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(Modificato il 25/4/95 a Pesaro, il 30/4/98 a Cerasolo, il 10/5/99, l' 8/5/00, il 10/5/04 e il 17/5/05 a Rimini)

STATUTO ASSOCIATIVO DELL' A.C.E.P.

Associazione degli Autori, Compositori e Piccoli Editori

ART. 1 (Costituzione)
1.   L’Associazione degli Autori, Compositori e Piccoli Editori (A.C.E.P.) è costituita tra persone fisiche o giuridiche che esercitano attività creative e artistiche, con particolare riguardo agli autori, compositori, editori e produttori fonografici o cinematografici operanti mediante aziende di piccole o medie dimensioni e che siano titolari, anche in forma derivata, di diritti d’autore, diritti connessi al diritto d’autore o diritti di “copia privata” audio o video.

ART. 2 (Scopi)
1.   L’A.C.E.P. è un’ associazione apolitica, che non persegue fini di lucro e si prefigge lo scopo di difendere i diritti e gli interessi professionali dei propri associati e delle categorie rappresentate, sotto l’aspetto giuridico, economico e morale, attraverso azioni da intraprendere nei confronti di qualsiasi ente, pubblico o privato, nazionale o internazionale.
2.  Le principali finalità dell’A.C.E.P. sono:
a)   aiutare gli associati a risolvere ogni problema attinente alla gestione e all'incasso di ogni loro diritto;
b)  difendere criteri di capillarità e analiticità nell’incasso e nella ripartizione dei diritti d’autore, diritti connessi e diritti di “copia privata” affinché ogni utilizzazione dell’opera dell’ingegno venga giustamente remunerata; 
c)  controllare che gli eventuali benefici economici assegnati alle opere di grande successo (maggiorazioni, premi e simili) siano attribuiti con equità e nel rispetto dei diritti delle altre opere creative; 
d)   favorire le utilizzazioni di opere “dal vivo” nell’interesse di autori, editori, esecutori, interpreti e artisti;
e)   contribuire alla creazione di un Fondo previdenziale, assicurativo e pensionistico gestito dalla SIAE che non discrimini tra gli aventi diritto, che eroghi prestazioni proporzionate ai contributi da ciascuno liberamente versati e che non trascuri l’aspetto della solidarietà sociale;
f)    informare gli associati sull’attività associativa e su aspetti concreti inerenti il loro lavoro;
g)   chiedere una minor tassazione dei proventi per diritti d’autore e diritti connessi;
h)   occuparsi anche delle problematiche riguardanti gli artisti esecutori, interpreti e artisti in genere.

ART. 3 (Sede)
1.  L’A.C.E.P. ha sede legale a Rimini, in via Flaminia 185 / B (“Leon Battista Alberti”).

ART. 4 (Durata)
1.  L’Associazione non ha limiti di durata.

ART. 5 (Domanda di iscrizione)
1.  La domanda di iscrizione deve indicare il nome e cognome del richiedente, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la data della domanda, nonché la qualifica (o le qualifiche) per la quale si chiede l’iscrizione.
2.  La domanda di iscrizione deve essere ratificata dal Consiglio direttivo.

ART. 6 (Quota associativa)    
1.  L’iscrizione all’A.C.E.P. non comporta il versamento obbligatorio di alcuna quota associativa.
2.  L’associazione si finanzia con contributi volontari degli associati, versati sul c/c postale n° 16365470.
3.  Solo il Segretario può ricevere contributi, brevi manu, rilasciando quietanza numerata in duplice copia.
4.  Gli associati all'A.C.E.P.  che ottengono incarichi retribuiti in Organi sociali o Comitati di studio della SIAE, debbono versare sul conto corrente postale associativo, per il tramite della stessa SIAE, una quota del 10% di tali compensi netti.

ART. 7 (Associati)
1.  Gli associati hanno fra loro uguali diritti e doveri.  Ciascun associato potrà costituire una  “Delegazione di zona” dell’A.C.E.P., attivandosi con la massima lealtà ed in accordo con gli organi direttivi.

ART. 8 (Perdita della qualità di associato) 
1. La qualità di associato si perde per dimissioni volontarie, radiazione o mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1.

ART. 9 (Organi sociali)
1.  Gli organi sociali dell’A.C.E.P. sono: l’Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente onorario, il Comitato di presidenza, il Segretario generale, i Revisori dei Conti, i Probiviri.

