Il 1° marzo 2013 è stato pubblicato il nuovo Regolamento Generale SIAE scaricabile dal seguente link.
Invitiamo tutti i nostri associati a prestare particolare attenzione ai futuri depositi di tutela, in riferimento soprattutto ai seguenti articoli di sostanziale importanza:
Art. 3 comma 4: L’Associato non può vantare alcun diritto in ordine alla ripartizione e liquidazione dei proventi per utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione delle opere o al riconoscimento, se successivo, delle singole qualifiche dichiarate ovvero alla data di conferimento dei diritti.
Art. 19 comma 7: Ove il bollettino (deposito opere) presenti irregolarità, la dichiarazione non ha effetto sino all’avvenuta regolarizzazione. Per le somme giacenti presso la Società, maturate da opere il cui bollettino sia in attesa di regolarizzazione, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice civile.
E’ evidente quindi che non ci sarà più un abbinamento delle utilizzazioni retroattivo di anni (come accadeva) pur depositando i manoscritti in ritardo, ma tutto sarà regolato a far data effettiva della repertazione dei titoli.
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