Home | Statuto | Organigramma | Adesioni | Modulo | Ieri | Notiziari | FAQ | Contatti | Link
Dicembre 1999: RICHIESTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SIAE (prima parte)

Rimini, 18 dicembre 1999

POSTA CELERESignor Commissario straordinario della SIAE
Prof. Mauro MASI
e p.c. Spett.li Commissari di Sezione della SIAE
Componenti di altri Organi sociali della SIAE
Associazioni autorali ed editoriali
Altre Associazioni e Sindacati interessati
Oggetto: Proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento generale della SIAE.
 
Egregio Prof. Mauro MASI,
come da Lei gentilmente sollecitato con lettera datata 26 novembre 1999, Le inviamo in allegato le proposte, elaborate dalla scrivente associazione di categoria, inerenti a modifiche che reputiamo si debbano apportare allo Statuto ed al Regolamento generale della Societa'.
Abbiamo ritenuto opportuno analizzare fin d'ora anche la normativa regolamentare, oltreche' quella statutaria, considerate le strette correlazioni esistenti tra Statuto e Regolamento generale della SIAE.
Tali proposte sono scaturite da ampio e meditato dibattito condotto da tempo attraverso un costruttivo dialogo con la nostra base associativa, costituita da "piccoli" autori, compositori ed editori, con i quali siamo quotidianamente in stretto contatto.
Ci auguriamo di essere stati chiari nella esposizione e chiediamo venia per eventuali inesattezze di carattere giuridico, dovute alla nostra imperfetta conoscenza tecnica in materia.
La ringraziamo per la Sua disponibilita' ad incontrarci personalmente, onde approfondire le allegate proposte, ove Lei lo ritenesse utile; disponibilita' che ben volentieri accettiamo, restando in attesa di ulteriori Sue comunicazioni in merito.
Sollecitiamo, infine, tutte le categorie interessate al rinnovamento della SIAE a farci pervenire le loro proposte e pareri, al fine di avviare un interscambio dialettico di opinioni, il quale possa eventualmente condurre alla elaborazione di un progetto il piu' possibile unitario e condiviso.
Porgiamo cordiali saluti e, con l'occasione, i migliori auguri di Buone Feste e Felice 2000.Roberto RINALDI
(presidente ACEP)
 
PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SIAE
(ANCHE IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 29/10/1999, N. 419)
Art. 2 (Oggetto sociale)Se la SIAE ha (come crediamo) la facolta' di occuparsi di forme di solidarieta' per i suoi associati, elencando gli scopi, riteniamo debba aggiungersi nel comma 3 una lettera c) del seguente tenore:
"c) favorisce e coordina forme di previdenza e solidarieta', a beneficio dei propri associati".
Art. 4 (Tutela delle opere)Poiche' proponiamo di eliminare la distinzione tra soci e iscritti, nel comma 1 di questo articolo (e in ogni successivo articolo dello Statuto), le parole "iscritti", ovvero "soci", ovvero "soci e iscritti" vanno sostituite con la parola "associati". La parola "iscritto" andrebbe utilizzata soltanto negli articoli che trattano la pratica di iscrizione alla SIAE.
Art. 5 (Sezioni, opere assegnate, diritti tutelati)Attualmente le cinque Sezioni nelle quali la SIAE e' suddivisa risultano troppo scollegate tra loro, nonostante spesso abbiano notevoli affinita' nel modo creativo dell'opera, ovvero nella gestione dei relativi diritti. Riteniamo sarebbe molto piu' produttivo e sinergico un maggiore interscambio e collegamento, a tutti i livelli, tra le stesse Sezioni.
Proponiamo pertanto di lasciare inalterate le competenze della Sezione MUSICA (per la gia' notevole ampiezza e complessita' del suo ambito) e riunire le altre quattro Sezioni in una unica, da denominarsi, ad. es. Sezione OPERE VISIVE, suddivisa in "Dipartimenti", i quali nel futuro potrebbero crescere e ulteriormente svilupparsi, a norma dell'art. 7 dello Statuto SIAE, tutelando maggiormente i diritti di pittori, scultori, fotografi, creatori di software, interpreti ed esecutori (auspicando l'assorbimento dell'IMAIE da parte della SIAE, la quale potrebbe tutelare meglio i diritti di interpreti ed esecutori, che invitiamo ad iscriversi alla SIAE), produttori fonografici (a tal proposito, in questi giorni alcune aziende hanno presentato domanda di iscrizione in qualita' di produttori fonografici, a norma dell'art. 7 dello Statuto, e sono in attesa di una risposta da parte della Societa').In ottemperanza al D.Lgs. 419/1999, Art. 7, comma 1, le Sezioni dovranno tutelare anche i diritti relativi alla "comunicazione al pubblico via satellite", nonch curare "la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge sul diritto d'autore" ("pubblici registri dove vanno registrate tutte le opere soggette all'obbligo del deposito, con l'indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data di pubblicazione e le altre indicazioni stabilite dal regolamento").
Art. 7 (Associati ordinari)Riteniamo vada aggiornata l'elencazione dei vari titolari di diritti d'autore o diritti connessi, facendo esplicito riferimento all'art. 2 della Legge sul Diritto d'autore n. 633/1941, eventualmente aggiungendo anche le altre figure attualmente omesse, cioe' pittori, scultori, creatori di software, ecc.
