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Dicembre 1999: RICHIESTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO SIAE
PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA SIAE
(ANCHE SU INDICAZIONE DEL D.Lgs. 29/10/1999 N. 419)
 
TITOLO I - Associati - Mandanti
Come gia' esposto in riferimento alle modifiche statutarie proposte, intendendo abolire la distinzione tra soci ed iscritti della SIAE, occorre sostituire sempre le parole "soci", ovvero "iscritti", ovvero "soci e iscritti" con la parola "associati".
Mantenere la parola "iscritti" soltanto ove si fa specifico riferimento al procedimento di iscrizione alla Societa'.
Art. 2 (Prove di accertamento)Per quanto proposto in riferimento al comma 6 dell' Art. 7 dello Statuto, l' Art. 2 va abrogato.
Art. 3 (Obblighi dell'associato)Nel comma 3 eliminare le parole finali: "o al riconoscimento delle singole qualifiche dichiarate".
Art. 4 (Domanda di conseguire la qualita' di socio)Verrebbe abrogato.
Artt. 8, 9 e 12 (Altri obblighi degli associati e sanzioni)Nei comma 1 dei suddetti articoli, eliminare sempre le parole " il socio".
 
TITOLO II - PROTEZIONE DELLE OPERE
Artt. da 30 a 33 (Norme sulle prove di accertamento)Sempre per quanto proposto in riferimento al comma 6 dell' Art. 7 dello Statuto (eliminazione delle prove di accertamento per gli autori), gli artt. 30, 31, 32 e 33 andrebbero abrogati.
CAPO II - Artt. da 38 a 42 - SEZIONE LIRICA
Questi articoli non riguarderanno piu' la Sezione Lirica, bensì il Dipartimento Lirica della SEZIONE OPERE VISIVE, unitamente ai Dipartimenti DOR, OLAF, Cinema ed eventuali altri si ritenesse opportuno creare in futuro: ad es., Multimedialita', Internet, Telematica, ecc.
La collocazione di questi articoli, nell'ambito del Regolamento generale, potra' essere spostata al CAPO III, subito dopo le norme fissate per la SEZIONE MUSICA, le quali retrocedono al CAPO II.
Art. 51 (Detrazione di proventi)Vanno aboliti i primi cinque comma di questo articolo.
La limitazione e l'esclusione dalla ripartizione per le composizioni di un medesimo compositore che eccedano un quinto del programma, nonche' per le composizioni di un medesimo editore che eccedano la meta' del programma, appaiono una ingiustificata penalizzazione.
A maggior ragione ci pare inaccettabile la limitazione raddoppiata ad una decima parte del programma, nel caso gli iscritti siano cointeressati in qualsiasi modo nelle esecuzioni.
L' art. 51 poi continua elencando una serie di eccezioni alla applicazione di questo articolo, come se volesse distinguere tra musiche e generi di serie A ed altre di serie B, nonche' autori di serie A ed altri di serie B.
A parte il fatto che questa norma ci risulta non sia stata applicata dagli Uffici della Societa', in quanto probabilmente sentita come iniqua, occorre sottolineare che il compito della SIAE e' quello di tutelare e remunerare qualsiasi utilizzazione di opere protette, senza entrare nel merito della qualita' e della quantita' delle stesse opere, ovvero di discriminare generi musicali, ovvero ancor peggio alcuni associati rispetto ad altri.
D'altronde l'esecutore o l'interprete e' libero (e tale deve restare) di scegliere il proprio repertorio; sara' poi il pubblico a giudicare della validita' delle composizioni eseguite dall'esecutore stesso.
Altro problema e' invece quello di perseguire eventuali irregolarita' di programmazione; tale problema va affrontato non attraverso le limitazioni di cui sopra (in quanto sicuramente illegittime), bensì attraverso una continua opera di sensibilizzazione alla correttezza di comportamento degli associati, condotta anche attraverso articoli sul Bollettino sociale, nonche' mediante controlli più efficaci. A tal proposito, rimandiamo ad una proposta gia' presentata in passato, volta a moltiplicare la produttivita' e l' efficacia dei controlli attualmente effettuati dagli ispettori della SIAE.
Sono altri gli articoli del Regolamento che si occupano del problema delle irregolarita' di programmazione; ad es. l'art. 55, il quale peraltro attribuisce, nel comma 2, al Direttore generale poteri discrezionali fin troppo ampi di escludere, anche senza alcuna prova certa, ma soltanto sulla base di "gravi indizi", programmi che si sospettano non veritieri o irregolari.
Inoltre, il comma 6 di questo articolo dovrebbe esprimersi piu' chiaramente nell'ultima parte, cosi':
"Con delibera del presidente........omissis........., le quali possono anche prevedere che le opere eseguite per breve durata non debbano essere annotate nel programma musicale".
