IL
NUOVO STATUTO DELLA S.I.A.E.
Cari associati, trascriviamo di seguito il nuovo STATUTO DELLA SIAE, così
come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in
data 19 luglio 2001 e stampato sull'allegato al Bollettino bimestrale
della SIAE n° 3 (Maggio / Giugno 2001).
ART. 1
Struttura e funzioni
1. La Società Italiana Autori ed Editori è ente pubblico
a base associativa con sede in Roma.
2. Essa svolge le seguenti funzioni:
a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto
ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di
autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio
dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione
e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso
ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;
b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile
1941, n. 633;
c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell'ambito
della società dell'informazione, nonchè la protezione
e lo sviluppo delle opere dell'ingegno;
d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi
e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;
f) svolge le attività strumentali e sussidiarie a quelle qui
indicate;
g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del
diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell'art.
180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli
ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte
gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio
finanziario;
h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli
aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla
loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi
di cui all'art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle condizioni
mediamente praticate in ambito comunitario.
ART. 2
Base associativa
1. Sono associati ordinari le persone fisiche e giuridiche italiane,
titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari
di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere
cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi
membri dell'U.E. che siano titolari di diritti d'autore e che facciano
domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocità per quanto
concerne le iscrizioni presso le società consorelle.
2. Sono associati straordinari i cittadini dei Paesi non membri dell'U.E.,
titolari di diritti d'autore, i titolari di diritti connessi, gli eredi
o aventi causa dei titolari di diritti d'autore e tutti gli altri che
conferiscono alla SIAE un mandato.
3. La qualità di associato ordinario si acquisisce a domanda,
previo accertamento da parte della Società del verificarsi delle
condizioni di seguito indicate:
a) aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno;
b) aver maturato attraverso la Società somme per diritti d'autore
non inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla
data di presentazione della domanda;
c) presentare, con la domanda di associazione, la documentazione richiesta
dalla Società per attestare l'appartenenza alla categoria per
la quale si richiede l'associazione stessa.
4. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere dal
riconoscimento delle qualità di associato ordinario, e tacitamente
rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per:
a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalità
previsti al comma 1;
b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del
quadriennio;
c) radiazione;
d) morte;
e) cessazione dell'attività se trattasi di persona giudridica;
f) cessazione della durata dei diritti affidati alla Società
quando questa sia inferiore ai quattro anni;
g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo
per la durata di due anni consecutivi.
5. L'associato ordinario gode dei diritti ed è tenuto al rispetto
degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti,
ovvero adottate dai competenti organi sociali.
All'associato ordinario che contravvenga a disposizioni statutarie e/o
regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.
In caso di comportamenti di particolare gravità che rendano incompatibili
i rapporti dell'associato ordinario con la Società, l'assemblea
può deliberare la radiazione dell'associato.
ART. 3
Organizzazione
1. Sono organi deliberativi della Società:
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente. 2. Sono organi consultivi della Società
le commissioni di sezione.
3. Sono organi di controllo della Società:
a) il collegio dei revisori;
b) l'ufficio di controllo interno.
ART. 4
Composizione dell'Assemblea
1. L'assemblea è composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni
dagli associati ordinari in modo da assicurare la rappresentanza di
autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori
della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate;
6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della
prosa, della rivista e della commedia musicale, dell'operetta e delle
opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti,
oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie,
multimediali e delle arti plastiche e figurative.
2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia è
costituito un seggio. Il voto per corrispondenza è ammesso nel
caso di invalidità con certificazione dello stato e della firma.
3. Un regolamento approvato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata
dei due terzi, stabilisce i requisiti per l'elettorato attivo e per
quello passivo nonchè le procedure per la formazione delle liste
elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle
elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza
della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno stabiliti dal
regolamento elettorale.
4. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà essere preventivamente
approvato dall'Autorità vigilante. Il regolamento dovrà
consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea.
Ai fini elettorali, gli associati ordinari votano separati in due categorie,
quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati.
Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate
fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione.
ART. 5
Compiti dell'Assemblea
1. L'Assemblea:
a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti
nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione
il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;
b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;
c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del
collegio dei Revisori;
d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Società;
e) approva e modifica, con le prime due votazioni e a maggioranza qualificata
dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale, il
regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo di solidarietà;
f) delibera i provvedimenti di radiazione;
g) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. L'elezione di cui alla lettera b) del comma precedente avviene
con votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione
di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive commissioni.
Il numero dei componenti delle stesse verrà stabilito dal regolamento
generale.
ART. 6
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal
presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni
dall'assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori
ed editori o assimilati e 3 membri nominati ogni quattro anni ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419.
2. La carica di consigliere è incompatibile con quelle di membro
dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione.
3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, è
disposta con decreto dell'Autorità di vigilanza.
ART. 7
Compiti del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari della Società;
b) redige e approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento
della società;
c) redige e propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie
e i regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1;
d) redige annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni
di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione
dei proventi tra gli aventi diritto e li sottopone all'approvazione
del Ministro vigilante. Invia i criteri alle sezioni, che provvedono
alla redazione della ordinanza di ripartizione. L'ordinanza di ripartizione
è approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.