Inoltre potrebbe essere formulata un'ulteriore previsione generica per eventuali future figure di titolari di diritti d'autore o diritti connessi, del seguente tenore:
"altri titolari di diritti d'autore o diritti connessi derivanti da future evoluzioni tecnologiche ed economiche nel mondo della cultura e dello spettacolo".
Per la Sezione Musica va previsto il riconoscimento di creativita' dell'opera dell'arrangiatore, a norma dell'art. 4 della Legge n.633/1941 ("Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo sull'opera stessa...omissis..."), in quanto il suo apporto creativo nella stesura dell'arrangiamento orchestrale e nella scelta dei suoni diventa oggigiorno sempre piu' importante nel successo della composizione musicale.
Per contro, a norma dell'art. 22 della citata L.D.A., riteniamo assolutamente necessario che, nel nuovo Statuto della SIAE, un apposito articolo evidenzi con fermezza la non "alienabilità" del diritto di paternità dell'opera e contestualmente preveda severe sanzioni.
Difatti attualmente e' diventata purtroppo prassi comune quella di appropriarsi della paternita' dell'opera altrui! Nei confronti del "piccolo" e sconosciuto autore, lo fa l'interprete famoso, l'editore, il produttore discografico, l'impresario, il programmatore radiotelevisivo, il gestore del locale e chiunque prometta di contribuire all'utilizzazione o al successo dell'opera.
Tali soggetti possono pretendere diritti sull'utilizzazione economica dell'opera, ma non avendo contribuito alla sua creazione, non debbono appropriarsi indebitamente della paternità.
Ritornando all'art. 7 dello Statuto SIAE, riteniamo opportuno abolire il comma 6, relativo alle anacronistiche prove di accertamento delle qualifiche dichiarate. Difatti ci risulta che per oltre il 90% dei casi queste prove diano esito positivo. Ma quel che più ci appare inaccettabile e' constatare, per fatti realmente accaduti, che talvolta validi musicisti o bravi autori di testi siano stati respinti, creando situazioni spiacevoli per l'autore iscrivendo e imbarazzanti per la Società.
A nostro avviso, sarebbe addirittura preferibile mantenere inalterato il costo totale di iscrizione alla SIAE (raddoppiando la tassa di istruttoria ed eliminando la tassa di accertamento), piuttosto che continuare a richiedere inutili prove di esame.
Attualmente, per tutelare testo e musica si debbono superare due distinti esami; e per sostenere l'esame di compositore melodista non trascrittore, gli autori provenienti da regioni lontane debbono giungere a Roma gia' dal giorno precedente, con pesanti costi di trasporto, vitto e alloggio (dato che a Roma, anche nella peggior pensione, il pernottamento costa almeno 120 mila lire per notte), nonche' la perdita di due giorni lavorativi.
Inoltre l'organizzazione degli esami di accertamento ha costi notevoli per la SIAE, richiede lavoro e tempo, sia per la Direzione Generale (che riceve le domande, controlla versamenti e documenti, prepara i temi d'esame, valuta gli svolgimenti, ecc.), sia per le Sedi Regionali (che ricevono e trasmettono documentazione, concordano le date, ospitano gli esaminandi, ecc.).
Tutto questo lavoro potrebbe essere meglio utilizzato nello svolgimento di controlli sul territorio.
Pertanto la dubbia ed eventuale utilita' che puo' derivare alla SIAE dalle prove di accertamento, non compensa sicuramente i costi, gli oneri e, talvolta, le umiliazioni che gli autori sono costretti a subire. Peraltro l'esperienza insegna che, per i generi musicali di tipo popolare, e' piu' importante possedere uno spiccato estro creativo, piuttosto che una eccelsa preparazione tecnico-musicale o letteraria.
Infine la Societa', a norma di legge, non puo' e non deve giudicare sulla qualita' delle opere: essa deve soltanto tutelarle e proteggerle in relazione ai diritti morali e materiali degli aventi diritto.
Sara' poi il pubblico a valutare la bonta' delle opere e la capacita' degli autori.
Comunque, poiche' moltissimi autori dilettanti si iscrivono alla Societa' soltanto per proteggere le loro composizioni da eventuali plagi, prima di farle ascoltare a cantanti, editori o discografici, essendo stata affidata alla SIAE la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della Legge sul diritto d'autore, potrebbe valutarsi l'ipotesi di accettare depositi di opere anche da non associati, previo pagamento di un "quantum" da stabilire per ciascuna opera depositata (ad es., lire centomila per dieci opere).
In tal caso la tutela dell'opera, da parte della SIAE, sarebbe soltanto di tipo morale, cioe' una certificazione di avvenuto deposito in data certa. Per godere, invece, anche della piena protezione dei diritti economici sulle opere, l'autore dovra' sempre effettuare la prevista iscrizione alla Societa'.
Art. 10 (Norme generali per l'iscritto)In base al disposto dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 29/10/1999, n. 419, al comma 3 dell'articolo in oggetto andrebbero, a nostro avviso, aggiunti ulteriori comma esplicativi, del seguente tenore:
"I criteri di ripartizione dei diritti sono annualmente predeterminati dalla competente Commissione di Sezione e sottoposti all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale puo', motivatamente, richiederne il riesame.