Art. 56 (Attribuzione somme incassate)Eliminate le prove di accertamento, il comma 2 andrebbe abrogato.
CAPO IV - SEZIONE D.O.R. - Artt. da 60 a 73.
Questi articoli non riguarderanno piu' la Sezione DOR, bensi' il Dipartimento DOR della SEZIONE OPERE VISIVE, unitamente ai Dipartimenti Lirica, OLAF, Cinema ed eventuali altri Dipartimenti si ritenesse opportuno creare in futuro: ad es., Multimedialita', Internet, Telematica, ecc.
La collocazione di questi articoli, nell'ambito del Regolamento generale, potra' essere spostata al CAPO III, subito dopo le norme fissate per la SEZIONE MUSICA, le quali retrocedono al CAPO II.
CAPO V - SEZIONE OLAF - Artt. da 74 a 80.
Questi articoli non riguarderanno piu' la Sezione OLAF, bensi' il Dipartimento OLAF della SEZIONE OPERE VISIVE, unitamente ai Dipartimenti Lirica, DOR, Cinema ed eventuali altri Dipartimenti si ritenesse opportuno creare in futuro: ad es., Multimedialita', Internet, Telematica, ecc.
La collocazione di questi articoli, nell'ambito del Regolamento generale, potra' essere spostata al CAPO III, subito dopo le norme fissate per la SEZIONE MUSICA, le quali retrocedono al CAPO II.
CAPO VI - SEZIONE CINEMA - Artt. da 81 a 84.
Questi articoli non riguarderanno piu' la Sezione Cinema, bensi' il Dipartimento Cinema della SEZIONE OPERE VISIVE, unitamente ai Dipartimenti Lirica, DOR, OLAF ed eventuali altri Dipartimenti si ritenesse opportuno creare in futuro: Multimedialita', Internet, Telematica, ecc.
La collocazione di questi articoli, nell'ambito del Regolamento generale, potra' essere spostata al CAPO III, subito dopo le norme fissate per la SEZIONE MUSICA, le quali retrocedono al CAPO II.
 
TITOLO III - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI PROVENTI
Art. 85 (Ordinanze di ripartizione)Il comma 2 dell' art. 85 fu modificato nel 1996 dagli Organi sociali ricostituiti, con lo scopo di rendere possibile la modifica urgente dell'Ordinanza di ripartizione per la Sezione Musica, dopo il lungo periodo del primo commissariamento della SIAE.
La nuova stesura dell'art. 85, che nelle intenzioni dichiarate da molti Commissari avrebbe dovuto essere solo transitoria, pesa come una "spada di Damocle" su autori ed editori, in quanto darebbe la possibilita' agli Organi sociali di modificare le Ordinanze in tempi successivi alla riscossione dei diritti (anche sulla base di possibili simulazioni informatiche su diverse alternative di ripartizione) tali da renderle più favorevoli per alcuni associati rispetto ad altri.
Ciò sarebbe assolutamente scorretto e va certamente evitato!
Pertanto e' indispensabile ritornare alla precedente formulazione del comma 2 dell'art. 85.
Le nuove Ordinanze debbono essere pubblicate sul Bollettino sociale entro il 31 dicembre di ciascun anno, per dispiegare i propri effetti sui proventi incassati l'anno successivo.
Poichè non si può negare che le normative ripartitorie influenzino il comportamento di autori ed editori, non e' corretto cambiare le "regole della partita", mentre questa si sta svolgendo.
Questo principio deve essere per tutti una garanzia irrinunciabile e, terminata la fase di commissariamento, si torni alla normalita'!
Le Ordinanze di ripartizione debbono essere ben pensate prima. Non modificate durante, magari in modo frettoloso ed ancor piu' fallace.
Se in passato si sono verificati abusi e distorsioni del mercato, la colpa va ascritta a normative sbagliate, ancorche' adottate probabilmente in buona fede.
Inoltre il D.Lgs. 419/1999 va esattamente in questa direzione allorquando, nell'art. 7, comma 7, prevede che:
"I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante".
Art. 91 (Anticipi sui proventi)Per coloro che necessitano di un reddito da diritti d'autore piu' costante e diluito nel corso dell'anno, onde evitare continue reiterate domande di attribuzione di anticipi sulle liquidazioni dei diritti d'autore, riteniamo utile e opportuno aggiungere un comma 3, del seguente tenore:
"Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti, a richiesta scritta dell'associato e fino a sua revoca, gli anticipi possono essere concessi anche in forma automatica e con cadenze regolari prestabilite, fino ad un massimo di quattro rate annuali."

TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'
CAPO I - PROCEDURA DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEI COMMISSARI DI SEZIONE
Riguardo al Regolamento elettorale, riteniamo opportuno entrare nel dettaglio, onde motivare adeguatamente le nostre proposte di modifica, in quanto nelle passate elezioni degli Organi sociali (ottobre 1995), abbiamo vissuto e constatato personalmente le iniquita' e le incongruenze della vigente normativa.
Art. 94 (Fase preparatoria delle elezioni)Proponendo la elezione diretta del Presidente della SIAE, riteniamo che il comma 1 andrebbe cosi' integrato e modificato:
"Il presidente della Societa' ed i componenti le commissioni di sezione sono eletti con l'apposito procedimento elettorale di cui al presente capo, a suffragio diretto da parte degli associati."
Il comma 2 riteniamo andrebbe cosi' modificato, rendendo, fin dall'inizio, parte attiva del procedimento elettorale anche gli Uffici della SIAE in capoluoghi di provincia:
"Con delibera pubblicata sul Bollettino sociale il presidente della Societa' indice le elezioni, stabilendone il giorno e le sedi. Tale pubblicazione viene depositata presso tutti gli uffici periferici regionali, le filiali e le agenzie in capoluoghi di provincia della Societa', almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni."

Art. 96 (Elettorato attivo e passivo)Il comma 1 andrebbe cosi' integrato:
"Gli associati che rivestono tale qualita' alla data in cui sono indette le elezioni e la conservano alla data delle votazioni dispongono dell'elettorato attivo per la votazione del presidente della Societa' e per le separate votazioni dei propri rappresentanti in seno alle commissioni di sezione."
Dopo il comma 1 va aggiunto il presente nuovo comma:
"Sono eleggibili a presidente della Societa' personalita' di rilievo del panorama autorale ed editoriale, le cui candidature sono presentate da almeno una delle associazioni di categoria degli autori o editori. Ciascuna associazione di categoria non puo' presentare piu' di un candidato alla nomina di presidente della Societa'."
L'attuale comma 2, diverrebbe il comma 3.
Il comma 3 diverrebbe comma 4, e andrebbe cosi' modificato:
"Ciascun associato puo' partecipare unicamente all'elezione dei commissari della Sezione e della categoria alla quale egli appartiene".
Cioe', gli associati della Sezione Musica voteranno soltanto i candidati della loro categoria (cioe', separatamente autori ed editori) e della loro Sezione; cosi' pure gli associati della Sezione Opere Visive.
In passato era la Sezione Musica che predisponeva la Lista globale per tutte le Sezioni, imponendo i candidati di suo gradimento anche alle altre Sezioni, disponendo del 90% dei voti totali.
Per contro i commissari della Sezione Musica erano in totale 19 contro ben 26 commissari per le altre Sezioni. Pertanto la Sezione Musica, pur con il 90% dei voti e degli incassi globali della SIAE, disponeva soltanto del 42% dei seggi totali.
Ma siccome una ingiustizia non puo' compensare l'altra, occorre porre rimedio, secondo equita' e le leggi vigenti, ad entrambe le storture.
Il comma 4, diventa comma 5, e va cosi' modificato:
"L'associato che disponga dell'elettorato passivo per piu' categorie o Sezioni, ovvero che disponga di piu' qualifiche, puo' candidarsi, a sua scelta, soltanto per una sola categoria, Sezione e qualifica."
Riteniamo che gli associati, pur avendone la possibilita' in termini di qualifiche possedute, non debbano candidarsi per piu' qualifiche, categorie o Sezioni, creando confusione negli elettori e che, in ogni caso, debbano chiaramente decidere quali diritti ed interessi professionali vogliono rappresentare.
Tipico esempio e' quello dell'autore che e' anche editore, il quale deve preventivamente decidere se dare la prevalenza agli interessi dell'una o dell'altra categoria, allorquando questi interessi possano divergere tra di loro.
L'ultimo comma andrebbe cosi' integrato:
"Gli elenchi degli associati aventi diritto all'elettorato passivo, suddivisi per categoria, Sezione e qualifica, saranno resi pubblici mediante deposito presso tutte le sedi regionali, le filiali e le agenzie in capolughi di provincia della Societa', almeno novanta giorni prima della data delle elezioni. Eventuali variazioni saranno rese pubbliche con analoghe modalita' non appena note alla SIAE."
Art. 97 (Liste di candidati) Poiche' riteniamo che gli associati possano esprimere liberamente le proprie preferenze soltanto attraverso il voto di singoli candidati, piuttosto che di liste gia' preconfezionate ed imposte dalle organizzazioni piu' forti, proponiamo l'abolizione delle Liste di candidati.