ART. 8
Nomina del presidente
1. Il presidente, ferma la designazione dell'assemblea, è nominato
ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
ART. 9
Compiti del presidente
1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di
amministrazione e rappresenta legalmente la Società. In caso
di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un membro
elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso
nella prima adunanza.
ART. 10
Commissioni di sezione
1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e
le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta,
la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti
figurative; la lirica.
2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere
obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in
ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure
dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione
e alle altre materie indicate dal regolamento per l'organizzazione e
il funzionamento.
3. La qualità di componente delle commissioni di sezione non
è compatibile con la qualità di membro dell'assemblea.
4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati,
nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.
ART. 11
Composizione del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi
e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti
dall'assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente,
sono nominati dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica.
2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso
di specifica professionalità iscritte nel registro dei revisori
contabili.
ART. 12
Compiti del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli
2397 e seguenti del codice civile.
ART. 13
Il direttore generale
1. Il direttore generale è nominato e revocato con deliberazione
del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione.
Il rapporto di servizio è regolato con contratto, eventualmente
rinnovabile, di durata non inferiore a due e
non superiore a quattro anni.
2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione
e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al fine di
assicurare la realizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei
risultati previsti dal consiglio di amministrazione ed è responsabile
dei risultati complessivamente raggiunti.
In particolare il direttore generale:
a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione,
al quale può formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione
inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Società;
b) esercita le funzioni che gli sono state affidate dal consiglio di
amministrazione e quelle previste dal regolamento della Società
di cui all'art. 22 del presente statuto e gestisce l'attuazione delle
decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) sovraintende alle attività di acquisizione delle entrate ed
esercita altresì i poteri di spesa nei limiti delle previsioni
del bilancio ed in conformità alle modalità e forme stabilite
dal regolamento di cui all'art. 22;
d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Società
svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici,
anche attribuendo a singoli dirigenti la responsabilità di specifici
progetti riguardanti più strutture gestionali;
e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto
di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme
previste dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai contratti
collettivi;
f) verifica l'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività
di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
ART. 14
Struttura della Società e dirigenti generali
1. La Società è organizzata in un ufficio di diretta collaborazione
degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non più di cinque
divisioni.
2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze
di supporto agli organi decisionali.
3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere
articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non
generale. Il numero di tali uffici non può essere superiore a
60, di cui non più di 20 quali uffici periferici.
4. Il regolamento interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei principi
di cui al decreto legislativo 3 febraio 1993, n. 29, ed in particolare
ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, individua
gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonchè
le modalità di preposizione agli uffici.
5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando
le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l'attuazione
delle attività e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono
del conseguimento dei risultati.
A tal fine:
a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa
in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento
di cui all'art. 22;
b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo
nei confronti degli uffici dipendenti;
c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento
interno di cui all'art. 22.
ART. 15
Ufficio di controllo interno e ufficio relazioni con il pubblico
1. L'Ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche
strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attiità degli
uffici della Società, riferendo al consiglio di amministrazione
e, se richiesto, all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati
e revocati dal consiglio di amministrazione sentita l'assemblea e possono
essere sia dipendenti della Società sia esterni ad essa.
2. L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art.
8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio è composto da
personale dipendente della Società.
ART. 16
Vigilanza
1. La vigilanza sulla Società è svolta dal Ministero per
i beni e
le attività culturali. L'attività di vigilanza è
svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica
competenza.
ART. 17
Patrimonio
1. Il patrimonio della Società è costituito da:
a) beni immobili e mobili di proprietà della Società,
ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti
effettuati a fronte delle riserve;
b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.
ART. 18
Proventi
1. I proventi della Società sono costituiti da:
a) contributi degli associati;
b) quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;
c) corrispettivi sui servizi;
d) rendite;
e) contributi, erogazioni, donazioni.
ART. 19
Bilancio
1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo da approvare
entro il mese di novembre ed il conto consuntivo da approvare entro
il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, è
trasmesso all'Autorità vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'approvazione. Il bilancio
preventivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, è comunicato
all'Autorità di vigilanza.
ART. 20
Fondo di solidarietà
1. La Società esercita forme di solidarietà attraverso
un autonomo fondo al quale gli associati ordinari contribuiscono nella
misura
del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari
e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni erogate dal
fondo.
2. Un apposito regolamento determina criteri e modalità per la
concessione delle prestazioni agli associati ordinari. Il regolamento
è comunicato all'Autorità di vigilanza.
3. La Società gestisce il fondo di cui al comma 1 per conto degli
associati ordinari.
ART. 21
Promozione
1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato
espresso dall'assemblea e su proposta delle commissioni di sezione,
decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio,
di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di
promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori indicati
dall'art. 10, comma 1.
2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia
disponibilità di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi
a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti
di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1970, n. 888 e di altre casse o istituzioni aventi le
stesse caratteristiche e finalità.
ART. 22
Regolamento di organizzazione e funzionamento
1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della
Società, per quanto non previsto dal presente statuto, provvede
il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza
qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.
Il regolamento è comunicato all'Autorità di vigilanza.
ART. 23
Norme transitorie
1. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, e con
la maggioranza qualificata dei due terzi disciplina il passaggio degli
attuali iscritti, soci e mandanti tra gli associati ordinari o straordinari.