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CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
RICORSO IN  APPELLO PER
ELIO CESARI (TONY RENIS), residente in Milano, Via Regolo 2; GIANCARLO BIGAZZI, residente in Milano, Via Cerva 10;MARIO LAVEZZI, residente in Milano, Via Solferino 22; GIULIO RAPETTI (MOGOL), residente in Toscolano (Terni) c/o C.E.T. Loc. Casa Pancallo 3; LUCIO DALLA, residente in Bologna, Via D'Azeglio 15;  EDIZIONI SOUTHERN  MUSIC SRL, corrente in Milano, Piazza del Liberty 2; FONIT CETRA MUSIC PUBLISHING SRL, corrente in Milano, Via Fara 39; EDIZIONI CARAMBA SRL, corrente in Milano, Via del Caravaggio 13; EDIZIONI MUSICALI BAGUTTI SNC, corrente in Piacenza, Via Lavelli 14, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi, giusta deleghe rilasciate su fogli separati ma materialmente congiunti al presente atto, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Claudio Marcello Leonelli del Foro di Perugia e Goffredo Gobbi presso lo studio del quale ultimo in Roma, via Maria Cristina n. 8, eleggono domicilio
- appellanti -
CONTRO
RECCA AVV. RENATO, IACOVACCIO ALESSANDRO, DIPIU’ SRL, DUCALE SNC DI MARCO MATALON E C., tutti rappresentati e difesi dai procuratori avvocati Renato Recca, Debora De Angelis e Umberto Coronas ed elettivamente domiciliati in Roma, via G. Ferrari n. 4
- appellati -
E NEI CONFRONTI DI
SIAE – SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dai procuratori avvocati Carlo Rienzi, Paolo Picozza e Antonio Tomaselli, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale della Letteratura n. 30
MINISTERO PER I  BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, nel domicilio presso il difensoreex lege Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12
FRANCO ANDREA, residente in Roma, Via Laso 51; BARBALARGA VINCENZO, residente in Fiumicino (RM), Via della Scafa 144; BRAMBILLA FERNANDO, residente in Bellusco (MI), Via Bergamo 33; BARVIN EDIZIONI MUSICALI, corrente in Fiumicino (RM) Via della Scafa 144; LEISURE RECORDS, corrente in Roma, Via La Spezia 34; RADIO DIMENSIONE SUONO SPA, corrente in Roma, Viale Mazzini 119, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore.
PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA,
PREVIA SOSPENSIONE DI EFFICACIA
della sentenza TAR Lazio, Sez. III ter, n. 4123 del 14 febbraio 2002, depositata il successivo 10 maggio.
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I. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1) Con ricorso rubricato al n. r.g. 11014/2001 l’avv. Renato Recca, il signor Alessandro Iacovaccio e le società Dipiù a r.l. e Ducale in n.c. hanno adìto il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio chiedendo la declaratoria di illegittimità, previa sospensione di efficacia, della delibera 7.3.2001 n. 22 di approvazione, da parte del Commissario della S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori), dei criteri di ripartizione dei proventi relativi alle utilizzazioni delle opere di cui alla Sezione Musica per l’anno 2001 (cosiddetta ordinanza di ripartizione, doc. 1), nonchè degli atti sottesi presupposti e di quelli conseguenti; tra questi, in particolare, sono stati gravati:
a) l’elaborato 8.9.2000 prodotto dal Gruppo di Lavoro nominato dalla Commissione della Sezione Musica SIAE (doc. 2);
b) il verbale della seduta della Commissione della Sezione Musica in pari data;
c) il decreto 2.3.2001 del Ministro per i beni e le attività culturali  di approvazione dei criteri di ripartizione dei proventi 2001 della sezione musica della SIAE.
Gli interessati hanno lamentato, in buona sostanza:
a) la violazione delle norme procedimentali sottese all’adozione dei provvedimenti, norme che avrebbero imposto al Commissario procedente di provocare un previo parere sugli esatti criteri in parola da parte della apposita commissione della sezione musica; organo, quest’ultimo, che, sempre a loro dire, avrebbe illegittimamente pronunciato sulle sole linee guida sottese al provvedimento impugnato;
b) la violazione dell’art. 85, comma secondo del regolamento generale SIAE che non avrebbe consentito di provvedere che per l’anno 2000;
c) l’asserita incompletezza degli atti gravati nella parte in cui è stata regolamentata la distribuzione dei proventi delle utilizzazioni delle opere musicali anziché di ogni diritto connesso alle medesime;
d) la violazione delle norme sostanziali asseritamente regolative dei criteri di riparto, sotto diversi profili (e, in sintesi, dei principi di trasparenza e proporzionalità), con particolare riferimento ai proventi relativi alla classe “ballo con strumento meccanico” (BSM - art. 3, Classe I lett. B, ordinanza di ripartizione).
Si è costituita l’autorità emanante eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame che, tuttavia, è stato parzialmente accolto in ordine al quarto dei suindicati mezzi di censura.
La pronuncia (conosciuta solo di recente da notizie di stampa) appare ineccepibile nella parte in cui ha rigettato la maggioranza dei motivi di impugnazione. Tuttavia, ove ha accolto il suddetto quarto mezzo di impugnativa è errata ed ingiusta, sia nel rito che nel merito, e appare lesiva degli interessi e dei diritti degli appellanti in questa sede che, pur coinvolti direttamente (come molti altri iscritti alla sezione musica della SIAE) dagli atti originariamente gravati e, quindi, dalla pronuncia, non sono stati messi in condizione di partecipare al relativo giudizio.
Gli interessati esponenti sono infatti tutti autori nonchè editori di musica di genere “non dance” - vale a dire di composizioni musicali cosiddette "d'autore" che, pur non appartenendo alla specifica categoria "dance", vengono anch'esse utilizzate in balli o trattenimenti con ballo a mezzo di strumenti meccanici - che, partecipando alla distribuzione dei proventi del BSM, vedono ridotti i propri introiti a seguito della sentenza indicata in epigrafe a tutto vantaggio degli autori (ed editori) di musica “dance”.
Per tale ragione - e sussistendo un evidente interesse al gravame - gli appellanti in questa sede deducono le violazioni che seguono.
2) Rinviando al prosieguo una più esatta trattazione del merito della res controversa, sembra opportuno sin da subito, al fine di rilevare alcuni evidenti vizi di rito della pronuncia oggetto di impugnativa, rappresentare brevemente i punti cardine della vertenza.
Oggetto dei provvedimenti impugnati è la modalità di distribuzione dei proventi BSM (ballo con strumento meccanico), vale a dire il sistema e i criteri di ripartizione degli incassi pervenuti alla SIAE per l’utilizzazione di brani musicali mediante strumenti meccanici (lettore cd, o altri strumenti di riproduzione sonora) in occasione di balli o trattenimenti danzanti.
