MARZO 1997
MARZO 1997: TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLA
QUOTA ANNUALE SIAE
Rimini, 1 marzo 1997
ASSICURATA A.R.
Preg.mo Presidente della SIAE - Dott. Luciano VILLEVIEILLE BIDERI
e p.c.
Consiglio di amministrazione della SIAE
Servizio Iscritti e Soci della SIAE
Consulta Legale della SIAE
c/o Direzione Generale -Viale della Letteratura, 30 - 00144 ROMA
OGGETTO: Richiesta di modifica della Delibera consiliare del 24 settembre
1996.
Il sottoscritto Roberto RINALDI, in qualità di iscritto a codesta
Società, nonchè di Commissario della Sezione Musica, avendo
assunto cognizione di numerose lamentele da parte di associati in ordine
alla richiesta di versamento della quota sociale entro il 28 febbraio di
ogni anno, presenta formale richiesta di modifica della Delibera in oggetto.
A norma dell'art. 13 dell'Ordinanza di Ripartizione, i proventi incassati
dalla SIAE per la Sezione Musica, in riferimento ad un determinato anno,
vengono ripartiti fra gli aventi diritto nei seguenti termini:
- entro gennaio e luglio dell'anno successivo, riguardo ai diritti di Classe
I, II, IV e V (lett. A e B);
- entro luglio dell'anno successivo e gennaio del secondo anno successivo,
per i diritti di Classe III e V (lettera C).
Ciò premesso, considerato che la SIAE ripartisce i diritti d'autore
agli aventi diritto mediamente con un anno di ritardo, rispetto al momento
della loro maturazione, e' ragionevole ed opportuno attendere sempre quantomeno
gli esiti della liquidazione del II° semestre di ogni anno, prima di
valutare la mancata copertura della quota sociale annuale.Solo in quel momento
potrà essere richiesto il pagamento della quota stessa e, in difetto,
esistendone i presupposti, potrà essere attivata la procedura di
cui all'art. 12 dello Statuto.
Pertanto si chiede:
1) di non attivare la procedura di cui all'art. 12 dello Statuto nei confronti
di coloro i quali risultano non aver versato la quota sociale entro il 28
febbraio;
2) che per il versamento della quota sociale si fissi un termine non anteriore
alla data del 31 agosto di ogni anno.
In attesa di un Vostro riscontro, si porgono distinti saluti.
Roberto RINALDI MARZO
1997: ALTRE PROPOSTE PER MIGLIORARE L'ORDINANZA DI RIPARTIZIONE
Rimini, 15 marzo 1997
Preg.mo Presidente della SIAE - Dott. Luciano VILLEVIEILLE BIDERI
c/o Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 ROMA
e p. c. Al Direttore Generale - Dott. Lucio CAPOGRASSI
Al Direttore della Sezione Musica - Dott. Gianfranco FIOCCO
Alla Commissione della Sezione Musica
ASSICURATA A.R. (anticipata da fax al n° 06 / 59.64.70.52)
Preg.mo Signor Presidente,
accogliendo il Suo invito alla presentazione di proposte migliorative dell'Ordinanza
di Ripartizione della Sezione Musica (e non solo per la Classe Prima) ,
io sottoscritto Roberto RINALDI espongo le mie osservazioni in ordine alle
modifiche che riterrei necessarie.