Pertanto questo articolo verrebbe abrogato.

Art. 98 (Proponenti le Liste di candidati) Anche questo articolo andrebbe ugualmente abrogato, volendo escludere il voto di Lista.
Riteniamo comunque utile analizzarlo, sulla base dei passati accadimenti.
In particolare il comma 1 va sicuramente abrogato, in quanto rappresenta, nella fattispecie della elezione dei commissari, una inutile complicazione predisposta da chi ha sempre detenuto il potere in SIAE per limitare o addirittura rendere impossibile la presentazione di piu' liste concorrenti; peraltro, in alcuni casi tale norma non riveste affatto carattere di filtro e garanzia di professionalita' (ad esempio, per la "categoria autori iscritti", e' molto facile trovare proponenti), mentre per altre categorie risulta estremamente difficile, se non talvolta impossibile, disporre di ulteriori proponenti.
Sempre a titolo di esempio, nelle ultime elezioni del 1995, nella categoria "iscritti editori", per la Sezione OLAF vi furono soltanto cinque editori con elettorato passivo (peraltro tutti grossi nomi dell'editoria: Feltrinelli, Einaudi, Laterza, Rusconi e Utet), dei quali ben due avrebbero dovuto accettare la candidatura ed essere essi stessi proponenti della lista.
Pertanto diveniva gia' matematicamente impossibile formare piu' di due liste concorrenti, ammesso poi che tutti fossero disponibili ad accettare eventuali candidature ed essere proponenti delle liste.
Altrettanto problematica fu la situazione degli editori iscritti nella sezione Cinema, con soli cinque possibili candidati, che si riducevano a tre in quanto uno non disponibile per problemi di disaccordo interno tra i rappresentanti legali e due case di produzione facenti capo allo stesso produttore.
Per la Sezione DOR, la situazione non fu affatto migliore: su un totale di soli otto iscritti italiani cessionari, concessionari o editori con elettorato passivo, ben sei non furono disponibili a candidarsi, o per loro disinteresse nei confronti delle problematiche SIAE o perche' gia' candidati con altre aziende nella categoria Soci, o per pressioni ricevute dall'alto.
Infine anche per gli iscritti editori con elettorato passivo nella Sezione Musica, la formazione di una lista elettorale alternativa a quella di maggioranza fu estremamente difficile.
Pur se gli aventi diritto all'elettorato passivo furono in totale circa cento, la media degli incassi richiesti fu enormemente innalzata da grandissimi editori che risultavano iscritti e non soci, ma erano del calibro di WARNER BROS MUSIC (con numerose case editrici collegate), SONY MUSIC PUBLISHING, VIRGIN DISCHI, RTI MUSIC, POLIGRAM MUSIC PUBLISHING, il gruppo CURCI (comprendente numerose case editrici collegate), il gruppo SUGAR (con numerose case editrici collegate), il gruppo BMG RICORDI (con numerose case editrici collegate) ed altri ancora.
Difatti, siccome fino alla passata legislatura agli editori soci era richiesto un contributo per il Fondo di solidarieta', tutti i grandi editori multinazionali e alcuni dei grandi editori nazionali avevano preferito appartenere alla categoria degli Iscritti, piuttosto che a quella dei Soci.
Concludendo, esclusi questi grandi gruppi editoriali ed escluse tutte le altre case editrici che con questi gruppi intrattengono abituali rapporti di lavoro editoriale o di distribuzione discografica, anche per la Sezione Musica non fu facile trovare i cinque editori indipendenti, necessari a coprire tutte le candidature richieste e disposti a candidarsi nella lista contrapposta a quella di maggioranza, nonche' un ulteriore numero di proponenti, sempre con elettorato passivo, tali da compensare anche la assoluta carenza di proponenti per le altre Sezioni.
Pertanto, riteniamo la richiesta di presentare dei proponenti una inutile complicazione da evitare.
Oppure, in via subordinata, si stabilisca che i proponenti possano essere anche gli associati della medesima Sezione e categoria aventi l'elettorato solo attivo.
Peraltro, agli associati che gia' nelle passate elezioni si sono candidati autonomamente (vedi il successivo art. 99) non sono stati richiesti proponenti per la loro candidatura. Probabilmente perche' eventuali candidati autonomi non destavano alcuna preoccupazione per le Liste di maggioranza!
Prima dell'art. 99, ci parrebbe opportuno precisare le modalita' per la proposizione della candidatura a presidente della Societa', con un comma del seguente tenore:
"Uno o più presidenti di associazioni di categoria di autori o editori, nel presentare, a nome dei relativi associati, una candidatura a presidente della Societa' debbono dichiarare, sotto la propria completa responsabilita', l'autenticita' della accettazione del candidato, il quale deve essere in possesso anche dei requisiti previsti per l'eleggibilita' a commissario di sezione a norma dell'art. 37, secondo e settimo comma, dello statuto."