In ogni caso, il provvedimento di modifica dei vigenti criteri di ripartizione deve essere pubblicato sul Bollettino sociale entro il mese di dicembre, per dispiegare i suoi effetti sui proventi incassati nell'anno successivo."
Art. 13 (Solidarieta' e previdenza)A nostro avviso, in quest' ultima legislatura (dal 1995 fino al recente commissariamento), i primi due comma dell'art. 13 sono stati il vero problema dei problemi.
In questi quattro anni si e' svolto un vero e proprio "braccio di ferro" tra i vecchi soci, da una parte, i quali non intendevano rinuciare ai loro privilegi (nonostante la nota sentenza del Consiglio di Stato 97/1992, la quale estendeva anche agli iscritti le prerogative dei soci) ed i grandi gruppi editoriali, dall'altra, i quali non intendevano versare le somme sempre più cospicue necessarie per estendere la previdenza anche agli iscritti.
Chi ci ha rimesso sono ancora una volta gli stessi iscritti, i quali hanno viste vanificate le loro legittime aspettative, nonche' tutta la SIAE, che in questa situazione di stallo decisionale ha corso il rischio di cadere in una profonda crisi, dovuta alla mancata risoluzione dei suoi concreti problemi gestionali.
Provvidenzialmente e' arrivato questo necessario quanto efficace commissariamento a riportare concreta fiducia nell'animo degli associati, affinche' venga fatta finalmente giustizia.
Pertanto riteniamo necessario esprimere su questo argomento le nostre convinzioni.
A nostro avviso, la SIAE puo' e deve occuparsi di solidarieta' tra i propri associati. Cioe', deve aiutare i meritevoli in condizioni veramente disagiate.
I vecchi soci non possono vantare supposti "diritti acquisiti", in quanto i loro "assegni di professionalita'", in tutta la storia della SIAE, sono stati sempre pagati con i proventi di tutti gli associati e soltanto in minima parte con autofinanziamento da parte dei soci stessi.
Innanzitutto riterremmo giusto, ed invitiamo il Commissario strordinario a farlo, restituire, a coloro i quali non hanno mai beneficiato delle prestazioni dell'attuale Fondo di solidarieta', almeno le somme loro trattenute dal 1995 in poi, mediante il prelievo del 4% operato alla fonte.
Riguardo alle prestazioni da erogare in futuro agli attuali vecchi soci gia' percipienti l'assegno di solidarieta', proponiamo che l'assegno mensile sia mantenuto integralmente soltanto a quegli autori e a quelle vedove di autori i quali, secondo le loro recenti dichiarazioni dei redditi, risultino non avere altre fonti di reddito, oppure redditi irrilevanti.
Proponiamo poi che l'assegno mensile sia ridotto agli attuali percipienti i quali dispongono di altre fonti di reddito, ma non sufficienti in relazione alla loro condizione di salute.
Proponiamo infine che l'assegno mensile sia completamente revocato a coloro i quali siano in condizioni economiche tali da non necessitarne.
In tal modo crediamo si possa riportare giustizia senza, nel contempo, generare alcun trauma.
Attuato questo preventivo aggiustamento, proponiamo di estendere immediatamente i medesimi criteri anche agli iscritti che hanno superato i sessanta anni di eta' e venti anni di iscrizione alla SIAE.
Se si decidera' di percorrere questa direzione, crediamo che il fabbisogno del Fondo diminuisca sensibilmente ed e' ipotizzabile che la trattenuta alla fonte operata dalla SIAE, a fini solidaristici, possa essere ridotta al 2%, come peraltro richiesto (forse non del tutto a torto) dai grandi editori.
A questo punto, proporremmo che la SIAE si occupasse, con gestione del tutto separata, anche di previdenza per i propri associati, oltreche' di solidarieta'.
Cioe' la Societa' potrebbe coordinare, per conto dei suoi numerosi associati, la stipula di polizze cumulative facoltative con compagnie di assicurazioni, ovvero di banche, ovvero di enti previdenziali, al fine di ottenere (per gli autori ed editori che non avessero altre posizioni previdenziali aperte o che volessero integrarle, e ce ne sono tanti!) condizioni contrattuali certamente migliori rispetto a quelle che i singoli associati potrebbero conseguire con trattativa singola e privata.
Cosicche', ribadiamo a scelta facoltativa dei singoli associati, la SIAE coordinerebbe e garantirebbe, senza realizzarla direttamente, una forma di previdenza integrativa trattenendo, sul conto del singolo associato, una aliquota (sempre facoltativa, ad es. dal 1% al 20%, con un minimo da stabilire) o una somma fissa dai diritti d'autore incassati semestralmente dall'associato medesimo.
Riteniamo che cosi' potrebbero contemperarsi tutte le aspettative ed i bisogni degli associati, nonche' l'ottemperanza alle disposizioni di legge e giudiziali.
Ricapitolando, il comma 1 dell'art. 13, potrebbe così sintetizzarsi:
"A fini di solidarieta' fra gli associati la Società deduce dalle somme, riscosse per diritti d'autore nei territori di gestione diretta, un importo del 2% del totale al netto delle provvigioni".
Il comma 2, a nostro avviso, dovrebbe essere abrogato in quanto, una volta introdotta la previdenza integrativa, riteniamo che le prestazioni solidaristiche debbano essere annualmente modulate in modo tale da rendere sufficiente la prevista deduzione del 2%.