CLASSE PRIMA
Essendo stata la Ripartizione dei proventi di Classe Prima gia' ampiamente
analizzata lo scorso anno, riteniamo di dover sottolineare soltanto i seguenti
punti fondamentali:
1) Ripristino di una maggiorazione a favore dei brani editi, bilanciata
dalla richiesta all'editore di un certo investimento sull'opera editata
e con la fissazione di una quota editoriale minima;
2) Maggiore accessibilita' alle maggiorazioni a coefficiente:
a) una minor ricaduta di proventi BSM sulla musica dal vivo, deve comportare
un proporzionato bilanciamento nell'entita' delle maggiorazioni, da assegnare
attraverso i coefficienti;
b) riduzione del numero di supporti richiesti per accedere alla prima maggiorazione;
c) svincolo dell'accesso propedeutico alle ultime due maggiorazioni, come
promesso in campagna elettorale: "Attribuire il secondo coefficiente
ai brani in possesso (oltreche' del doppio supporto) o delle esecuzioni
in radiofonia o televisione, oppure in possesso soltanto del criterio di
territorialita', senza che le due caratteristiche debbano applicarsi in
maniera propedeutica, bensi' in alternativa l'una alle altre" - vedi
MIDI SONGS n°27 - Ottobre 1995, che riporta il programma elettorale
dalle seguenti associazioni: AIDEM, ANEM, EMA, UNEMI, ACAE e ASAE. Ovvero,
in via subordinata, eliminare la maggiorazione radiotelevisiva, mantenendo
la seguente progressione: "singolo supporto", "doppio supporto",
"territorialita' ";
d) che l'utilizzazione dell'opera in 100 locali di 10 diverse province sia
considerata sufficiente per accedere alla maggiorazione "territorialita'"
(trattandosi gia' di successo piu' che regionale).
3) Nel caso in cui dovesse permanere, per il 1997, l'attuale sistema di
campionamento da parte degli ispettori SIAE nei locali che utilizzano S.M.,
sarebbe opportuno aumentare il numero di ore di rilevazione ed imporre agli
ispettori di campionare sempre la parte centrale del trattenimento. Altresi',
in previsione di una futura ripartizione analitica anche per il BSM, al
fine di sensibilizzare i D.J. ad una corretta compilazione dei programmi
SIAE, sarebbe opportuno sancire al piu' presto l'obbligo della compilazione
dei programmi sera per sera, contestualmente all'esecuzione, nonche' attivare
subito controlli adeguati come per la musica "dal vivo". Cosicche',
dal 1° gennaio 1998 si potrebbe eventualmente realizzare l'auspicato
accorpamento di tutti i proventi di Classe I° incassati dalla SIAE,
sia per musica dal vivo sia con S.M. (strumenti meccanici).
CLASSE III°
ART. 5, Lettera D), n°- Emissioni televisive a carattere locale.
Attualmente le televisioni a carattere nazionale (RAI, MEDIASET, TELEMONTECARLO)
nonche' le "pay-TV" (TELEPIU', ecc.) trasmettono film spettacolari
molto recenti, a volte dopo pochi mesi dall'uscita nelle sale cinematografiche.
Pertanto le televisioni a carattere locale, non potendo competere su questo
terreno, hanno ridotto drasticamente la trasmissione di film, e cercano
di far crescere i loro ascolti attraverso altri tipi di intrattenimento:
sport, attualità e soprattutto spettacoli di varietà ove la
musica di artisti locali assume un ruolo centrale, sia eseguita dal vivo
che in playback. In particolare, nel settore della musica da ballo, crescono
ogni giorno di importanza circuiti televisivi che collegano anche piu' di
50 emittenti locali (CANTA ITALIA, ITALIA DANCING, CANZONI ED EMOZIONI,
ROMAGNA MIA, MUSICA E SPETTACOLO, ecc.) producendo ascolti giornalieri anche
superiori al milione di telespettatori.
Cio' premesso, riteniamo che la ripartizione dei diritti d'autore versati
dalle emittenti televisive a carattere locale (£ 4.000.452.093 nel
1995) debba essere cosi' modificata:
a) per il 20% alla musica compresa nella colonna sonora dei film spettacolari
trasmessi, da ripartire secondo le modalita' e con le limitazioni stabilite
con deliberazione del Presidente, su conforme parere della Commissione della
Sezione Musica;
b) per il 40% alla Ripartizione supplementare generale (R.S.) di cui all'art.
10, lettera A);
c) per il 40% alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S. Cl. V) di
cui all'art. 10, lett. B)
N.B. Per quanto concerne la Ripartizione di cui alla lettera a), le emittenti
televisive locali ci risulta non consegnino alla SIAE i programmi dei film
trasmessi! Pertanto con quale criterio vengono ripartiti questi diritti?
