Poiché la funzione dell’editore è quella di investire economicamente sulla pubblicazione, diffusione e promozione dell’opera, solitamente l’autore cede all’editore la metà dei diritti, cioè i 12/24 per il DEM (Diritti di Esecuzione Musicale, cioè le utilizzazioni in pubblico dell’opera) e 50% per il DRM (Diritti di Riproduzione Meccanica, cioè derivanti dalla registrazione dell’opera su supportisonori).
Però queste quote possono essere modificate contrattualmente dalle parti, in più o in meno, a patto che si rispettino le quote minime previste a tutela dell’autore, che sono indicate nel retro di ciascun Bollettino di dichiarazione (Mod. 112).
In caso partecipino più coautori per una stessa qualifica (cioè autori del testo oppure compositori della musica) un coautore non può percepire una quota di diritti superiore al doppio rispetto a ciascun altro coautore.
Ad esempio, se si assegna ad un coautore del testo la quota di 1/24 di Diritti DEM, gli altri coautori del testo non potranno avere più di 2/24 ciascuno.
Inoltre, limitatamente ai diritti di Classe Prima derivanti da “Ballo dal vivo” e “Concertino”, se si assegna all’editore una quota inferiore ad 8/24, non scatta la cosiddetta maggiorazione del”doppio punto” (consistente in un raddoppio dei diritti attribuiti), prevista a sostegno degli investimenti che l’editore deve effettuare a favore dell’opera editata.
Questa norma ha la funzione di spingere l’autore (a parità di quota di diritti ceduti sulla propria opera) a scegliere quell’editore che gli fornisce maggiori garanzie di valorizzazione dell’opera stessa.
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