Art. 99 (Candidature)In questo articolo andrebbero precisate le modalita' di presentazione dell'unica candidatura che, a nostro avviso, dovrebbe essere ammessa: quella singola ed autonoma.
Il comma 1 reciterebbe all'incirca cosi':
"Gli associati che hanno i requisiti di cui all'art. 96, secondo comma, possono proporre la loro singola candidatura autonomamente, mediante una dichiarazione scritta nella quale, sotto pena di inammissibilita', devono risultare, per le persone fisiche, cognome, nome, luogo e data di nascita, la qualifica per la quale e' posta la candidatura nonche' l'attestazione che tale qualifica corrisponde al genere di opere dichiarate.
Per i candidati non persone fisiche, oltre alla loro denominazione, devono essere indicati anche il cognome e il nome del rappresentante legale, ovvero di colui il quale, tra i rappresentanti legali, e' stato designato ad esercitare il diritto di voto.
I candidati devono altresi' dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 37, settimo e nono comma, dello statuto. Qualora tali attestazioni dovessero risultare non rispondenti al vero, l'associato sara' passibile di radiazione, salvo ulteriori diverse azioni in sede giudiziaria."
Il comma 2 verrebbe naturalmente abrogato.
Art. 100 (Presentazione delle candidature)Riteniamo che l'art. 100 debba essere cosi' modificato:
"Le candidature a presidente della Societa' ovvero a commissari di sezione, complete dei requisiti richiesti, devono essere depositate presso la direzione generale della Societa' almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni e con le modalita' stabilite nella delibera del presidente di cui al precedente articolo 94.
Contestualmente e previo versamento dei diritti di segreteria previsti nella citata delibera, i candidati hanno facolta' di presentare i loro programmi elettorali per la pubblicazione in una edizione speciale del Bollettino sociale, costituiti da non oltre quattrocento parole per i candidati a commissari di sezione e non oltre mille parole per le candidature a presidente della Societa'.
Le candidature ritenute regolari dalla commissione di cui all'art. 94, oltre ad essere pubblicate nell'edizione speciale del Bollettino sociale, verranno affisse presso tutte le sedi, le filiali e le agenzie in capoluoghi di provincia della SIAE almeno trenta giorni prima della data delle elezioni.
Qualora per una Sezione o per una categoria non vi siano candidature sufficienti a consentire almeno l'ottanta per cento della copertura dei commissari da eleggere, con arrotondamento delle frazioni all'unita' superiore, il procedimento elettorale in corso viene annullato ed il presidente della Societa' indice nuove elezioni con le medesime modalita' previste nell'art. 94."
La SIAE, pur non prendendo parte attiva alle elezioni dei commissari, non puo' esimersi dall'informare gli associati, mediante il Bollettino sociale (strumento conoscitivo a tal uopo predisposto) affinche' essi possano scegliere, in modo ponderato, i loro rappresentanti e sentirsi veramente e attivamente partecipi della vita sociale.
Trenta giorni appaiono sufficienti e necessari per far giungere in tempo utile l'edizione speciale elettorale del Bollettino sociale a tutti gli associati.
La riformulazione della normativa statutaria, che elimina la vigente situazione di rappresentanza eccessiva per figure professionali oramai desuete oppure rare, dovrebbe evitare che le candidature non siano sufficienti a consentire l'intera copertura dei commissari da eleggere.
Comunque, nel caso tale copertura risultasse inferiore al 80%, riteniamo opportuno annullare il procedimento in corso; e non portarlo a termine per poi dover indire elezioni suppletive.
Art. 101 (Espressione del voto)Siccome si proporra' di eliminare il voto per corrispondenza, come poi motivato piu' avanti, nel comma 1 chiediamo di eliminare le ultime parole: "e la scheda di votazione."
Il comma 2 andrebbe cosi' modificato, permettendo a ciascun elettore di indicare uno o due nominativi di preferenza, allo scopo di vanificare eventuali manovre di forti organizzazioni che, attraverso l'indicazione di tanti nominativi, potrebbero far pesare molto di piu' il proprio voto:"L'elettore, presa visione delle candidature pubblicate nella edizione speciale del Bollettino sociale ed affisse presso tutte le sedi regionali, filiali e agenzie in capoluoghi di provincia della SIAE ai sensi dell'art. 100, scrivera' in stampatello, nell'apposito settore situato nella parte alta della scheda di votazione, il nominativo del Presidente della Societa' prescelto. Mentre, nell'apposito settore situato nella parte inferiore della scheda di votazione, scrivera' in stampatello i nominativi di uno o due candidati scelti tra coloro che sono candidati a commissari per quella categoria, Sezione e qualifica. L'indicazione di ulteriori nominativi di candidati, oltre ai primi due, si considera come non apposta."