Un successivo comma potrebbe istituire la sopracitata forma di previdenza integrativa:
"La Società stipula polizze o convenzioni con aziende assicurative o bancarie, ovvero con enti previdenziali autorizzati, al fine di coordinare e garantire forme di previdenza integrativa, nell'interesse esclusivo dei propri associati.
A tal fine, su disposizione facoltativa e direttamente sui conti dei singoli associati, trattiene semestralmente le somme preventivamente concordate e le indirizza a favore delle aziende ed enti a tal uopo delegati, esercitando sugli stessi un continuo controllo di qualita' delle relative gestioni patrimoniali".
Art. 15 (Iscritti straordinari)Per quanto sopradetto, in merito all'art. 7, nel comma 2, eliminare le parole: "7, ultimo comma".
CAPO III - DEI SOCI - Artt. da 18 a 24Poiche' si propone la eliminazione della distinzione tra soci e iscritti, tutti questi articoli verrebbero completamente abrogati.
Art. 25 (Sanzioni)Per l'abrogazione dell'art. 20, il comma 3 deve essere cosi' integrato:
"L'ammontare minimo e massimo della pena pecuniaria e' fissato dalla assemblea delle commissioni, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere del consigliere giuridico, tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita."
Il comma 4 va eliminato in quanto risulta doppio e superfluo rispetto al comma 3 dell'Art. 26.
Art. 30 (Organi della Societa')Nel comma 1 vengono elencati gli Organi della Societa'.
In tale elenco proponiamo di aggiungere, quale organo sociale, il "Collegio dei revisori dei conti" (non essendo peraltro piu' prevista, dal D.Lgs. 419/1999, art. 13, comma 1, lettera h), la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e di sopprimere la "Consulta Legale", in quanto, per le questioni di ordinaria amministrazione, riteniamo sufficiente il Consigliere giuridico, mentre per le questioni rilevanti riteniamo piu' opportuno rivolgersi a pareri di consulenti legali esterni.
Inoltre, sempre in ossequio all'art. 13, comma i) del citato D.Lgs. 419/1999, il direttore generale va escluso dal novero degli Organi della SIAE.
Art. 31 (Presidente)Per rendere maggiormente partecipi gli associati alla vita della Societa', riterremmo importante affidare democraticamente la nomina del Presidente (che peraltro dispone di ampi poteri) ad elezione diretta da parte di tutti gli associati, con la sola limitazione dell'ambito di scelta tra persone di spicco del panorama autorale o editoriale, su proposta delle associazioni di categoria.
Pertanto il comma 1, andrebbe cosi' modificato:
"Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa elezione diretta da parte degli associati tra personalita' di rilievo del panorama autorale o editoriale, prescelte e candidate dalle associazioni di categoria di autori o editori.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Societa'. L'elezione del presidente avviene in concomitanza con la elezione dei commissari di sezione."

Dicembre 1999: RICHIESTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SIAE (seconda parte)



Anche questo articolo andrebbe ugualmente abrogato, volendo escludere il voto di Lista.
Riteniamo comunque utile analizzarlo, sulla base dei passati accadimenti.
In particolare il comma 1 va sicuramente abrogato, in quanto rappresenta, nella fattispecie della elezione dei commissari, una inutile complicazione predisposta da chi ha sempre detenuto il potere in SIAE per limitare o addirittura rendere impossibile la presentazione di piu' liste concorrenti; peraltro, in alcuni casi tale norma non riveste affatto carattere di filtro e garanzia di professionalita' (ad esempio, per la "categoria autori iscritti", e' molto facile trovare proponenti), mentre per altre categorie risulta estremamente difficile, se non talvolta impossibile, disporre di ulteriori proponenti.
Sempre a titolo di esempio, nelle ultime elezioni del 1995, nella categoria "iscritti editori", per la Sezione OLAF vi furono soltanto cinque editori con elettorato passivo (peraltro tutti grossi nomi dell'editoria: Feltrinelli, Einaudi, Laterza, Rusconi e Utet), dei quali ben due avrebbero dovuto accettare la candidatura ed essere essi stessi proponenti della lista.
Pertanto diveniva gia' matematicamente impossibile formare piu' di due liste concorrenti, ammesso poi che tutti fossero disponibili ad accettare eventuali candidature ed essere proponenti delle liste.
Altrettanto problematica fu la situazione degli editori iscritti nella sezione Cinema, con soli cinque possibili candidati, che si riducevano a tre in quanto uno non disponibile per problemi di disaccordo interno tra i rappresentanti legali e due case di produzione facenti capo allo stesso produttore.
Per la Sezione DOR, la situazione non fu affatto migliore: su un totale di soli otto iscritti italiani cessionari, concessionari o editori con elettorato passivo, ben sei non furono disponibili a candidarsi, o per loro disinteresse nei confronti delle problematiche SIAE o perche' gia' candidati con altre aziende nella categoria Soci, o per pressioni ricevute dall'alto.
Infine anche per gli iscritti editori con elettorato passivo nella Sezione Musica, la formazione di una lista elettorale alternativa a quella di maggioranza fu estremamente difficile.