Della totalità dei proventi in parola, in forza delle disposizioni caducate dal TAR del Lazio, il 50% veniva ripartito in base ad un meccanismo di campionamento volto ad identificare i singoli brani eseguiti in una parte delle predette manifestazioni danzanti, integrato con i dati relativi ad 1/3 dei “programmi musicali” inviati dagli organizzatori di tali eventi (ovvero quei documenti contenenti l’elenco delle composizioni musicali eseguite nel corso della serata).
La restante quota era invece suddivisa tra tre distinte classi:
-         21% alla RS (Ripartizione Supplementare)  di classe I ballo, ripartita proporzionalmente tra chi avesse ottenuto, negli ultimi due semestri, proventi da “ballo con esecuzioni musicali dal vivo”;
-         5% alla RS di classe I concertino, ripartita proporzionalmente tra quanti avessero partecipato negli ultimi due semestri alla ripartizione dei cd. “concertini” (piano-bar e simili);
-         24% alla RS di classe V riproduzioni fonomeccaniche, ripartita proporzionalmente tra chi, sempre nello stesso arco temporale, avesse partecipato alla suddivisione dei proventi generati dalla vendita di dischi, nastri o altri supporti/apparecchi analoghi.
Ora, in (parziale) accoglimento del quarto motivo di impugnazione, il TAR del Lazio ha ritenuto che la distribuzione dei proventi BSM per l’anno 2001 debba essere effettuata con un sistema unico e mediante eliminazione dei criteri cd. indiretti (Ripartizioni supplementari, vale a dire “ballo dal vivo”; “concertino”; “riproduzioni fonomeccaniche”). Quindi, a quanto è dato intendere, solo a mezzo di campionatura, peraltro non integrata con i cd. menzionati “programmi musicali” e con invito, per il futuro, a migliorare il sistema della campionatura medesima attualmente in uso.
II. IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Va innanzi tutto rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, eccezione erroneamente disattesa dal TAR del Lazio.
E’ noto infatti che la Corte Suprema, con sentenza delle SS.UU.CC. n. 2431 del 19.3.1997, ha delineato il rigido riparto di cognizione della materia che ci occupa,  distinguendo cioè tra atti di organizzazione (vale a dire, di autorganizzazione, tra cui l’individuazione delle linee guida ed i criteri di massima anche di ripartizione dei proventi: interessi legittimi e quindi giurisdizione amministrativa) ed atti dell’organizzazione (concreti atti gestori, tra cui l’effettivo conferimento dei proventi spettanti agli aventi diritto: diritti soggettivi e, per l’effetto, cognizione del giudice ordinario). Da ciò, è derivato che le ordinanze di ripartizione sono state ricomprese nel genus "atti di organizzazione", con conseguente loro conoscibilità ad opera del giudice amministrativo. Senonchè, con l’emanazione del d.lgs. 419/99, è mutato il procedimento per l’adozione dei criteri di ripartizione e della relativa ordinanza. Ed infatti, mentre all’epoca della ricordata pronuncia della Corte Suprema spettava al Presidente dell’Ente adottare un unico atto (chiamato sempre ordinanza di ripartizione) che invero conteneva sia le cd. linee-guida che i criteri distributivi (art. 10 Statuto e 85 Regolamento), in vigenza del nuovo corpus normativo, sotteso agli atti oggetto del presente giudizio, il momento “di organizzazione” è diventato nettamente distinto da quello “dell’organizzazione”.
Le linee guida (atto di organizzazione; interesse legittimo; G.A.) promanano infatti dalle apposite commissioni SIAE e vengono approvate con decreto ministeriale secondo le nuove previsioni di cui all'art. 7 co. 7 D.Lgs. 419/99 (nel caso di specie, il d.m. 2.3.2001); la concreta distribuzione (atto dell’organizzazione; diritto soggettivo; AGO) è affidata invece allo strumento dell’ordinanza di ripartizione, meramente attuativa delle menzionate linee-guida ma più dettagliata, (emanata dal Presidente e ora dal Commissario, nella fattispecie Ordinanza n. 22/2001). Tant’è che l’atto successivo all’ordinanza di ripartizione è costituito dal pagamento, tout court, sotto forma di mandati, delle somme spettanti agli aventi diritto.
Appare allora del tutto errato ed illegittimo l’assunto del TAR del Lazio secondo cui, il fatto che l’originaria impugnativa era rivolta “anche” avverso le linee-guida, doveva ritenersi sufficiente a radicare la propria giurisdizione in subiecta materia.
Invero, a fronte del pacifico orientamento richiamato e ben noto anche al giudice di prime cure, quest’ultimo avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione quanto meno con riguardo all’ordinanza 22 del 7.3.2001, limitandosi, se del caso, alla cognizione del d.m. 2.3.2001, unico atto “di organizzazione”, potenzialmente lesivo di interessi legittimi. Sarebbe stato poi onere dei soggetti interessati, ove vittoriosi nell’impugnativa del citato d.m., adire l’autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale vantare gli asseriti maggiori crediti conseguenti a una diversa ripartizione.
Il TAR Lazio, peraltro, si è contraddetto palesemente laddove, pur avendo fatta salva la propria giurisdizione per l’avvenuta impugnativa delle linee guida di cui al citato d.m., ha poi incentrato l’intera sua statuizione solo sull’ordinanza 22/2001, che il giudicante stesso ammette essere “altro” dal d.m. in parola e, rispetto ad esso, “pur se dovuta nell’an, assai più precisa, dettagliata e cogente” (cfr. sentenza impugnata, pag. 8).
Ne discende che, pregiudizialmente, codesto Consesso è chiamato a declinare la propria giurisdizione in materia o, quanto meno, con riguardo all’ordinanza 22/2001; con riforma, quindi, in tal senso, della gravata pronuncia.
III. IL CONFLITTO DI INTERESSI TRA I RICORRENTI COLLETTIVI
 Indipendentemente dal descritto difetto di giurisdizione,  è del tutto evidente che rispetto ai  criteri di ripartizione come delineati con l’ordinanza a suo tempo impugnata (ovvero rispetto alle linee guida di cui al d.m. 2.3.2001) si pongono, almeno, due categorie di soggetti in aperto conflitto di interessi: da un lato gli autori (e i relativi editori) di musica “dance” (utilizzata esclusivamente nelle discoteche), dall'altro gli autori (e i relativi editori) di altri generi musicali, che potremmo definire "non dance", comunque utilizzati anche nei trattenimenti danzanti (ad esempio liscio; latino-americano, musica d’autore ballabile, lenti in genere etc.).
Ed infatti l’assunto (ancorché apodittico) dei primi ricorrenti s’incentra sulla considerazione che, con la ricordata modalità distributiva, una rilevantissima quota di proventi BSM vengano illegittimamente attribuiti agli “autori” di generi musicali diversi, quando la più parte delle entrate sarebbe invece rappresentata proprio dalla riproduzione dei brani “dance” nelle discoteche nazionali. Non a caso, gli stessi ricorrenti hanno evocato in giudizio, quali controinteressati, alcuni soggetti nella loro qualità di “autori” ed "editori".