ART. 5, Lettera E) - Comunicazione pubblica mediante apparecchi radiofonici,
televisivi e di filodiffusione.
Attualmente gli incassi di CLASSE III, per apparecchi che diffondono musica
in pubblici esercizi, vengono assegnati soltanto per il 68% alla SEZIONE
MUSICA (£ 4.962.941.721 su un totale di £ 7.298.755.707 nel
1995), mentre la reale utilizzazione del repertorio amministrato da questa
Sezione e' sicuramente superiore al 90%. Va pertanto aumentata la quota
spettante alla Sezione Musica.
Inoltre il Codice Tariffario SIAE 2232 (£ 1.627.847.439 nel 1995)
comprende emissioni in pubblici esercizi con filodiffusione e con nastri
magnetici (o Compact Disc, dischi, Minidisc, DAT, floppy, ecc.). Questi
ultimi supporti sono peraltro quelli piu' comunemente utilizzati, in quanto
permettono all'esercente la scelta della musica preferita da diffondere
nel proprio locale (ad es. attraverso le attuali piastre a doppia cassetta,
oppure i "MULTI - CD" e' possibile trasmettere la musica di sottofondo
prescelta in modo automatico a ciclo continuo). Pertanto gli incassi relativi
a questo Codice Tariffario andrebbero cosi' assegnati:
a) per il 70% alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S. Cl. V) di
cui all'art. 10, lett. B);
b) per il 30% aggiunti agli incassi di cui alla lettera B) del presente
articolo (incassi relativi alle emissioni radiofoniche effettuate dall'ente
concessionario nazionale).
Gli incassi relativi al Codice Tariffario 2231 (£ 3.335.094.282 nel
1995) riguardano emissioni in pubblici esercizi attraverso apparecchi radiofonici.
La ripartizione di questi proventi non ha mai tenuto conto della enorme
crescita (negli ultimi decenni) delle emittenti radiofoniche locali, alcune
delle quali sono divenute importanti network a livello nazionale. Attualmente
queste emittenti, complessivamente considerate, hanno ascolti (sia da parte
di utenti privati, che in pubblici esercizi) nettamente superiori rispetto
ai canali radiofonici della RAI.
Pertanto appare adeguata la seguente ripartizione di detti proventi:
a) per il 20% aggiunti agli incassi di cui alla lettera B) del presente
articolo (incassi relativi alle emissioni radiofoniche effettuate dall'ente
concessionario nazionale);
b) per il 40% attribuiti alla Ripartizione supplementare generale (R.S.)
di cui all'art. 10, lettera A);
c) per il 40% attribuiti alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S.
Cl. V) di cui all'art. 10, lett. B).
Per quanto invece concerne gli apparecchi televisivi in pubblici esercizi,
anche in questo caso la quota spettante alla Sezione Musica (attualmente
il 50%) appare inadeguata ed andrebbe aumentata, in considerazione delle
reali utilizzazioni televisive di opere amministrate dalla Sezione. In secondo
luogo, anche se le emittenti a carattere nazionale mantengono in questo
ambito una certa prevalenza, non vanno sottovalutati gli ascolti delle emittenti
televisive a carattere locale.
Pertanto gli incassi relativi al Codice Tariffario 1616 (£ 11.027.778.443
nel 1995) potrebbero essere cosi' ripartiti:
a) per il 30% aggiunti all'importo di cui alla lettera C) del presente articolo
(incassi relativi alle emissioni televisive dell'ente concessionario nazionale);
b) per il 30 % aggiunti agli incassi di cui alla lettera D), n. 5, primo
comma del presente articolo (incassi relativi alle emissioni televisive
in rete nazionale effettuate da organismi diversi dall'ente concessionario
nazionale);
c) per il 20% attribuito alla Ripartizione supplementare generale (R.S.)
di cui all'art. 10, lettera A);
d) per il 20% attribuito alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S.
Cl. V) di cui all'art. 10, lettera B).
ART. 11 - FONDO SPECIALE INTEGRATIVO (FSI)
In primo luogo chiediamo che sia data applicazione al quarto comma dell'art.