Pur se gli aventi diritto all'elettorato passivo furono in totale circa cento, la media degli incassi richiesti fu enormemente innalzata da grandissimi editori che risultavano iscritti e non soci, ma erano del calibro di WARNER BROS MUSIC (con numerose case editrici collegate), SONY MUSIC PUBLISHING, VIRGIN DISCHI, RTI MUSIC, POLIGRAM MUSIC PUBLISHING, il gruppo CURCI (comprendente numerose case editrici collegate), il gruppo SUGAR (con numerose case editrici collegate), il gruppo BMG RICORDI (con numerose case editrici collegate) ed altri ancora.
Difatti, siccome fino alla passata legislatura agli editori soci era richiesto un contributo per il Fondo di solidarieta', tutti i grandi editori multinazionali e alcuni dei grandi editori nazionali avevano preferito appartenere alla categoria degli Iscritti, piuttosto che a quella dei Soci.
Concludendo, esclusi questi grandi gruppi editoriali ed escluse tutte le altre case editrici che con questi gruppi intrattengono abituali rapporti di lavoro editoriale o di distribuzione discografica, anche per la Sezione Musica non fu facile trovare i cinque editori indipendenti, necessari a coprire tutte le candidature richieste e disposti a candidarsi nella lista contrapposta a quella di maggioranza, nonche' un ulteriore numero di proponenti, sempre con elettorato passivo, tali da compensare anche la assoluta carenza di proponenti per le altre Sezioni.
Pertanto, riteniamo la richiesta di presentare dei proponenti una inutile complicazione da evitare.
Oppure, in via subordinata, si stabilisca che i proponenti possano essere anche gli associati della medesima Sezione e categoria aventi l'elettorato solo attivo.
Peraltro, agli associati che gia' nelle passate elezioni si sono candidati autonomamente (vedi il successivo art. 99) non sono stati richiesti proponenti per la loro candidatura. Probabilmente perche' eventuali candidati autonomi non destavano alcuna preoccupazione per le Liste di maggioranza!
Prima dell'art. 99, ci parrebbe opportuno precisare le modalita' per la proposizione della candidatura a presidente della Societa', con un comma del seguente tenore:
"Uno o più presidenti di associazioni di categoria di autori o editori, nel presentare, a nome dei relativi associati, una candidatura a presidente della Societa' debbono dichiarare, sotto la propria completa responsabilita', l'autenticita' della accettazione del candidato, il quale deve essere in possesso anche dei requisiti previsti per l'eleggibilita' a commissario di sezione a norma dell'art. 37, secondo e settimo comma, dello statuto."
Art. 99 (Candidature)In questo articolo andrebbero precisate le modalita' di presentazione dell'unica candidatura che, a nostro avviso, dovrebbe essere ammessa: quella singola ed autonoma.
Il comma 1 reciterebbe all'incirca cosi':
"Gli associati che hanno i requisiti di cui all'art. 96, secondo comma, possono proporre la loro singola candidatura autonomamente, mediante una dichiarazione scritta nella quale, sotto pena di inammissibilita', devono risultare, per le persone fisiche, cognome, nome, luogo e data di nascita, la qualifica per la quale e' posta la candidatura nonche' l'attestazione che tale qualifica corrisponde al genere di opere dichiarate.
Per i candidati non persone fisiche, oltre alla loro denominazione, devono essere indicati anche il cognome e il nome del rappresentante legale, ovvero di colui il quale, tra i rappresentanti legali, e' stato designato ad esercitare il diritto di voto.
I candidati devono altresi' dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 37, settimo e nono comma, dello statuto. Qualora tali attestazioni dovessero risultare non rispondenti al vero, l'associato sara' passibile di radiazione, salvo ulteriori diverse azioni in sede giudiziaria."
Il comma 2 verrebbe naturalmente abrogato.
Art. 100 (Presentazione delle candidature)Riteniamo che l'art. 100 debba essere cosi' modificato:
"Le candidature a presidente della Societa' ovvero a commissari di sezione, complete dei requisiti richiesti, devono essere depositate presso la direzione generale della Societa' almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni e con le modalita' stabilite nella delibera del presidente di cui al precedente articolo 94.
Contestualmente e previo versamento dei diritti di segreteria previsti nella citata delibera, i candidati hanno facolta' di presentare i loro programmi elettorali per la pubblicazione in una edizione speciale del Bollettino sociale, costituiti da non oltre quattrocento parole per i candidati a commissari di sezione e non oltre mille parole per le candidature a presidente della Societa'.
Le candidature ritenute regolari dalla commissione di cui all'art. 94, oltre ad essere pubblicate nell'edizione speciale del Bollettino sociale, verranno affisse presso tutte le sedi, le filiali e le agenzie in capoluoghi di provincia della SIAE almeno trenta giorni prima della data delle elezioni.
Qualora per una Sezione o per una categoria non vi siano candidature sufficienti a consentire almeno l'ottanta per cento della copertura dei commissari da eleggere, con arrotondamento delle frazioni all'unita' superiore, il procedimento elettorale in corso viene annullato ed il presidente della Societa' indice nuove elezioni con le medesime modalita' previste nell'art. 94."
La SIAE, pur non prendendo parte attiva alle elezioni dei commissari, non puo' esimersi dall'informare gli associati, mediante il Bollettino sociale (strumento conoscitivo a tal uopo predisposto) affinche' essi possano scegliere, in modo ponderato, i loro rappresentanti e sentirsi veramente e attivamente partecipi della vita sociale.