Poiché è pacifico che l’avv. Recca  sia soggetto totalmente estraneo al settore della musica “dance”, cui appartiene invece, certamente e per sua stessa ammissione, la società Dipiù (nonché il signor Iacovaccio), il TAR del Lazio ha innanzi tutto insanabilmente errato nel pronunciare l’ammissibilità del ricorso collettivo nonostante il palese conflitto tra le diverse posizioni dei singoli ricorrenti.
Dalla statuizione gravata in questa sede, infatti, deriva un diverso assetto distributivo ad esclusivo vantaggio della prima delle categorie di soggetti ricordati (autori ed editori “dance”) ed a detrimento della seconda (“non dance”).
La questione, anche oggetto di eccezione sollevata in prime cure dalla autorità resistente, è stata respinta dal giudicante solo sulla scorta di argomentazioni afferenti motivi di impugnativa poi disattesi.
Non solo.
E’ lo stesso TAR del Lazio ad aver ricordato, a pagina 10 della pronuncia gravata, che l’essenza del conflitto di interessi risiede proprio nella suscettività della domandata statuizione ad ingenerare un vantaggio per alcuni dei ricorrenti (collettivi) ed un contestuale svantaggio per altri.
Ma, come sarà illustrato nel prosieguo, la sentenza ha prodotto proprio una situazione di vantaggio per gli autori di musica “dance” a tutto danno degli autori di musica “non dance”.
Ne deve discendere una riforma della pronuncia nel senso della sua originaria inammissibilità: vizio che non può essere sanato neppure dalla (mai comunque verificatasi) rinuncia al gravame da parte di alcuni dei ricorrenti in conflitto, proprio per la natura unitaria del ricorso promosso collettivamente che non consente una successiva mutatio dal lato soggettivo.
D’altra parte, è pacifico che “l’esistenza di un conflitto di interessi tra più ricorrenti, ai fini della proponibilità o meno di un ricorso collettivo, deve essere valutata in relazione al risultato dell’impugnativa e non in relazione alle successive fasi procedurali” (cfr. CdS, Sez. V, 15.6.88 n. 394): pertanto, non è revocabile in dubbio che il conflitto iniziale  sopra evidenziato abbia cristallizzato una insuperabile improponibilità dell’originario ricorso.
IV. LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Nella denegata ipotesi in cui l’adìto Ecc.mo Consiglio non ritenesse assorbente il motivo di impugnazione suesposto, dovrà in ogni caso essere pronunciata l’illegittimità della pronuncia laddove è stata disconosciuta l’incompletezza del contraddittorio già opposta dai resistenti nel giudizio di primo grado.
Sul punto il TAR del Lazio ha assunto che, vertendosi in materia di provvedimenti generali, non sarebbe consentita l’individuazione di controinteressati: ma così non è, proprio per quanto esposto al punto precedente.
Va innanzi tutto ricordato che, nel caso di specie, oggetto di impugnativa era (ed è) non un atto a contenuto programmatorio ma, invece, un provvedimento idoneo ad incidere in modo concreto, attuale  e diretto su tutti gli iscritti alla sezione musica della SIAE (oltre 50.000), in quanto tutti destinatari delle determinazioni dell’ente associativo in ordine all’assetto distributivo dei proventi. Lo stesso dicasi quand’anche, come auspicato con il primo mezzo di gravame, la res controversa debba ritenersi circoscritta alle linee guida di cui al citato d.m..
Sul punto, oltre alla inconferenza dei precedenti giurisprudenziali indicati in sentenza, preme ricordare come, anche di recente, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato abbia riconosciuto la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio in caso di provvedimenti intesi alla ripartizione di una utilità economica definita nel quantum complessivo, elemento, questo, che caratterizza anche il caso di specie. Il riferimento corre, fra tante, alla sentenza n. 1387/97 della IV Sezione, a mente della quale “il ricorso proposto dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici al fine di sindacare i criteri in virtù dei quali l’Amministrazione finanziaria ha operato il riparto del compenso previsto dall’art. 61 comma 3 lettera d) DPR 28 gennaio 1988 n. 43 deve essere notificato agli altri concessionari, atteso che una diversa e più favorevole ripartizione del compenso porterebbe inevitabilmente, a causa della rigidità delle somme da ripartire, la riduzione del compenso stesso per gli altri concessionari”.
Si può allora riconoscere, al massimo, una difficoltà nella individuazione degli iscritti potenzialmente svantaggiati, sia per il loro numero che per la loro natura (alcuni autori potrebbero, per esempio, avere composto musica “dance” ed anche di altri generi): ciò non di meno, l’ordinamento giuridico ha approntato, per casi del genere, anche lo strumento della notificazione per pubblici proclami, che, se adottato nel caso di specie, avrebbe consentito a chiunque di far valere la propria posizione  in seno all’instaurato procedimento giurisdizionale. Possibilità, questa, che è stata preclusa sia agli appellanti in questa sede sia ai tanti altri controinteressati.
Ne deve discendere una riforma della pronuncia intesa alla instaurazione del corretto contraddittorio, anche tramite un annullamento con rinvio al giudice di prime cure al fine di porre in essere il trascurato ed ineludibile incombente.
V. LE CENSURE DI MERITO
1) E’ ora il caso di approfondire il merito della vertenza, anche al fine di rendere maggiormente evidente la censura dispiegata al punto sub III del presente scritto (conflitto di interesse tra i ricorrenti collettivi). Come detto, il motivo di impugnazione dovrà ritenersi rivolto anche agli unici atti che, in ipotesi subordinata, possano risultare conoscibili dal giudice amministrativo (linee guida e d.m. 2.3.2001).
Il TAR del Lazio, con motivazioni tutt’altro che cristalline, ha assunto:
-         che la ripartizione dei proventi BSM di cui agli atti gravati viola i criteri di trasparenza, ragionevolezza ed equità, siccome imposti dalle norme di settore (ed in particolare dall’art. 7, commi 4 e 7 d.lgs. 419/1999);
-         che i sistemi di ripartizione censurati trovano fondamento in esigenze “solidaristiche” non consentite dalla citata normativa.
Il Giudice di prime cure ha quindi caducato gli atti in parola mandando all’autorità preposta la redistribuzione degli introiti (per l’anno 2001) in base a riformulandi criteri genericamente ispirati al potenziamento dei controlli diretti, in situ, intesi a rappresentare con la massima verosimiglianza l’effettivo utilizzo dei brani musicali.
La pronuncia, in parte qua, è viziata da una grave falsa applicazione proprio delle norme asseritamente invocateex adverso con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, da eccesso di potere per travisamento dei presupposti fattuali, illogicità ed ingiustizia manifeste nonchè da un evidente difetto di motivazione.
2) Sotto un primo profilo occorre rilevare che la ripartizione censurata risulta in realtà perfettamente in linea con le norme legislative che governano la struttura e l’attività dell’ente e che presiedono alla distribuzione dei proventi agli aventi diritto.