11, il quale prevede che " l'utilizzazione del FSI e' stabilita annualmente
con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentita la
Commissione della Sezione Musica".
In secondo luogo riteniamo che le provvidenze a favore delle composizioni
da concerto, del patrimonio musicale del passato, nonche' del repertorio
italiano utilizzato all'estero debbano essere concesse con maggiore senso
della misura, cioe' stabilendo un tetto massimo assegnabile che, a nostro
avviso, non deve mai superare (per ogni singola provvidenza) il 40% di cio'
che la composizione ha effettivamente incassato nelle singole Classi di
Ripartizione.
Ad es., poniamo che un'opera "Sempreverde", abbia incassato le
seguenti somme:
Classe I
Classe IV
Classe V
Estero £ 10.000.000 £ 2.000.000 £ 1.000.000
£ 500.000
Le relative provvidenze "Sempreverdi" non potranno essere rispettivamente
superiori a: £ 4.000.000 £ 800.000 £ 400.000
£ 200.000
Cosi' dicasi, in generale, anche per tutte le altre provvidenze. Ci e' giunta
notizia, invece (e di questo vorremmo formale conferma o smentita) che le
maggiorazioni assegnate alla "musica seria" siano ammontate, nell'ultima
liquidazione, all'800%, in dispregio delle normative attualmente vigenti!?!
Per quanto riguarda invece la destinazione del FSI, considerata anche l'affluenza
delle somme non trascurabili provenienti dall' "irripartibile"
BSM (in parte condividendo la proposta avanzata dall'amico Maurizio CORECHA')proporremmo
la seguente Ripartizione:
20% alla Ripartizione Supplementare di Classe V (R.S. Cl. V);
20% alla Proporzionale Incassi Generali (FSI);
10% alla Ripartizione Supplementare di Classe Prima Ballo (R.S. Cl. I -
Ballo);
10% alla Ripartizione Supplementare di Classe Prima Concertino (R.S. Cl.
I - Concertino);
40% alle Provvidenze attribuite proporzionalmente ai diritti percepiti dalle
singole opere aventi le seguenti caratteristiche (cumulabili): a) Opere
sempreverdi (Classi I, IV, V ed Estero); b) Musiche sempreverdi da film
(Classe II); c) Opere utilizzate in concerti (Classi III e IV); d) Opere
italiane utilizzate all'estero; e) Opere utilizzate da complessi bandistici
e corali(Classe IV, per i seguenti Codici Tariffari: 2236 = Bande e Corali
in abbonamento / 2237 = Bande e corali fuori abbonamento / 2238 = Esecuzioni
bandistiche non gratuite).
Nel caso quest'ultima quota del 40% del FSI da destinare alle varie provvidenze,
desse luogo a maggiorazioni superiori al 40% rispetto ai Diritti d'autore
normalmente attribuiti alle varie opere, le somme in eccedenza potrebbero
essere attribuite al Fondo di Solidarietà.
Comunque, poiche' tutti gli associati si attendono l'approvazione immediata
dell'Ordinanza di Ripartizione per il 1997, onde uscire cosi' dalla situazione
di "continua emergenza" in cui la SIAE si trova ancora, dopo il
lungo commissariamento, riteniamo che, ove non si potesse a breve termine
discutere le sopraelencate richieste, le stesse potranno essere riconsiderate
per il 1998.
Da ultimo, gradiremmo che copia delle sopracitate proposte fosse inviata
ai Commissari della Sezione Musica, contestualmente alla convocazione della
prossima riunione della Commissione stessa, affinche' ne possano prendere
preventiva visione.
Con l'occasione, vorremmo sottolineare l'importanza di redigere l'ORDINE
DEL GIORNO, sia per le riunioni della Commissione Musica, sia per quelle
dell'Assemblea, in forma meno sintetica e maggiormente descrittiva degli
argomenti da dibattere, con unita la necessaria documentazione informativa;
crediamo che i Commissari abbiano il diritto ed il dovere (considerati i
cospicui emolumenti che percepiscono) di documentarsi esaurientemente sulle
questioni da trattare nelle riunioni.
