La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali dell’autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, che nel loro complesso costituiscono il diritto d’autore.
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela.
I principali diritti morali sono:
il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);
il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);
il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).
I principali diritti di utilizzazione economica dell’opera sono:
diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;
diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera: cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;
diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;
diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale , di trasformarla, adattarla, ridurla ecc..
I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge e permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.
Il diritto d’autore dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.
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