Se è vero infatti che l’art. 7 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 419 dispone che la SIAE deve osservare i principi della massima trasparenza nella ripartizione in parola, occorre rilevare che il giudice di prime cure ha dato a tale norma una interpretazione totalmente errata. Il principio di trasparenza suddetto, infatti, contrariamente a quanto ritenuto, non può identificarsi con la corrispondenza matematica tra ripartizione dei proventi e singole esecuzioni musicali che tali proventi hanno generato(principio che di seguito chiameremo anche “commutativo”). La trasparenza deve invece ritenersi espressione dei principi di buona fede e correttezza nella ripartizione, così come specificato nella successiva prescrizione normativa che impone dipredeterminare annualmente i relativi criteri nonché di sottoporli all’approvazione del Ministro vigilante (cfr. il citato art. 7).
Tale interpretazione è avvalorata dal comma 4 della  medesima norma - a ragione ritenuto anche dai primi giudici immediatamente applicabile al nostro caso - il quale prevede espressamente che lo Statuto dell’ente debba assicurare una “ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell’effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi”. E l’uso dell’avverbio anche non è certamente casuale, ma, al contrario, intende escludere quel principio strettamente commutativo (ossia “matematico”) nella ripartizione dei proventi, che il TAR ha assunto a base della sua decisione. Diversamente da quanto assunto in sentenza, quindi, sono le stesse norme legislative a consentire l’adozione di strumenti indiretti di ripartizione che, per quanto si dirà in seguito, nel settore della musica diffusa con strumenti meccanici nei trattenimenti danzanti (BSM) appaiono peraltro necessitati.
In tale campo, infatti, il sistema “commutativo” - e quindi la ripartizione analitica - è impraticabile, vista la molteplicità dei locali interessati e l’impossibilità assoluta di identificare con certezza tutte le opere musicali eseguite, proprio a causa, ad esempio, delle stesse caratteristiche di alcuni generi musicali, in primis della musica “dance”. Inoltre, una rilevazione analitica sarebbe certo contrastante con quei fini di economicità ed efficienza della gestione che l’ente pubblico SIAE deve comunque perseguire per doverosamente improntare la propria azione, quanto meno, ai dettami di cui all’art. 97 della Costituzione.
Possiamo quindi concludere che, stante la suddetta impossibilità di realizzare un sistema di rilevamento e conseguente ripartizione matematica, è lo stesso legislatore a riconoscere la sovranità delle scelte dell’ente che, nel rispetto del principio di trasparenza sopra descritto, ben può decidere di ricorrere anche a sistemi indiretti di distribuzione dei proventi.
Secondo le norme legislative richiamate, il sistema suddetto deve essere disciplinato in sede di regolamentazione interna; infatti, in ossequio alla struttura “associativa” della SIAE, sia il vecchio che il nuovo statuto prevedono che ai fini dell’adozione dell’ordinanza di ripartizione, debba essere necessariamente acquisito il previo parere delle commissioni di sezione competenti.
Questo è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie, come già spiegato al punto sub II.
Sono stati quindi gli stessi rappresentanti degli aventi diritto (autori ed editori) ad aver dettato i criteri di ripartizione dei propri proventi, poi trasfusi  nel d.m. e quindi, più dettagliatamente e nel concreto, nell’ordinanza. Ebbene, tale scelta sovrana, proprio in quanto discrezionale, può essere censurata solo se risulti disposta in violazione di norme di legge (ipotesi che, per quanto appena detto, è certamente da escludere) o se manifestamente illogica.
Ma, come si vedrà appresso, la ratio dei provvedimenti non solo è perfettamente conforme alle norme di legge richiamate, ma esclude qualsiasi eccesso di potere o irrazionalità: con la conseguenza che la originaria censura, oltre che infondata, si appalesa addirittura inammissibile.
3) Per comprendere correttamente il significato e la ratio di tali atti, è preliminarmente necessario esporre alcuni elementi fattuali che non sono stati rappresentati al giudice di prime cure.
- Contrariamente a quanto dedotto, infatti, non tutti i proventi del BSM provengono  dalle discoteche nè dall’esecuzione di musica “dance”; infatti solo circa il 58% degli stessi è originato da tali locali, mentre il restante 42% deriva da altri siti ove si svolgono trattenimenti danzanti (night club, bar, disco pub, esecuzioni all’aperto, feste private, circoli etc.). Essendo tali dati assai rilevanti ai fini del decidere, qualora vengano contestati o discussi, sul punto dovrà disporsi apposito ordine di esibizione documentale a carico della SIAE ovvero espletarsi puntuale verificazione.
- Altro elemento essenziale ai fini della decisione, è che nelle discoteche vengono eseguite anche musiche di genere diverso da quella “dance”, che variano in funzione, ad esempio, della stagione, della fascia oraria o delle singole sale (si pensi a quelle dedicate al ballo liscio o alla musica latino americana). Oltre a quanto sopra, è parimenti noto e non abbisogna di specifico principio di prova, che esistono numerosissimi brani di musica leggera "d'autore" (certamente "non dance") da sempre ampiamente utilizzati anche nelle discoteche proprio per la loro "ballabilità"; si pensi, per citarne solo alcuni di grande successo, a "Gloria" di Bigazzi-Tozzi, "Balla" o "Angelo azzurro" di Balsamo Minellono o "Attenti al lupo" di Cellamare cantata da Lucio Dalla o, ancora, "I Vatussi" di E. Vianello o "Sei diventata nera".
- Ancora, il TAR ha errato nel ritenere che sussista piena equiparazione tra compensi versati dagli utilizzatori e opere effettivamente eseguite. Non esiste infatti una tariffa dovuta per singola composizione musicale eseguita ma i proventi incassati dalla SIAE in funzione della successiva  ripartizione vengono generati in maniera disomogenea e variano, seppure attraverso schemi predeterminati, a seconda della ricorrenza di elementi estranei alle esecuzioni stesse, quali, ad esempio, il tipo di locale, di trattenimento, il pagamento o meno di un biglietto di ingresso, l’entità delle consumazioni etc. Spesso si tratta di pagamenti forfetari che non hanno alcuna precisa rispondenza con la musica utilizzata. Anche sul punto sembra doversi disporre, qualora le indicazioni sopra esposte fossero ritenute insufficienti, una apposita attività istruttoria.
4) In tale contesto in cui, come detto, la ripartizione analitica risulta impraticabile, la Siae ha adottato, a mezzo dell'ordinanza impugnata (e dei suoi provvedimenti presupposti), un sistema composito, basato su tre meccanismi di rilevazione tra loro combinati: un accertamento diretto con finalità statistica (campione), una dichiarazione documentale degli utilizzatori (programmi), una ripartizione per analogia (RS, ossia ripartizioni supplementari).
Tale sistema composito trae la propria validità proprio dalla presenza al suo interno dei tre diversi meccanismi di individuazione degli aventi diritto, ciascuno dei quali ha anche la funzione di compensare le inevitabili distorsioni degli altri. Smembrare, come ha fatto il TAR, tale sistema lasciando in vita uno solo (o, in ipotesi, due) dei meccanismi che lo formano, significa minare alla base la sua ratio e costringerlo a produrre dei risultati assolutamente parziali e privi di valido riscontro.