Distinti Saluti.
Roberto RINALDI MARZO
1997: PROPOSTE PER IL NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA' FRA ISCRITTI E SOCI
Rimini, 21 marzo 1997
Preg.mo Presidente della SIAE - Dott. Luciano VILLEVIEILLE BIDERI
c/o Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 ROMA
e p. c. Al Consiglio di Amministrazione
Al Direttore del Fondo di Solidarieta' / Dott. Luigi BOFFA
Al Comitato Tecnico del Fondo - A tutti i Commissari di Sezione
ASSICURATA A.R. - (anticipata da fax al n° 06 / 59647052)
Preg.mo signor Presidente,
recentemente ho approfondito l'analisi delle varie proposte avanzate al
riguardo del nuovo Regolamento del Fondo di Solidarieta' fra soci e fra
iscritti della SIAE. Non conosco i piu' recenti sviluppi di tali proposte,
ma sulla base della documentazione in mio possesso, ho rilevato gravi incongruenze
che mi inducono a presentare queste sintetiche note di carattere generale.
Dalla formulazione dell'art. 13, comma 1° dello Statuto Sociale, poiche'
tutti gli associati alla SIAE sono soggetti al prelievo di "un importo
da un minimo del 4% sino ad un massimo del 10% del totale al netto delle
provvigioni", appare equo ed imprescindibile che tutti gli associati
partecipino alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà.
Gli unici associati che non hanno diritto di accesso al Fondo sono, a mio
avviso:
1) i mandanti, per la loro peculiare situazione giuridica (la stessa norma
parla di "Fondo di Solidarieta' fra soci e iscritti della SIAE");
2) coloro i quali non hanno maturato proventi per diritti d'autore, non
avendo contribuito al prelievo di cui all'art. 13, 1° comma.
Tutti gli altri associati, iscritti o soci, autori o editori non possono
essere esclusi a priori dalle prestazioni previdenziali del Fondo di Solidarieta'.
Logicamente quegli iscritti che maturano proventi in misura modesta dovranno,
per accedere alle prestazioni stesse, reintegrare con contributi volontari
fino al raggiungimento della soglia minima che verra' prestabilita; ovvero
potranno volontariamente rinunciarvi.
In tal modo si ottiene il duplice effetto di non escludere nessuno, preventivamente,
dalle prestazioni per le quali tutti gli associati contribuiscono, nonche'
di produrre la rinuncia volontaria degli associati marginali, i quali rimarranno
iscritti alla SIAE ad ogni effetto, ma non beneficeranno delle prestazioni
del Fondo.
In ogni caso, partendo dalla considerazione che la previdenza e la solidarietà
non sono tra i compiti primari della SIAE, bensi' esplicano una funzione
meramente accessoria (di servizio e socialmente benefica), mi permetto di
suggerire alcune soluzioni di estrema semplicita' e trasparenza.
Dal 1995 la SIAE trattiene a tutti gli associati un importo pari al 4% delle
somme incassate, al netto delle provvigioni.
Per cui ogni associato (autore o editore) ha gia' lasciato al Fondo di solidarieta'
il 4% dei propri incassi per diritti d'autore del 1995, nonche' il 4% dei
propri incassi del 1996. E analogamente si procedera' anche per gli anni
successivi. Ipotizziamo che questi importi siano accreditati, a ciascun
associato, su un personale Conto previdenziale (una specie di "salvadanaio");
ogni anno il totale del conto crescerebbe di una somma pari al 4% dei diritti
incassati (dedotto un 10% su questo 4%, che andrebbe a confluire nel vero
e proprioFondo di Solidarieta'). Il valore di questo conto crescerebbe anche
grazie ad una gestione professionale ed oculata delle somme via via accumulatesi
sul conto stesso.