Art. 102 (Voto per corrispondenza)L'articolo va abrogato in quanto il voto per corrispondenza non va ammesso.
Secondo l'articolo 48 della Costituzione il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Questo principio e' parzialmente ribadito dal comma 1 dell' art. 37 dello Statuto SIAE.
Solo il voto su scheda elettorale consegnata all'interno del seggio e ivi espressa, in luogo opportunamente appartato, ha i requisiti di legge e viene espresso in piena liberta' e segretezza.
Nelle passate elezioni la scheda elettorale giunse all'elettore circa un mese prima della data della votazione. Cosicche', a parte la complicatezza della procedura (la scheda, inserita nella busta 1 e chiusa senza l'apposizione di alcun minimo segno, pena l'invalida, andava inserita nella busta 2 che poi doveva essere sottoscritta nella zona di chiusura e autenticata da un notaio o pubblico ufficiale, per poi essere spedita tramite raccomandata al notaio appositamente incaricato dalla SIAE!) che ha prodotto ben 557 buste scartate per errori e 132 buste pervenute in ritardo, probabilmente per disfunzioni postali, la cosa piu' grave e' che si scateno' la "caccia grossa al voto", con dispiegamento di mezzi che soltanto le organizzazioni economicamente piu' forti poterono sostenere.
Ci riferiamo ovviamente ai candidati delle liste di maggioranza i quali, per la prima volta nella storia della SIAE, si trovarono a doversi misurare con liste alternative alle solite liste uniche, gia' preventivamente "lottizzate" e senza possibilita' di alternativa, se non puramente teorica.
Notai per l'autenticazione del voto furono messi a disposizione gratuitamente per varie giornate e in diverse citta' italiane; servizio di voto con notaio gratuito a domicilio; si vocifera anche su acquisti delle schede e autenticazioni irregolari di firme apposte in precedenza dagli elettori e non in presenza di pubblico ufficiale, in assoluto dispregio della legge e della privacy.
Gli editori interessati alle votazioni furono attivissimi anche nel promuovere le liste di autori a loro più gradite: difficilmente un autore rifiuta di consegnare la propria scheda elettorale e dare il proprio voto alla lista consigliata dal suo editore, con il quale ha un contratto o intrattiene rapporti di lavoro.
A sua volta il piccolo editore che e' in rapporti di sudditanza nei confronti del grande editore e discografico, con il quale collabora o che gli promette future collaborazioni, non puo' rifiutargli un voto palese e la consegna della scheda elettorale firmata.
Pertanto, con il voto per corrispondenza si attua una inaccettabile distorsione del voto libero, a meno che non si pensi in modo irreale e astratto.
Quei pochi autori o editori che votarono liberamente per corrispondenza, dovettero in ogni caso sopportare i disagi dell'appuntamento con il notaio ed il pagamento di parcelle a partire da un minimo di lire cinquantamila in su, per l'autenticazione della firma.
Difatti, solo pochissimi comuni interpretarono elasticamente la legge 4/1/1968, n. 15, modificata con legge 11/5/1971, n. 390, considerando il voto da esprimere per le elezioni SIAE come "istanza da produrre agli organi di pubblica amministrazione" autenticando la firma dell'elettore per un costo esiguo. La maggior parte degli uffici anagrafici comunali rifiutarono l'autenticazione delle firme e indirizzarono l'associato della SIAE dal notaio.
Il risultato fu evidente: il voto fu massicciamente disertato e su 42.033 aventi diritto al voto, le schede valide furono 7.409, cioe' meno del 18%. E questo nonostante i sopracitati sforzi organizzativi di raccolta dei voti, messi in atto dai candidati piu' abbienti e dalle associazioni di categoria in lizza, in particolare da quelle che rappresentano gli interessi dei grandi gruppi editoriali.
Per quanto sopra affermato, riterremmo indispensabile istituire seggi elettorali, oltreche' presso la direzione generale, anche in tutti gli uffici SIAE situati nei capoluoghi di provincia.
Se la situazione non e' variata di recente, avremmo un totale di 109 seggi elettorali (direzione generale + 14 sedi regionali + 44 filiali + 50 agenzie madatarie in citta' capoluogo di provincia).
Il costo di siffatte elezioni risulterebbe essere inferiore a quello della spedizione delle circa 50.000 raccomandate, ipotizzate per la prossima tornata elettorale, che la SIAE non dovrebbe più spedire ai votanti per l'invio delle schede elettorali. Sara' sufficiente una lettera ordinaria di informativa su luogo ed orari del seggio provinciale competente, nonche' un riepilogo delle modalita' di voto.