A) Il campione di 1.600 ore, unico strumento salvatosi dalle censure dei primi giudici, se utilizzato come unico criterio per l'individuazione degli aventi diritto, risulta infatti del tutto inaffidabile. Tale strumento inferisce da un dato certo (le esecuzioni rilevate) il dato incerto (la totalità degli aventi diritto e i loro proventi) attraverso un'elaborazione dei primi dati. Nello specifico campionamento eseguito, però,  è lo stesso dato certo da cui partire (e cioè il rilevamento delle esecuzioni effettuate) ad essere in realtà del tutto inaffidabile, sia perchè ridotto come estensione (alcuni locali, come si vedrà, ne sono esclusi), sia per le sue modalità tecniche di acquisizione.
Il campionamento riguarda infatti (almeno) 1600 ore complessive per semestre suddivise in rilevazioni di almeno 90 minuti l’una; ciò comporta che l’accertamento può al massimo essere avvenuto in poco più di 1.000 locali e per una sola volta a fronte di un numero di discoteche che, da sole, superano le 5.000 unità e realizzano oltre 500.000 serate l'anno.
E’ infatti a tutti noto (e, se del caso, potrà essere accertato dal giudice in via istruttoria) che, almeno per l’anno 2001, il campionamento non ha superato le 1.600 ore, minimo previsto nell’ordinanza.
Va inoltre sottolineato che le predette rilevazioni vengono effettuate dall'incaricato SIAE mediante una vera e propria registrazione della musica diffusa nel locale, abbinata all’annotazione dei titoli e degli autori dei singoli brani suonati su un apposito documento cartaceo (che riporta anche i dati del locale nonchè la data e l’ora dell’inizio della rilevazione).
Senonché, soprattutto per la musica “dance”, questo sistema può dar luogo a manipolazioni evidenti, certamente ben più gravi di quelle che si è pensato di combattere  eliminando le RS.
Va innanzitutto chiarito che le suddette rilevazioni vengono effettuate dagli incaricati SIAE in modo palese. Infatti l'operatore addetto si manifesta all’organizzatore e al direttore dell’esecuzione (disk-jokey), declinando la propria qualità e chiedendo di collegare il proprio apparecchio registratore all'impianto musicale del locale. Nel corso dell'esecuzione poi, l'addetto SIAE invita il disk-jokey a comunicare, mano a mano che i brani vengono passati, i relativi dati identificativi. Il controllato (disk-jokey), quindi, ha la piena consapevolezza dell’intervento del controllore, al quale deve addirittura fornire i dati di suo interesse che, in difetto di tali indicazioni, risulterebbero il più delle volte non identificabili.
Pertanto, se il disk-jokey ha, come quasi sempre succede, interesse a che vengano rilevati come brani eseguiti alcuni pezzi piuttosto che altri, il medesimo indirizzerà per l’occasione la propria scelta musicale su di essi. Va infatti ricordato che il disk-jokey è spesso anche autore di musiche da discoteca (ormai realizzate solo attraverso strumenti elettronici), utilizzate sia da lui che da altri colleghi nell’ambito del proprio lavoro; come tale non può non avere un significativo rapporto di contiguità sia con gli editori musicali del settore che con i relativi produttori fonografici.
Va infine sottolineato che tale situazione si verifica in maniera così marcata solo per la musica da discoteca, atteso che i singoli brani, per le predette loro caratteristiche musicali (creati al computer tramite suoni campionati), di esecuzione(effettuate sempre con mezzi digitali e senza veri e propri strumenti), nonché di rapidissima obsolescenza, sono quasi sempre assolutamente non identificabili se non previa indicazione del d.j. che ha in mano il relativo supporto sonoro.
Il TAR ha omesso inoltre di considerare che non tutte le manifestazioni danzanti sono oggetto del campionamento sopra descritto.  La stessa ordinanza impugnata esclude infatti da qualsivoglia rilevazione le opere eseguite in alcuni locali, nonostante questi generino proventi per il BSM. Anzi ne costituiscono una parte rilevante, attestandosi sull'11,3% del totale.(di quanto appena esposto si offre un principio di prova a mezzo dell’attestato SIAE prodotto sub 3).
Si tratta delle “esecuzioni musicali effettuate in balli in case private, in trattenimenti familiari o organizzati da circoli privati (con accesso consentito a soci e, eventualmente a familiari); offerti da privati ad invitati (in occasioni di congressi, raduni, riunioni aziendali) ovunque organizzati; offerti da gestori di locali pubblici ad invitati (in occasione di inaugurazione di locali, di stagione, etc.)”. E’ del tutto evidente che tale voce di introiti (circa nove miliardi di vecchie lire), a ragione della esclusione dal campionamento dei locali ove vengono generati, verrà ripartita in base ad un sistema che non ha neppure preso in considerazione l'identificazione dei reali aventi diritto. Infatti i rilevamenti effettuati nelle discoteche (o locali simili), difficilmente, anche per quanto sopra esposto, incapperanno in brani classici del repertorio della musica leggera, quali quelli che vengono normalmente diffusi nelle cosiddette feste private.
Si è quindi di fronte ad una serie di proventi che, in ipotesi, con l’adozione del solo criterio del campione non parteciperebbero in alcun modo alla ripartizione che pure spetterebbe loro.
Da quanto sopra esposto, si evince con chiarezza che le risultanze del campionamento, proprio per i vistosi vizi sopra descritti, se utilizzate da sole sono del tutto inaffidabili e inique, mentre possono costituire un utile criterio di ripartizione se integrate con gli altri dati desunti dagli altri due criteri censurati dal TAR.
B) E qui vengono in rilievo in primo luogo i dati relativi ad 1/3 dei “programmi” consegnati dagli organizzatori (ovvero quei documenti contenenti l’elenco delle composizioni musicali eseguite nel corso della serata), scelti con metodi di selezione statistica.
Tale sistema, introdotto per la prima volta con gli atti impugnati, si propone proprio di correggere i difetti del campione e di identificare il maggior numero possibile dei reali  aventi diritto. E' stato però criticato dai primi giudici con motivazioni non chiare e ancor meno esaustive. Il TAR ha infatti sostenuto l'invalidità dei programmi a causa di un irrisolto conflitto di interessi, in quanto a sottoscriverli sarebbero il disk-jokey e l'organizzatore del trattenimento.