ART. 10 (Assemblea degli associati)
1.  L’Assemblea ordinaria degli associati, quale organo sovrano, si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di maggio, per verificare il perseguimento degli obiettivi, affrontare eventuali nuove problematiche, approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché deliberare su quant’altro posto all’Ordine del giorno.
2.  Essa si riunisce in via straordinaria quando lo deliberi il Consiglio direttivo o quando lo richiedano al Presidente almeno un decimo degli associati. Nella richiesta vanno specificati gli argomenti da porre all’Ordine del giorno.
3. Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono effettuate mediante pubblicazione dell'Avviso di convocazione sul sito web dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata.
Tale avviso deve contenere l’Ordine del giorno degli argomenti da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione.
4. Anche delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web
5.  Il voto di ciascun associato ha eguale peso.  Non è ammesso il voto per delega.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che nomina un segretario per la verbalizzazione.
7. Ogni quattro anni, l'Assemblea ordinaria degli associati elegge i Revisori dei conti, i Probiviri ed il Consiglio direttivo, con votazioni separate per ciascuna qualifica. L’associato eletto per più qualifiche o ruoli, dovrà sceglierne uno, lasciando l’incarico, per le altre qualifiche o ruoli, agli altri candidati più votati.
8. Può candidarsi a membro del Consiglio direttivo l’associato con anzianità di iscrizione di almeno un anno.

ART. 11 (Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione.  Le sue delibere sono legalmente valide a condizione che sia presente almeno la metà dei consiglieri elettivi.
2. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, fino a tre Vice Presidenti, il Comitato di presidenza ed il Segretario generale, con votazione a maggioranza assoluta e per la durata dell’intero quadriennio.
3. Il Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta e su proposta motivata del Presidente, può nominare un Presidente onorario scelto fra personalità di spicco della cultura, dell'arte, della musica o dello spettacolo, il quale mantiene l'attribuzione fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo che lo ha nominato, con possibilità di riconferma.
4. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso e con preavviso di almeno quarantotto ore, mediante fax, lettera raccomandata o email.
5. Non è ammesso il voto per delega e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
6. Spetta al Consiglio direttivo decidere le strategie per il raggiungimento degli scopi sociali, seguendo gli orientamenti espressi dall’Assemblea.   Esso ratifica le iscrizioni degli associati e adotta gli eventuali provvedimenti di radiazione.
7. I membri elettivi del Consiglio direttivo sono nove, tali da rappresentare pariteticamente le tre qualifiche principali degli associati: autore, compositore ed editore.
8. Possono essere cooptati nel Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta, fino a cinque altri membri esterni;  alla scadenza del quadriennio, essi decadono insieme ai membri elettivi.

ART. 12 (Presidente)
1.  Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione. 
2.  Egli presiede l’ Assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo.
3.  Il Presidente attua le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.  Egli intrattiene rapporti con altre associazioni o enti, cura le comunicazioni con gli associati e la corrispondenza con i terzi, anche con l’ausilio del Segretario.
4.  In tali ambiti egli ha i più ampi poteri ma, se dovesse eccedere nella spesa aldilà dei bilanci approvati dall’Assemblea e previsti dal Consiglio, risponderà in prima persona delle obbligazioni assunte.

ART. 13 (Vice Presidente)
1.  Ampie deleghe possono essere concesse dal Consiglio direttivo al Vice Presidente, in ordine a specifici argomenti di preminente interesse per l’associazione e per i suoi associati.
2. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e dal Segretario.

ART. 14 (Presidente onorario)
1.  Il Presidente onorario, condividendo le finalità statutarie, dà lustro e una positiva immagine pubblica dell'A.C.E.P., consentendo una maggiore sensibilizzazione e adesione alle iniziative associative.

ART. 15 (Comitato di presidenza)
1.  Il Comitato di presidenza ha funzioni consultive ed è composto, oltre al Presidente, da cinque associati esperti nelle problematiche attinenti l'attività associativa e viene convocato dal Presidente su richiesta di almeno tre membri del Consiglio direttivo.  I membri del Comitato di presidenza possono durare in carica per tutto il quadriennio o essere sostituiti dal Consiglio direttivo, in funzione delle materie da trattare.
2.  Esso si può riunire congiuntamente al Consiglio direttivo per riferire direttamente i pareri che gli sono stati richiesti.

ART. 16 (Segretario generale)
1. Il Segretario generale, eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, coadiuva il Presidente nella gestione dell’associazione, curando il buon andamento contabile e amministrativo della stessa.

ART. 17 (Revisori dei conti)
1.  I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea nel numero di tre e durano in carica quattro anni.
2.  Essi esaminano la contabilità ed i bilanci, riferendone per iscritto all'Assemblea degli associati.
3.  La loro carica non è compatibile con quella di consigliere.

ART. 18 (Probiviri)
1.  I Probiviri sono eletti dall’Assemblea nel numero di tre e durano in carica per quattro anni.
2.  Essi sono chiamati a dirimere eventuali controversie che possono insorgere tra associati e l’Associazione o fra gli associati stessi, relativamente a problematiche di interesse comune.

ART. 19 (Retribuzione)
1.  Le cariche sociali non sono retribuite.

ART. 20 (Modifiche dello Statuto)
1.  Le modifiche del presente Statuto sono proposte dal Consiglio direttivo e debbono essere approvate dall'Assemblea degli associati.

ART. 21 (Scioglimento)
1.  Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati, su proposta motivata del Consiglio direttivo. In tal caso, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per fini di utilità generale o ad altre associazioni con scopi analoghi.

ART. 22 (Rinvio)
1.  Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme esistenti in  materia.


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