Con sentenza pubblicata lo scorso 23 giugno, il Consiglio di Stato, decidendo in sede di appello alla sentenza n. 6957 del 11 luglio 2013 del T.A.R. Lazio, ha rimandato al giudice ordinario la questione della soppressione dell’assegno di professionalità erogato dal Fondo di Solidarietà della Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E. agli associati che ne avevano maturato il diritto secondo la regole contenute negli Statuti e Regolamenti passati dell’Ente.
Tale assegno mensile, ammontante a circa 615,00 euro, era stato soppresso con un provvedimento dell’allora Commissario Luigi Rondi nel periodo natalizio del 2011.
Contro tale provvedimento un nutrito gruppo di autori associati SIAE si era rivolto al TAR che, con la citata sentenza, aveva respinto le loro domande statuendo sia la legittimità del provvedimento del Commissario, che la competenza del giudice amministrativo.
Invece il Consiglio di Stato, con una articolata argomentazione, ha ritenuto che “poiché l’oggetto essenziale del presente giudizio riguarda il regolamento del Fondo di solidarietà, il quale rientra tra i provvedimenti di organizzazione della SIAE, la giurisdizione del giudice amministrativo è da escludere“.
Consiglio di Stato, Sentenza n. 3081 del 23 giugno 2017
Fonte: dirittodautore.it
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