Premesso che nei rapporti con la P.A. non può esistere un invalidante conflitto di interessi a priori (si pensi all'autocertificazione e alla dichiarazione dei redditi), se la censura del TAR fosse giusta, dovrebbe, per quanto sopra esposto, valere a maggior ragione per il campione, in cui il funzionario SIAE, stante l'irriconoscibilità dei pezzi al mero ascolto, è in balia delle dichiarazioni rese dal disc-jokey nella sua cabina. Ma vi è di più. Mentre infatti l'elenco dei pezzi registrati per il campione, in quanto redatto da un addetto SIAE, non è soggetto a verifiche successive, per i programmi musicali la sentenza ha omesso di considerare che lo stesso ente ha adottato idonei correttivi, sia in sede normativa che negli stessi atti gravati, prevedendo adeguati controlli. L’art. 51 del regolamento generale SIAE prevede, ad esempio, che qualora le composizioni musicali di un medesimo compositore superino la quinta parte del programma o le composizioni musicali pubblicate da un medesimo editore ne superino la metà, saranno detratte dal conto del compositore o dell’editore le quote derivanti da esecuzioni eccedenti i predetti limiti. Analoga detrazione sarà effettuata per i programmi nei quali figuri più di una decima parte di composizioni musicali di iscritti che siano interessati in qualsiasi modo nelle esecuzioni cui detti programmi si riferiscono, come, ad esempio, gli organizzatori.
Senza contare che se vi sono irregolarità, la SIAE può irrogare sanzioni all’organizzatore e al disk-jockey o, nei locali diversi dalle discoteche, al direttore dell’esecuzione (ad esempio, nel ballo dal vivo).
Gli atti gravati, poi, non prendono automaticamente in considerazione i programmi redatti dalla totalità degli organizzatori, ma soltanto 1/3 degli stessi. Tale quota viene individuata con criteri asettici di selezione statistica proprio al fine di aumentare la loro attendibilità ed evitando, come invece avviene nel campione, che colui che fornisce i dati abbia la certezza che gli stessi andranno a formare degli elementi utili per la ripartizione.
Possiamo quindi concludere che anche la prevista selezione di 1/3 dei programmi musicali inviati, ha una sua valida ed apprezzabile funzione nel sistema composito di individuazione degli aventi diritto, così ingiustamente censurato dai primi giudici.
   5) Veniamo infine al terzo dei criteri fatto proprio dalla SIAE nell'Ordinanza impugnata (e nei sottesi atti) vale a dire quello delle Ripartizioni Supplementari.
L’esatta funzione delle RS, quale correttivo di accertamenti inadeguati, viene spiegata sia nello studio del gruppo di lavoro (doc. 2) sia nella stessa ordinanza impugnata; ciò nonostante, il TAR non ha tenuto in alcun conto le motivazioni ivi espresse, attestandosi su una inedita ricostruzione solidaristica di tali sistemi che, peraltro, non trova riscontro in alcuno degli atti impugnati.
Si legge invece nel documento redatto dal gruppo di lavoro (doc. 2 pag. 4) che l’applicazione del “principio per cui a ciascuna opera debba essere attribuita parte del compenso incassato per quelle utilizzazioni” è possibile solo in presenza di alcune “condizioni indispensabili:
1) la precisa individuazione della manifestazione;
2) l’esatta individuazione del compenso corrisposto per la manifestazione;
3) l’individuazione delle opere utilizzate nella manifestazione, tenuto anche conto della possibilità di effettuare adeguati controlli, in relazione alla necessità di accertare che le opere dichiarate corrispondano a quelle effettivamente utilizzate”.
E ancora. “Laddove le citate condizioni non possano trovare concreta applicazione, occorrerà ricorrere a criteri succedanei, attraverso forme di campionamento per settori di attività, ovvero sistemi di ripartizione indiretta, effettuata proporzionalmente in base alle utilizzazioni dello stesso o di settori analoghi.”
A detta dello stesso gruppo di lavoro, nel settore che ci interessa (la classe I, dedicata al ballo con strumento meccanico), sussistono soltanto le condizioni n. 1 e 2; la condizione n. 3, invece, “ricorre solo con riferimento ai trattenimenti con musica dal vivo, mentre la possibilità di controllo appare sussistere per entrambe le tipologie di manifestazione”.
Analoga spiegazione, ma necessariamente più sintetica, si legge nella stessa ordinanza di ripartizione ove l'elaborato del gruppo di lavoro viene richiamato nelle premesse e i criteri ivi prescelti vengono motivati con la necessità di rispettare “i principi di economicità di gestione ed al fine di perseguire la massima corrispondenza possibile tra l’effettiva utilizzazione delle opere e la ripartizione dei proventi agli aventi diritto sulle stesse, considerate le caratteristiche del settore specifico e la conseguente particolare necessità di forfetizzazione delle situazioni”.
I sistemi di ripartizione indiretta hanno altresì il pregio di rinviare a rilevazioni dell’utilizzato certamente più attendibili di quelle effettuate nel BSM. Ciò è evidente soprattutto nella RS di classe V, basata sul dato certo degli incassi derivanti dalla vendita di dischi o supporti analoghi, ma anche nel “ballo dal vivo” o nel "concertino" dove i programmi musicali sono redatti serata per serata da migliaia di esecutori che materialmente suonano i brani e che, quindi, ben ne conoscono titolo ed autori.
La scelta di ricorrere alle cosiddette ripartizioni supplementari, oltre che motivata, appare del tutto logica e razionale anche alla luce del fatto che, come detto, una parte non certo trascurabile dei locali interessati al BSM non è in alcun modo oggetto di accessi per registrazioni a campione; né potrebbe esserlo attese le caratteristiche private dell'intrattenimento.
      6) Ma scendiamo nel dettaglio. L’art. 3 lett. B numeri 2, 3 e 4 dell’ordinanza di ripartizione impugnata, dispone quanto segue.
 A) Ripartizione supplementare di classe I, ballo.
Il 21% dei proventi del BSM viene assegnato agli autori che abbiano concorso, negli ultimi due semestri, alla ripartizione dei proventi del ballo dal vivo.
Tale destinazione, decisa dalla SIAE in base ad un accurato e motivato approfondimento del problema, ha molteplici giustificazioni tra cui qui ricordiamo il fatto che i programmi musicali delle esecuzioni per il ballo dal vivo sono più attendibili(grazie al diverso contesto nel quale avvengono le utilizzazioni e ai più efficaci controlli cui possono essere sottoposti) e chequello eseguito dal vivo rappresenta il repertorio più ampio, diversificato e maggiormente diffuso e, come tale, verosimilmente utilizzato anche nei trattenimenti danzanti di cui al BSM. Tale ripartizione supplementare realizza pertanto una valida integrazione del campione e dei programmi, nel senso che ne allarga, in base ad una considerazione analogica, il numero degli aventi diritto, andando a ricomprendervi - con metodo del tutto asettico - quelli che altrimenti sarebbero estromessi per la non completezza (locali esclusi), l’esiguità (poche ore) e inesattezza del campione (possibili manipolazioni, rilevazioni palesi).
B) Ripartizione supplementare di classe I, "concertino".
