenza)
1. Il Comitato di presidenza ha funzioni consultive ed è composto, oltre dal Presidente, da cinque associati e viene convocato dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio direttivo. I membri del Comitato di presidenza possono durare in carica per tutto il quadriennio o essere sostituiti dal Consiglio direttivo, in funzione delle materie da trattare.
2. Esso si può riunire congiuntamente al Consiglio direttivo per riferire direttamente i pareri che gli sono stati richiesti.
ART. 16 (Segretario generale)
1. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella gestione e nell’amministrazione dell’associazione.
ART. 17 (Revisori dei conti)
1. I Revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea nel numero di tre e durano in carica quattro anni.
2. Essi esaminano la contabilità ed i bilanci, riferendone per iscritto all’Assemblea degli associati.
3. La loro carica non è compatibile con quella di consigliere.
4. Almeno uno dei tre revisori deve risultare iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili nonché all’albo dei revisori dei conti.
ART. 18 (Probiviri)
1. I Probiviri sono eletti dall’Assemblea nel numero di tre e durano in carica per quattro anni.
2. Essi sono chiamati a dirimere eventuali controversie che possono insorgere tra associati e l’Associazione o fra gli associati stessi, relativamente a problematiche di interesse comune.
ART. 19 (Retribuzione)
1. Le cariche sociali non sono retribuite, fatta eccezione per le spese opportunamente documentate. Tuttavia, il Consiglio Direttivo, a fronte di specifici compiti e/o deleghe affidate al Presidente e/o al Segretario generale, può assumere la decisione di fissare un compenso a loro favore. Tale delibera, oltre ad essere motivata, dovrà essere accompagnata da una previsione di copertura finanziaria approvata dal Collegio dei revisori.
ART. 20 (Modifiche dello Statuto)
1. Le modifiche del presente Statuto sono proposte dal Consiglio direttivo e debbono essere approvate dall’Assemblea degli associati.
ART. 21 (Scioglimento)
1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati, su proposta motivata del Consiglio direttivo. In tal caso, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per fini di utilità generale o ad altre associazioni con scopi analoghi.
ART. 22 (Rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme esistenti in materia.
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