Difatti l'associato avrà già potuto documentarsi tramite il primo Bollettino sociale che pubblicava la delibera presidenziale, inviato almeno novanta giorni prima della data delle indette elezioni.
Poi, dopo circa due mesi avra' ricevuto il successivo Bollettino sociale, contenente l'edizione speciale con i nomi dei candidati in lizza, nonche' i relativi programmi elettorali.
Pertanto l'associato sara' documentato e pronto ad esprimere un voto maturo e ponderato.
Inoltre, bastera' una sola urna, non più urne come in passato; per evitare confusioni, le schede elettorali avranno quattro contrassegni e colori diversi, i quali contraddistingueranno le due Sezioni e le due categorie (autori ed editori) per ciascuna Sezione.
Aumentando, come sopra indicato, il numero dei seggi elettorali e' sufficiente una sola giornata di apertura dei seggi stessi (non tre come nelle ultime elezioni), purche' per almeno dodici ore consecutive (ad es., dalle 9 alle 21), con ulteriori risparmi di costo, rispetto alle passate elezioni.
Ogni seggio provinciale sara' fornito, per ciascuna delle due Sezioni e per ciascuna delle due categorie di associati, di un numero di schede elettorali pari al numero di elettori appartenenti al seggio stesso. Il notaio, prima di consegnare la scheda all'elettore, la controfirmera' e vi apporra' il proprio timbro.
Terminate le operazioni di voto, il notaio chiudera' l'urna apponendovi i propri sigilli. L'urna verra' poi riposta (unitamente alle schede inutilizzate) in un contenitore piu' grande, idoneo alla spedizione, anch'esso sigillato e spedito dal notaio stesso verso la direzione generale della SIAE.
Art. 103 (Votazione al seggio)Per quanto sopra esposto, riteniamo che l'articolo debba essere cosi' modificato:
"Nella data e negli orari fissati per le votazioni, sempre di domenica e per almeno dodici ore consecutive, l'elettore votera' personalmente presso il seggio di appartenenza indicato nella comunicazione di cui all'art. 101.
I seggi elettorali saranno istituiti, oltreche' presso la direzione generale, presso le sedi regionali, le filiali e le agenzie in capoluoghi di provincia della Societa', con le modalita' all'uopo stabilite dal presidente della Societa' nella delibera di cui all'art. 38 dello statuto."
Dopo essere stato identificato dal notaio che presiede il seggio provinciale, il votante apporra' la propria firma e annotera' i dati di un suo documento di identita' su apposito registro e, dopo aver ricevuto la scheda relativa alla Sezione ed alla categoria di appartenenza ed essersi appartato in luogo idoneo per esprimere segretamente il proprio voto, provvedera' personalmente ad inserire la scheda votata nell'urna.
Qualora l'associato si trovi fuori sede nel giorno della votazione, potra' essere ammesso al voto presso altro seggio provinciale della Societa' , dichiarando sotto la propria responsabilita' di non aver espresso il voto in altro seggio. Qualora tale dichiarazione dovesse risultare falsa, l'associato sara' passibile di radiazione ai sensi degli artt. 26 e 27 dello statuto, salvo diverse ulteriori azioni in sede giudiziaria."
Art. 104 (Scrutinio dei voti)Il comma 2 andrebbe, a nostro avviso, cosi' modificato:
"Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale, dopo aver contato, per ciascun seggio provinciale della Societa', le schede presenti nelle singole urne e quelle inutilizzate e verificato la regolarita' dei relativi registri, nonche' la relazione del notaio presidente del seggio, provvede all'immissione in un'unica urna delle schede votate presso tutti i seggi periferici."
Il comma 3 e' abrogato.
Art. 105 (Interpretazione del voto)Al comma 2, va eliminato il n. 1).
A nostro avviso, i comma 3 e 4 andrebbero abrogati ed il comma 5 andrebbe cosi' modificato:
"Si considerano non apposte le indicazioni sulla scheda di nominativi di associati non candidati, ovvero di nominativi in eccedenza rispetto ai due consentiti."
Il comma 6 andrebbe cosi' modificato:
"Nel caso che, nel corso dello scrutinio, siano sollevate contestazioni sulla nullita' del voto, la decisione definitiva e' presa a maggioranza dalla commissione elettorale di cui all'art. 94."