Una quota pari al 5% degli incassi è destinata invece ad essere annualmente ripartita in proporzione agli importi corrisposti negli ultimi due semestri per l’utilizzazione delle opere connesse ai “concertini” (piano-bar e similari) con esecuzioni “dal vivo” e con  “strumento meccanico”. Anche tale scelta ha funzione integrativa del campione e dei programmi e si giustifica, così come la precedente, con la finalità di non escludere dalla ripartizione quegli autori ed editori di un repertorio classico e datato, molto suonato in quelle categorie di locali esclusi dal campione (feste private) e comunque sicuramente molto penalizzati dagli altri sistemi di rilevamento che vedono coinvolti gli operatori delle discoteche.
La percentuale molto contenuta (5%) di tale RS, manifesta poi il corretto intento di non snaturare in favore di una categoria un po' peculiare come la musica suonata nei locali tipo piano bar, la ripartizione degli introiti da BSM.
C) Ripartizione supplementare di classe V. "Riproduzioni fonomeccaniche".
Una quota pari al 24% dei proventi BSM è poi ripartita in favore di coloro che, sempre negli ultimi due semestri, hanno percepito compensi per la vendita di dischi o altri supporti analoghi.
In tal caso la giustificazione del riparto è ancor più evidente e non merita ulteriori riflessioni posto che qualsiasi ballo con strumento meccanico presuppone l'utilizzo, appunto, di un supporto fonomeccanico (disco o simili). Ergo, i proventi derivanti agli autori dalla vendita di detti supporti fonomeccanici sono senz'altro indici affidabili da utilizzare, in via analogica, per ripartire parzialmente gli introiti percepiti da SIAE a fronte dell'utilizzo dei supporti stessi in locali da ballo o in trattenimenti danzanti. Senza tralasciare il fatto che i dati del fonomeccanico, essendo forniti da utilizzatori professionali e stabili quali i produttori fonografici, risultano essere del tutto attendibili.
    6) Contrariamente a quanto indicato in sentenza, tramite le RS non si attua quindi nè uno “storno di risorse a favore di soggetti terzi” nè  una “sostanziale espropriazione dei diritti degli autori più rappresentati”.
Prova ne sia che criteri analogici o indiretti di ripartizione vengono utilizzati anche all’estero e proprio nel settore del ballo dal vivo e con strumento meccanico.
Negli Stati Uniti, ad esempio, la società di intermediazione ASCAP distribuisce tali proventi esclusivamente con criteri analogici; ugualmente in Germania la ripartizione è effettuata, per il 40%, in base ai dati di utilizzo in radio mentre il restante 60% viene attribuito alle opere che figurano nella ripartizione dei diritti di riproduzione meccanica (dischi e altro) e che hanno partecipato alla ripartizione del settore della musica leggera e da ballo. Così in Olanda, la ripartizione dei proventi delle sole discoteche è effettuata totalmente in base alla vendita di Dance Compilation e Cd charts; La Spagna, poi, adotta un sistema composito basato per il 50% su campione, per il 25% sulle utilizzazioni radiofoniche nel semestre e per il restante 25% sulle vendite fonografiche nazionali nell’ultima ripartizione; ancora, in Portogallo la ripartizione avviene, per il 50% su diritti di diffusione radio e per il 50% su diritti fonomeccanici.
Giova ancora osservare che il riferimento a pretesi scopi solidaristici del sistema RS (cfr. sentenza pagg. 14 e15) appare del tutto avulso dal contenuto dei provvedimenti a suo tempo gravati, essendo nella loro parte motiva, invero, esattamente specificata la ratio dei criteri integrativi (cfr. supra sub 5). Ed inoltre l’invocato art. 20 dello Statuto, richiamato in sentenza sul punto, appare del tutto inconferente, essendo preordinato alla disciplina della materia previdenziale.
Da quanto esposto, discende che, diversamente dall’assunto fatto proprio dal TAR del Lazio, gli atti impugnati non hanno creato alcun meccanismo premiale e solidaristico a vantaggio degli autori dei brani meno graditi dal pubblico ma, solo e più semplicemente, un valido sistema che, combinando dati provenienti da rilevazioni diverse ha il pregio di perequare le disfunzioni proprie di ciascuna di esse, consentendo così di raggiungere il maggior numero possibile di reali aventi diritto. Anche al fine di evitare, per quanto possibile, che alcuni di essi siano pregiudicati da una rilevazione in loco incompleta,  inattendibile e comunque ingiustificatamente premiale della musica dance, come può avvenire a seguito della pronuncia del TAR.
In buona sostanza, travisando anche il tenore letterale degli atti, il TAR Lazio ha “rimotivato” i provvedimenti impugnati rendendoli egli stesso illegittimi conformemente agli infondati assunti dei ricorrenti.
7) Ciò non esclude peraltro che il principio commutativo possa costituire un obiettivo al quale progressivamente avvicinarsi, sperimentando nuove rilevazioni statistiche e con l'ausilio di nuovi mezzi tecnologici; del resto questo è l’intendimento della stessa SIAE così come dimostrano il documento del gruppo di lavoro e tutta la storia dell’ente.
Le precedenti ordinanze di ripartizione hanno infatti disegnato un progressivo ampliamento del sistema del campionamento rispetto alle RS. Si pensi che l’ordinanza di ripartizione per il triennio 1986-1988 affidava al campionamento soltanto il 10% dei proventi BSM (1000 ore), percentuale elevata al 15% nel 1993 (1200 ore) e al 50% solo nel 1997 (1600 ore); è poi soltanto con l’ordinanza per cui è causa che il campionamento viene integrato con 1/3 dei programmi musicali, proprio per raggiungere il maggior numero possibile degli effettivi aventi diritto (doc.4).
8) Per concludere sui vizi di merito della pronuncia, occorre rappresentare sinteticamente gli effetti illogici, ingiusti ed irrazionali che derivano proprio dalla sua esecuzione.
Abbiamo già evidenziato come l’eliminazione delle Ripartizioni Supplementari non solo non comporta un riequilibrio degli assetti distributivi ma, addirittura, causa un indebito e incontrollabile sbilanciamento della ripartizione BSM a vantaggio, prevalentemente, della categoria degli autori ed editori di musica “dance” (e, in particolare, di quegli autori ed editori "dance" che riescono a ricadere nel campione).
A ciò deve aggiungersi la circostanza che, per ottemperare alla pronuncia omettendo di considerare le dette RS (nonchè i “programmi” anch'essi in parte censurati), la SIAE si trova costretta ad utilizzare solo il campionamento che lo stesso giudicante ha definito strumento inadeguato e da migliorare. Inoltre le rilevazioni da utilizzare come campione in esecuzione della sentenza del TAR, non sono certamente più ripetibili, essendosi i trattenimenti a cui si riferiscono tenuti nel 2001, vale a dire un anno prima dell'emanazione della sentenza.
In conclusione ci sembra di poter dire che la cura adottata dai primi giudici, sia peggiore del male che hanno inteso combattere.