Ipotizziamo inoltre che ogni associato (autore o editore), sia tenuto a
versare almeno per dieci anni su tale Conto previdenziale le somme risultanti
annualmente dal prelievo del 4%, dopodiche' possa decidere se:
1) continuare il piano di accumulazione finche' lo riterra' opportuno;
2) ovvero ritirare l'importo totale, comprendente anche i risultati economici
della gestione di tali somme, in un'unica soluzione. In questo caso, il
suo Conto previdenziale l'anno successivo si azzerera' e ripartira' da capo
per almeno altri dieci anni.
Superata l'eta' di 60 anni e almeno dieci di versamenti, l'autore (o il
rappresentante legale della casa editrice) potra' beneficiare delle somme
accumulate sul proprio Conto previdenziale, anche optando per la soluzione
rateale (mensile o altro) sulla base del calcolo di capitalizzazione economica.
In caso di morte dell'associato, agli eredi spetteranno tutte le somme accumulate
fino a quel momento sul Conto previdenziale del defunto; ma poi tale Conto
verra' chiuso e le future deduzioni del 4% operate sui proventi spettanti
agli eredi confluiranno nel vero e proprio Fondo di Solidarietà.
Nel vero e proprio Fondo di Solidarieta' confluirebbero annualmente le seguenti
somme:
a) la somma delle deduzioni del 4% operate sui proventi di associati mandanti;
b) la somma delle deduzioni del 4% operate sui proventi di associati che
non hanno aderito al Fondo;
c) la somma delle deduzioni del 4% operate sui proventi di associati deceduti
o non piu' iscritti;
d) la somma delle quote (10% sul 4%) trattenute a tutti gli associati che
hanno aderito al Fondo;
e) le somme giacenti sui Conti di coloro i quali decadono dalla loro qualita'
di iscritti o soci SIAE;
f) le quote sociali annuali versate da iscritti e soci;
g) i proventi irripartibili destinati al Fondo per deliberazione degli Organi
Sociali;
h) gli avanzi di gestione;
i) donazioni, liberalita' e sopravvenienze varie.
Pertanto, anche gli associati che hanno aderito al Fondo parteciperebbero
alla Solidarieta' lasciando allo stesso il 10% (sul 4%) delle somme trattenute
sui loro proventi (percentuale molto modesta e annualmente modificabile
in caso di necessita'); il rimanente 90% (sul 4%) costituirebbe una capitalizzazione
personale al pari di una qualsiasi "Polizza di previdenza integrativa".
Tale normativa potrebbe essere applicata senza problemi sia agli autori,
che agli editori. In caso di cessione di azienda editoriale societaria,
il nuovo rappresentante legale (o persona da lui designata) diverrebbe il
nuovo titolare del Conto previdenziale, subentrando al vecchio.
Il Fondo di Solidarieta' potrebbe dividersi in due Sezioni. La prima Sezionedel
Fondo destinerebbe annualmente una certa quota delle risorse disponibili
per una Polizza assicurativa infortunio e vita, di entita' modesta e uguale
per tutti (con prestazioni minimali, che potrebbero eventualmente essere
aumentate attraverso un reintegro economico a carico dei singoli associati
che lo desiderassero). La seconda Sezione del Fondo destinerebbe annualmente
la quota rimanente per sussidi a favore di associati con un minimo di anzianita'
di iscrizione ed in gravi condizioni di bisogno economico, di salute, ecc.,
dimostrate documentalmente.
Rimarrebbe da decidere la sorte del vecchio Fondo di Solidarieta' tra i
Soci della SIAE e le prestazioni derivanti dai diritti acquisiti di quest'ultimi.
La questione dei diritti acquisiti va risolta a livello giuridico. Ma ritengo
si debbano considerare quantomeno i seguenti due importanti fattori:
1) in passato le prestazioni erogate ai Soci autori erano per un quarto
circa finanziate dai soci stessi, e per tre quarti circa finanziate da tutti
gli associati (ad es. per il 1993, dai dati del bilancio consuntivo si evince
che i 1.205 Soci contribuirono al Fondo per £ 2.822.913.130; mentre
la SIAE, cioe' tutti gli associati, contribuirono per £ 8.288.608.048).