Trenta giorni appaiono sufficienti e necessari per far giungere in tempo utile l'edizione speciale elettorale del Bollettino sociale a tutti gli associati.
La riformulazione della normativa statutaria, che elimina la vigente situazione di rappresentanza eccessiva per figure professionali oramai desuete oppure rare, dovrebbe evitare che le candidature non siano sufficienti a consentire l'intera copertura dei commissari da eleggere.
Comunque, nel caso tale copertura risultasse inferiore al 80%, riteniamo opportuno annullare il procedimento in corso; e non portarlo a termine per poi dover indire elezioni suppletive.
Art. 101 (Espressione del voto)Siccome si proporra' di eliminare il voto per corrispondenza, come poi motivato piu' avanti, nel comma 1 chiediamo di eliminare le ultime parole: "e la scheda di votazione."
Il comma 2 andrebbe cosi' modificato, permettendo a ciascun elettore di indicare uno o due nominativi di preferenza, allo scopo di vanificare eventuali manovre di forti organizzazioni che, attraverso l'indicazione di tanti nominativi, potrebbero far pesare molto di piu' il proprio voto:"L'elettore, presa visione delle candidature pubblicate nella edizione speciale del Bollettino sociale ed affisse presso tutte le sedi regionali, filiali e agenzie in capoluoghi di provincia della SIAE ai sensi dell'art. 100, scrivera' in stampatello, nell'apposito settore situato nella parte alta della scheda di votazione, il nominativo del Presidente della Societa' prescelto. Mentre, nell'apposito settore situato nella parte inferiore della scheda di votazione, scrivera' in stampatello i nominativi di uno o due candidati scelti tra coloro che sono candidati a commissari per quella categoria, Sezione e qualifica. L'indicazione di ulteriori nominativi di candidati, oltre ai primi due, si considera come non apposta."
Art. 102 (Voto per corrispondenza)L'articolo va abrogato in quanto il voto per corrispondenza non va ammesso.
Secondo l'articolo 48 della Costituzione il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Questo principio e' parzialmente ribadito dal comma 1 dell' art. 37 dello Statuto SIAE.
Solo il voto su scheda elettorale consegnata all'interno del seggio e ivi espressa, in luogo opportunamente appartato, ha i requisiti di legge e viene espresso in piena liberta' e segretezza.
Nelle passate elezioni la scheda elettorale giunse all'elettore circa un mese prima della data della votazione. Cosicche', a parte la complicatezza della procedura (la scheda, inserita nella busta 1 e chiusa senza l'apposizione di alcun minimo segno, pena l'invalida, andava inserita nella busta 2 che poi doveva essere sottoscritta nella zona di chiusura e autenticata da un notaio o pubblico ufficiale, per poi essere spedita tramite raccomandata al notaio appositamente incaricato dalla SIAE!) che ha prodotto ben 557 buste scartate per errori e 132 buste pervenute in ritardo, probabilmente per disfunzioni postali, la cosa piu' grave e' che si scateno' la "caccia grossa al voto", con dispiegamento di mezzi che soltanto le organizzazioni economicamente piu' forti poterono sostenere.
Ci riferiamo ovviamente ai candidati delle liste di maggioranza i quali, per la prima volta nella storia della SIAE, si trovarono a doversi misurare con liste alternative alle solite liste uniche, gia' preventivamente "lottizzate" e senza possibilita' di alternativa, se non puramente teorica.
Notai per l'autenticazione del voto furono messi a disposizione gratuitamente per varie giornate e in diverse citta' italiane; servizio di voto con notaio gratuito a domicilio; si vocifera anche su acquisti delle schede e autenticazioni irregolari di firme apposte in precedenza dagli elettori e non in presenza di pubblico ufficiale, in assoluto dispregio della legge e della privacy.
Gli editori interessati alle votazioni furono attivissimi anche nel promuovere le liste di autori a loro più gradite: difficilmente un autore rifiuta di consegnare la propria scheda elettorale e dare il proprio voto alla lista consigliata dal suo editore, con il quale ha un contratto o intrattiene rapporti di lavoro.
A sua volta il piccolo editore che e' in rapporti di sudditanza nei confronti del grande editore e discografico, con il quale collabora o che gli promette future collaborazioni, non puo' rifiutargli un voto palese e la consegna della scheda elettorale firmata.
Pertanto, con il voto per corrispondenza si attua una inaccettabile distorsione del voto libero, a meno che non si pensi in modo irreale e astratto.
Quei pochi autori o editori che votarono liberamente per corrispondenza, dovettero in ogni caso sopportare i disagi dell'appuntamento con il notaio ed il pagamento di parcelle a partire da un minimo di lire cinquantamila in su, per l'autenticazione della firma.
Difatti, solo pochissimi comuni interpretarono elasticamente la legge 4/1/1968, n. 15, modificata con legge 11/5/1971, n. 390, considerando il voto da esprimere per le elezioni SIAE come "istanza da produrre agli organi di pubblica amministrazione" autenticando la firma dell'elettore per un costo esiguo. La maggior parte degli uffici anagrafici comunali rifiutarono l'autenticazione delle firme e indirizzarono l'associato della SIAE dal notaio.