Si vuole con ciò dire che al Tribunale amministrativo – e sempre che fossero condivisibili, il che non è, le censure degli originari ricorrenti – sarebbe caso mai spettato il compito, in sede cautelare, di emanare un provvedimento propulsivo volto alla intensificazione ed al miglioramento del cd “campione”, di talché l’emananda pronuncia di merito sarebbe potuta intervenire re adhuc integra  e con piena possibilità, quindi, di ripartire gli introiti BSM con un criterio effettivamente più adeguato. Ma ciò non è stato e la discrasia tra le premesse (asserita illegittimità delle RS ed insufficienza del campione) e le conclusioni (caducazione delle RS ed auspicato miglioramento del campione) appare incolmabile e tale da rendere la sentenza impugnata, di fatto, assolutamente illogica, errata, ingiusta e non eseguibile.
Ed in definitiva, se i reali presupposti fattuali fossero stati adeguatamente rappresentati al giudice di primo grado,quest’ultimo avrebbe potuto sì invitare l’Ente, per il futuro, ad un razionale riordino della materia (procedimento, peraltro ed a quanto consta, già in atto) ma, nel contempo, non avrebbe potuto che respingere il gravame per essere l’assetto determinato dagli atti gravati quello, al momento, in grado di garantire una distribuzione degli introiti più perequata possibile(tutto ciò, naturalmente, ove ritenuta la propria giurisdizione e proponibile il ricorso collettivo, contrariamente a quanto assume questa difesa).
Sul punto non potrà infine sottacersi che il sistema delineato dal d.m. 2.3.2001 e dall’ordinanza 22/2001 era ed appare tuttora il più adeguato a risolvere la congerie di problematiche connesse alla ripartizione dei proventi BSM.
Ed infatti, a fronte della provenienza degli introiti come sopra rappresentata (che costituisce, per parte sua, altro elemento storico intangibile e non sottoposto a censura nel giudizio di primo grado), legata essenzialmente alle caratteristiche della manifestazione ma non alla qualità o quantità delle opere utilizzate, il sistema distributivo approntato con gli atti impugnati appariva (ed appare), ancorché perfettibile, il più idoneo.
VI.  DEDUZIONI SULLA SOSPENSIVA
A quanto è dato conoscere, la PA intimata, in esecuzione della sentenza impugnata in questa sede, ha adottato l’ordinanza n. 41/2002 del 11 luglio 2002 con cui si è disposto che la totalità dei proventi BSM (per l’anno 2001) venga ripartita sulla  base del campione e dei programmi e che il 50% dei medesimi proventi venga di fatto “congelato”  in attesa della definizione della controversia (doc. 5). Poichè tale modus operandi discende direttamente dalla sentenza oggetto di appello, è evidente l’interesse degli attuali esponenti a conseguire la sospensione dell’efficacia della pronuncia stessa. Risulta peraltro che penda, sulla medesima ordinanza esecutiva di sentenza, un ricorso per ottemperanza promosso dagli originari ricorrenti: il che lascia supporre che il procedimento in parola non possa che essere preordinato alla immediata distribuzione, solo attraverso “campione” (ergo con gravissimo danno degli autori ed editori non “dance”), di tutti gli introiti BSM dell’intero anno 2001.
In ordine al fumus appare assorbente quanto esposto in punto di motivi di impugnazione; relativamente al periculum, invece, va innanzi tutto ricordato l’effetto gravemente illogico e distorsivo meglio decritto sub 8.
Ciò che più rileva, tuttavia, è la circostanza che i proventi di cui si discute costituiscono la fonte di sostentamento degli autori e degli editori coinvolti: pertanto, pur trattandosi di somme di denaro, in ipotesi conseguibili anche in futuro con le maggiorazioni di legge, il danno da mancata immediata corresponsione in base ai dettami della primitiva ordinanza 22/2001 appare irreparabile sotto il profilo della mancata percezione di quanto, in buona sostanza, necessario al soddisfacimento delle esigenze vitali. Ed inoltre, qualora a seguito del menzionato giudizio di ottemperanza, si provvedesse alla immediata distribuzione dei proventi BSM in base ai criteri della gravata sentenza, risulterebbe di fatto impossibile ripetere per intero da tutti gli autori ed editori “dance” le somme indebitamente introitate.
Tale operazione sarebbe infatti assai difficoltosa e complessa per lo stesso ente di intermediazione che si troverebbe a dover richiedere indietro somme consistenti, atteso che il totale da ripartire per l'anno 2001 ammonta a circa 80 miliardi di vecchie lire, senza essersi potuta precostituire alcuna specifica garanzia sull'effettiva restituzione.
Sembra allora imporsi la necessità, contestualmente alla sospensione della gravata pronuncia, di adottare misure, sempre interinali, intese alla immediata soddisfazione degli interessi degli appellanti.
P.T.M.
Piaccia all’Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, contrariis reiectis ed in accoglimento del presente gravame
IN VIA CAUTELARE
- sospendere l’efficacia della sentenza impugnata e di tutti i provvedimenti conseguenti eventualmente adottati dalla SIAE in esecuzione della stessa;
-   ordinare alla SIAE l’immediata ed integrale distribuzione dei proventi BSM del 2001 in base all’Ordinanza di ripartizione 22/2001.
-         In subordine e sempre previa sospensione dell’efficacia della gravata sentenza, ordinare alla SIAE di ripartire in base all’ordinanza 22/2001 soltanto il 50% dei proventi BSM del 2001 e di sospendere la distribuzione del restante 50% fino all’esito del presente giudizio.
IN VIA PRINCIPALE
-         dichiarare il difetto di giurisdizione (proprio e del giudice di prime cure) sulla materia oggetto del giudizio o, quanto meno, con riferimento alla cognizione dell’ordinanza di ripartizione n. 22/2001 e comunque
-         annullare senza rinvio la sentenza impugnata stante l’improponibilità/l’inammissibilità dell’originaria impugnazione per insanabile conflitto di interessi tra i ricorrenti collettivi;
IN SUBORDINE
-         annullare la gravata pronuncia con rinvio al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio con notificazione per pubblici proclami (ovvero provvedere in questa sede all’incombente in parola) e, in ogni caso
-         riformare la predetta sentenza con declaratoria di piena legittimità dei provvedimenti gravati in prime cure previa, se del caso, istruttoria (ordine di esibizione documentale a SIAE e/o verificazione) intesa ad acclarare:
a)      le modalità di incasso dei proventi BSM (proporzioni tra incassi da discoteca e non)
b)      le modalità di rilevazione delle utilizzazioni musicali effettuate per l’anno 2001 tramite il sistema del campionamento.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si producono:
-         copia autentica della sentenza impugnata TAR Lazio – III ter n. 4123/2002
1.      ordinanza di ripartizione 22/2001
2.      documento del gruppo di lavoro 8.09.2000
3.      attestato SIAE del 17.10.2001
4.      copia ordinanze di ripartizione anni 1986-1988, 1993, 1997
5.      copia estratto ordinanza 41/2002 pubblicato sul bollettino SIAE di maggio-giugno 2002
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Questa difesa dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, pertanto, il relativo contributo unificato ammonta ad € 310,00.
Perugia – Roma, lì
avv. Claudio Marcello Leonelli
 
avv. Goffredo Gobbi


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