Pertanto, considerando anche l'ulteriore ricaduta sui Soci stessi di quest'ultima
somma, si puo' affermare che i diritti acquisiti si riferiscano a non piu'
di meta' della prestazione mensile goduta dai Soci stessi;
2) le erogazioni a favore degli eredi del Socio necessiterebbero di un limite
di durata massima dal decesso dell'autore, nonche' di una valutazione dell'effettivo
stato di bisogno degli eredi.
Ultima questione da risolvere sarebbe il riconoscimento di una qualche prestazione
a favore degli autori iscritti od editori, che per anni hanno contribuito
alle prestazioni erogate ai soli Soci autori, senza avere nulla in cambio
(naturalmente se iscritti alla SIAE anteriormente al 1°/1/1995).
Il problema si potrebbe risolvere, ad es. nel seguente duplice modo:
a) agli autori iscritti che non hanno superato i 60 anni ed agli editori
verrebbe accreditato sul proprio Conto previdenziale un "bonus",
(spendibile solo dopo dieci anni di accumulazione) commisurato agli anni
di iscrizione alla SIAE ed ai proventi percepiti negli ultimi dieci anni
(1985/1994);
b) agli iscritti autori che hanno superato i 60 anni verrebbe erogato subito
un mini-assegno mensile per la durata limitata di dieci anni, con importo
commisurato agli anni di iscrizione alla SIAE ed ai proventi percepiti negli
ultimi dieci anni (1984/1995).
I costi di queste due provvidenze (peraltro immediatamente quantificabili
non appena identificati gli aventi diritto e stabilite le prestazioni da
erogare) saranno a carico della Societa' e saranno finanziati da: a) riserve
straordinarie della SIAE; b) ammende per sanzioni; c) interessi sulle somme
dei diritti incassati; d) eventuale vendita di immobili; e) sezione seconda
del Fondo.
Si porrebbe cosi' una pietra "tombale"definitiva sui passati malumori
e contenziosi in merito.
Infine, riguardo alle somme da far affluire al Fondo di solidarieta', ritengo
che le erogazioni non obbligatorie dispensate dalla SIAE negli anni passati
(gli anni delle "vacche grasse") debbano essere revocate, affinche'
tutte le risorse disponibili confluiscano al Fondo di solidarieta'.
Ad es., per l'anno 1996, il Consiglio di Amministrazione della SIAE destino'
al Fondo di solidarieta' soltanto il 30% degli avanzi di gestione disponibili
(£ 133.654.756); la rimanente quota del 70% fu destinata ad erogazioni
meno importanti e favorevoli solo ad alcuni particolari associati e non
a tutti.
E' stato affermato in quella occasione che la somma in oggetto avrebbe fatto
il solletico al Fondo di solidarieta'! Ma, a mio modesto avviso, e' proprio
perche' il Fondo ha necessita' di grandi risorse che le stesse non vanno
disperse in erogazioni meno importanti e non obbligatorie.
Anzi, a tal uopo, auspico vivamente che tutti i componenti degli attuali
Organi sociali diano un concreto esempio (e ce n'e' molto bisogno!) di sostegno
economico al Fondo di solidarieta': i Commissari rinunciando all'indennita'
integrativa annua di lire seimilioni, stabilita dal Consiglio di amministrazione
in data 28 maggio 1996; gli altri Organi sociali rinunciando al raddoppio
dei loro compensi fissi annui, stabilito dall'Assemblea delle Commissioni
il 30 maggio 1996.
A parte il fatto che nel periodo pre-elettorale si era accennato, da piu'
parti, alla abolizione dei compensi agli Organi sociali eletti (proposta
in effetti eccessiva, considerato l'impegno che tale attivita' comporta
o quantomeno dovrebbe comportare!), ritengo assolutamente immotivati ed
esagerati gli aumenti di tali compensi decisi nel 1996.
Sperando che i miei auspici non siano puramente utopici, ringrazio per l'attenzione
e porgo Deferenti Ossequi.
Roberto RINALDI (Commissario della Sezione Musica) |