Il risultato fu evidente: il voto fu massicciamente disertato e su 42.033 aventi diritto al voto, le schede valide furono 7.409, cioe' meno del 18%. E questo nonostante i sopracitati sforzi organizzativi di raccolta dei voti, messi in atto dai candidati piu' abbienti e dalle associazioni di categoria in lizza, in particolare da quelle che rappresentano gli interessi dei grandi gruppi editoriali.
Per quanto sopra affermato, riterremmo indispensabile istituire seggi elettorali, oltreche' presso la direzione generale, anche in tutti gli uffici SIAE situati nei capoluoghi di provincia.
Se la situazione non e' variata di recente, avremmo un totale di 109 seggi elettorali (direzione generale + 14 sedi regionali + 44 filiali + 50 agenzie madatarie in citta' capoluogo di provincia).
Il costo di siffatte elezioni risulterebbe essere inferiore a quello della spedizione delle circa 50.000 raccomandate, ipotizzate per la prossima tornata elettorale, che la SIAE non dovrebbe più spedire ai votanti per l'invio delle schede elettorali. Sara' sufficiente una lettera ordinaria di informativa su luogo ed orari del seggio provinciale competente, nonche' un riepilogo delle modalita' di voto.
Difatti l'associato avrà già potuto documentarsi tramite il primo Bollettino sociale che pubblicava la delibera presidenziale, inviato almeno novanta giorni prima della data delle indette elezioni.
Poi, dopo circa due mesi avra' ricevuto il successivo Bollettino sociale, contenente l'edizione speciale con i nomi dei candidati in lizza, nonche' i relativi programmi elettorali.
Pertanto l'associato sara' documentato e pronto ad esprimere un voto maturo e ponderato.
Inoltre, bastera' una sola urna, non più urne come in passato; per evitare confusioni, le schede elettorali avranno quattro contrassegni e colori diversi, i quali contraddistingueranno le due Sezioni e le due categorie (autori ed editori) per ciascuna Sezione.
Aumentando, come sopra indicato, il numero dei seggi elettorali e' sufficiente una sola giornata di apertura dei seggi stessi (non tre come nelle ultime elezioni), purche' per almeno dodici ore consecutive (ad es., dalle 9 alle 21), con ulteriori risparmi di costo, rispetto alle passate elezioni.
Ogni seggio provinciale sara' fornito, per ciascuna delle due Sezioni e per ciascuna delle due categorie di associati, di un numero di schede elettorali pari al numero di elettori appartenenti al seggio stesso. Il notaio, prima di consegnare la scheda all'elettore, la controfirmera' e vi apporra' il proprio timbro.
Terminate le operazioni di voto, il notaio chiudera' l'urna apponendovi i propri sigilli. L'urna verra' poi riposta (unitamente alle schede inutilizzate) in un contenitore piu' grande, idoneo alla spedizione, anch'esso sigillato e spedito dal notaio stesso verso la direzione generale della SIAE.
Art. 103 (Votazione al seggio)Per quanto sopra esposto, riteniamo che l'articolo debba essere cosi' modificato:
"Nella data e negli orari fissati per le votazioni, sempre di domenica e per almeno dodici ore consecutive, l'elettore votera' personalmente presso il seggio di appartenenza indicato nella comunicazione di cui all'art. 101.
I seggi elettorali saranno istituiti, oltreche' presso la direzione generale, presso le sedi regionali, le filiali e le agenzie in capoluoghi di provincia della Societa', con le modalita' all'uopo stabilite dal presidente della Societa' nella delibera di cui all'art. 38 dello statuto."
Dopo essere stato identificato dal notaio che presiede il seggio provinciale, il votante apporra' la propria firma e annotera' i dati di un suo documento di identita' su apposito registro e, dopo aver ricevuto la scheda relativa alla Sezione ed alla categoria di appartenenza ed essersi appartato in luogo idoneo per esprimere segretamente il proprio voto, provvedera' personalmente ad inserire la scheda votata nell'urna.
Qualora l'associato si trovi fuori sede nel giorno della votazione, potra' essere ammesso al voto presso altro seggio provinciale della Societa' , dichiarando sotto la propria responsabilita' di non aver espresso il voto in altro seggio. Qualora tale dichiarazione dovesse risultare falsa, l'associato sara' passibile di radiazione ai sensi degli artt. 26 e 27 dello statuto, salvo diverse ulteriori azioni in sede giudiziaria."
Art. 104 (Scrutinio dei voti)Il comma 2 andrebbe, a nostro avviso, cosi' modificato:
"Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale, dopo aver contato, per ciascun seggio provinciale della Societa', le schede presenti nelle singole urne e quelle inutilizzate e verificato la regolarita' dei relativi registri, nonche' la relazione del notaio presidente del seggio, provvede all'immissione in un'unica urna delle schede votate presso tutti i seggi periferici."
Il comma 3 e' abrogato.
Art. 105 (Interpretazione del voto)Al comma 2, va eliminato il n. 1).
A nostro avviso, i comma 3 e 4 andrebbero abrogati ed il comma 5 andrebbe cosi' modificato:
"Si considerano non apposte le indicazioni sulla scheda di nominativi di associati non candidati, ovvero di nominativi in eccedenza rispetto ai due consentiti."
