I diritti connessi al diritto d’autore sono quei diritti che la legge riconosce non all’autore di un’opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (si veda al riguardo il Titolo II della legge speciale 633/1941). I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive
Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d’ autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie “opere dell’ ingegno”: è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’ autore ecc.
Inizialmente i diritti connessi venivano considerati diritti di secondo livello e differenziati dai diritti di primo livello spettanti agli autori originali. Il decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685, emanato per l’attuazione della Direttiva CEE 92/100 ha invece aggiornato i rapporti tra autori, artisti interpreti ed esecutori, e produttore fonografico.
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