CAPO II - ASSEMBLEA DELLE COMMISSIONI DI SEZIONE
Art. 113 (Comitato intersezionale ex art. 39 dello Statuto)Abolita la distinzione tra soci e iscritti, il comitato intersezionale per la nomina dei soci onorari non ha piu' senso d'essere. Per il comitato previsto dal secondo comma dell'art. 39, appare opportuna una riduzione dei membri. Pertanto proponiamo la seguente modifica del comma 1:
"Il comitato intersezionale di cui al secondo comma dell'art. 39 dello statuto, nominato con delibera del presidente, e' composto da dieci membri designati dalle commissioni di sezione, dei quali cinque per la Sezione Musica e cinque per la Sezione Opere Visive, di cui due per i dipartimento DOR e uno ciascuno per i dipartimenti Lirica, OLAF e Cinema."
Il comma 5 e' abrogato.
Art. 121 (Indennita' degli organi collegiali)In ossequio alle disposizioni del D. Lgs. n. 419/1999, art. 13, lettera f), il comma 1 va cosi' modificato:
"Per ciascuna riunione degli organi collegiali previsti dallo statuto e dal presente regolamento, nonche' degli eventuali comitati motivatamente espressi da tali organi e nominati con delibera del presidente della Societa', e' dovuta a tutti i presenti un'indennita' il cui importo e' indicato in apposita tabella proposta dal consiglio di amministrazione e approvata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali".
Inoltre, ci pare opportuno prevedere, in questo articolo, la possibilita' di un finanziamento alle associazioni di categoria, non a carico della SIAE bensi' mediante la cessione, da parte del presidente della Societa' eletto, dei consiglieri di amministrazione, nonche' dei commissari eletti o di associati comunque facenti parte di comitati e commissioni nominate a norma dello statuto, di una quota parte delle somme loro spettanti quali compensi fissi o quali indennita' di presenza alle riunioni collegiali, mediante trattenuta operata direttamente dalla Societa'. Coloro i quali eventualmente non facessero parte di alcuna associazione di categoria, destineranno gli importi di cui sopra al Fondo di solidarieta', ovvero a finanziamento dei sussidi previsti dal comma 3 dell'art. 57 dello statuto, ovvero ad altre finalita' benefiche decise dal consiglio di amministrazione.
Pertanto aggiungeremmo un comma 2 del seguente tenore:
"Ogni membro elettivo degli organi societari, nonche' ogni associato chiamato a far parte di comitati nominati con delibera del presidente della Societa', anche quale rimborso per le spese elettorali sostenute dalle associazioni di categoria, devolvera' un terzo dei propri compensi fissi e un quarto dell'importo dell'indennita' prevista al comma precedente, mediante trattenuta effettuata della Societa' e liquidata direttamente alla associazione di categoria designata nel momento di accettazione dell'incarico nell'organo collegiale di cui fa parte. In caso di mancata designazione della associazione di categoria o di successiva revoca, tale trattenuta viene devoluta al Fondo di solidarieta', ovvero a finanziamento dei sussidi previsti dal comma 3 dell'art. 57 dello statuto, ovvero ad altre finalita' benefiche decise dal consiglio di amministrazione".
 
TITOLO VI - ORDINAMENTO INTERNO
CAPO I - UFFICI CENTRALI
ART. 131 (Servizi e Uffici)A norma del D. Lgs. 29/10/1999, n. 419, art. 13, comma 1, lettera m), va istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico.
Inoltre, come piu' volte da noi sollecitato, andrebbe istituito un numero telefonico (possibilmente verde, cioe' gratuito) al quale gli associati, o chiunque ne abbia interesse, potessero segnalare ogni anomalia riscontrata in tema di protezione del diritto d'autore.
Difatti sono sempre piu' numerose le comunicazioni che giungono alla nostra associazione su evasioni del diritto d'autore da parte di utilizzatori, abusi di potere o scorretti comportamenti da parte di personale degli uffici periferici o delle agenzie della Societa', programmi musicali che non vengono consegnati agli esecutori, ecc. ecc.
CAPO II - UFFICI PERIFERICI
Art. 136 (Le filiali)Come gia' accennato in sede di proposte di modifica dello Statuto, allo scopo di aumentare l'efficienza organizzativa ed anche in base alla normativa vigente, nonche' agli accordi gia' definiti e in via di definizione, che prevedono ulteriori e diversi incarichi che la SIAE dovrebbe espletare per conto dello Stato, di pubbliche amministrazioni e di enti, soprattutto in riferimento a compiti di controllo e di accertamento, riterremmo opportuno aumentare gradualmente (fino a raggiungere la copertura di tutte le citta' capoluogo di provincia) il numero di filiali periferiche della Societa', in sostituzione delle attuali agenzie mandatarie, utilizzando, ove necessario, anche parte del personale attualmente in forza alla direzione generale, ovvero ricorrendo ad ulteriori dirette assunzioni.
(FINE DOCUMENTO)



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