Il comma 6 andrebbe cosi' modificato:
"Nel caso che, nel corso dello scrutinio, siano sollevate contestazioni sulla nullita' del voto, la decisione definitiva e' presa a maggioranza dalla commissione elettorale di cui all'art. 94."
CAPO II - ASSEMBLEA DELLE COMMISSIONI DI SEZIONE
Art. 113 (Comitato intersezionale ex art. 39 dello Statuto)Abolita la distinzione tra soci e iscritti, il comitato intersezionale per la nomina dei soci onorari non ha piu' senso d'essere. Per il comitato previsto dal secondo comma dell'art. 39, appare opportuna una riduzione dei membri. Pertanto proponiamo la seguente modifica del comma 1:
"Il comitato intersezionale di cui al secondo comma dell'art. 39 dello statuto, nominato con delibera del presidente, e' composto da dieci membri designati dalle commissioni di sezione, dei quali cinque per la Sezione Musica e cinque per la Sezione Opere Visive, di cui due per i dipartimento DOR e uno ciascuno per i dipartimenti Lirica, OLAF e Cinema."
Il comma 5 e' abrogato.
Art. 121 (Indennita' degli organi collegiali)In ossequio alle disposizioni del D. Lgs. n. 419/1999, art. 13, lettera f), il comma 1 va cosi' modificato:
"Per ciascuna riunione degli organi collegiali previsti dallo statuto e dal presente regolamento, nonche' degli eventuali comitati motivatamente espressi da tali organi e nominati con delibera del presidente della Societa', e' dovuta a tutti i presenti un'indennita' il cui importo e' indicato in apposita tabella proposta dal consiglio di amministrazione e approvata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali".
Inoltre, ci pare opportuno prevedere, in questo articolo, la possibilita' di un finanziamento alle associazioni di categoria, non a carico della SIAE bensi' mediante la cessione, da parte del presidente della Societa' eletto, dei consiglieri di amministrazione, nonche' dei commissari eletti o di associati comunque facenti parte di comitati e commissioni nominate a norma dello statuto, di una quota parte delle somme loro spettanti quali compensi fissi o quali indennita' di presenza alle riunioni collegiali, mediante trattenuta operata direttamente dalla Societa'. Coloro i quali eventualmente non facessero parte di alcuna associazione di categoria, destineranno gli importi di cui sopra al Fondo di solidarieta', ovvero a finanziamento dei sussidi previsti dal comma 3 dell'art. 57 dello statuto, ovvero ad altre finalita' benefiche decise dal consiglio di amministrazione.
Pertanto aggiungeremmo un comma 2 del seguente tenore:
"Ogni membro elettivo degli organi societari, nonche' ogni associato chiamato a far parte di comitati nominati con delibera del presidente della Societa', anche quale rimborso per le spese elettorali sostenute dalle associazioni di categoria, devolvera' un terzo dei propri compensi fissi e un quarto dell'importo dell'indennita' prevista al comma precedente, mediante trattenuta effettuata della Societa' e liquidata direttamente alla associazione di categoria designata nel momento di accettazione dell'incarico nell'organo collegiale di cui fa parte. In caso di mancata designazione della associazione di categoria o di successiva revoca, tale trattenuta viene devoluta al Fondo di solidarieta', ovvero a finanziamento dei sussidi previsti dal comma 3 dell'art. 57 dello statuto, ovvero ad altre finalita' benefiche decise dal consiglio di amministrazione".
 
TITOLO VI - ORDINAMENTO INTERNO
CAPO I - UFFICI CENTRALI
ART. 131 (Servizi e Uffici)A norma del D. Lgs. 29/10/1999, n. 419, art. 13, comma 1, lettera m), va istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico.
Inoltre, come piu' volte da noi sollecitato, andrebbe istituito un numero telefonico (possibilmente verde, cioe' gratuito) al quale gli associati, o chiunque ne abbia interesse, potessero segnalare ogni anomalia riscontrata in tema di protezione del diritto d'autore.
Difatti sono sempre piu' numerose le comunicazioni che giungono alla nostra associazione su evasioni del diritto d'autore da parte di utilizzatori, abusi di potere o scorretti comportamenti da parte di personale degli uffici periferici o delle agenzie della Societa', programmi musicali che non vengono consegnati agli esecutori, ecc. ecc.
CAPO II - UFFICI PERIFERICI
Art. 136 (Le filiali)Come gia' accennato in sede di proposte di modifica dello Statuto, allo scopo di aumentare l'efficienza organizzativa ed anche in base alla normativa vigente, nonche' agli accordi gia' definiti e in via di definizione, che prevedono ulteriori e diversi incarichi che la SIAE dovrebbe espletare per conto dello Stato, di pubbliche amministrazioni e di enti, soprattutto in riferimento a compiti di controllo e di accertamento, riterremmo opportuno aumentare gradualmente (fino a raggiungere la copertura di tutte le citta' capoluogo di provincia) il numero di filiali periferiche della Societa', in sostituzione delle attuali agenzie mandatarie, utilizzando, ove necessario, anche parte del personale attualmente in forza alla direzione generale, ovvero ricorrendo ad ulteriori dirette assunzioni.
(FINE DOCUMENTO)



© 2008 ACEP - associazione autori compositori e piccoli editori