Dicembre 1999:
RICHIESTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO SIAE
PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA SIAE
(ANCHE SU INDICAZIONE DEL D.Lgs. 29/10/1999 N. 419)
TITOLO I - Associati - Mandanti
Come gia' esposto in riferimento alle modifiche statutarie proposte, intendendo
abolire la distinzione tra soci ed iscritti della SIAE, occorre sostituire
sempre le parole "soci", ovvero "iscritti", ovvero
"soci e iscritti" con la parola "associati".
Mantenere la parola "iscritti" soltanto ove si fa specifico
riferimento al procedimento di iscrizione alla Societa'.
Art. 2 (Prove di accertamento)Per quanto proposto in riferimento al comma
6 dell' Art. 7 dello Statuto, l' Art. 2 va abrogato.
Art. 3 (Obblighi dell'associato)Nel comma 3 eliminare le parole finali:
"o al riconoscimento delle singole qualifiche dichiarate".
Art. 4 (Domanda di conseguire la qualita' di socio)Verrebbe abrogato.
Artt. 8, 9 e 12 (Altri obblighi degli associati e sanzioni)Nei comma 1
dei suddetti articoli, eliminare sempre le parole " il socio".
TITOLO II - PROTEZIONE DELLE OPERE
Artt. da 30 a 33 (Norme sulle prove di accertamento)Sempre per quanto
proposto in riferimento al comma 6 dell' Art. 7 dello Statuto (eliminazione
delle prove di accertamento per gli autori), gli artt. 30, 31, 32 e 33
andrebbero abrogati.
CAPO II - Artt. da 38 a 42 - SEZIONE LIRICA
Questi articoli non riguarderanno piu' la Sezione Lirica, bensì
il Dipartimento Lirica della SEZIONE OPERE VISIVE, unitamente ai Dipartimenti
DOR, OLAF, Cinema ed eventuali altri si ritenesse opportuno creare in
futuro: ad es., Multimedialita', Internet, Telematica, ecc.
La collocazione di questi articoli, nell'ambito del Regolamento generale,
potra' essere spostata al CAPO III, subito dopo le norme fissate per la
SEZIONE MUSICA, le quali retrocedono al CAPO II.
Art. 51 (Detrazione di proventi)Vanno aboliti i primi cinque comma di
questo articolo.
La limitazione e l'esclusione dalla ripartizione per le composizioni di
un medesimo compositore che eccedano un quinto del programma, nonche'
per le composizioni di un medesimo editore che eccedano la meta' del programma,
appaiono una ingiustificata penalizzazione.
A maggior ragione ci pare inaccettabile la limitazione raddoppiata ad
una decima parte del programma, nel caso gli iscritti siano cointeressati
in qualsiasi modo nelle esecuzioni.
L' art. 51 poi continua elencando una serie di eccezioni alla applicazione
di questo articolo, come se volesse distinguere tra musiche e generi di
serie A ed altre di serie B, nonche' autori di serie A ed altri di serie
B.
A parte il fatto che questa norma ci risulta non sia stata applicata dagli
Uffici della Societa', in quanto probabilmente sentita come iniqua, occorre
sottolineare che il compito della SIAE e' quello di tutelare e remunerare
qualsiasi utilizzazione di opere protette, senza entrare nel merito della
qualita' e della quantita' delle stesse opere, ovvero di discriminare
generi musicali, ovvero ancor peggio alcuni associati rispetto ad altri.
D'altronde l'esecutore o l'interprete e' libero (e tale deve restare)
di scegliere il proprio repertorio; sara' poi il pubblico a giudicare
della validita' delle composizioni eseguite dall'esecutore stesso.
Altro problema e' invece quello di perseguire eventuali irregolarita'
di programmazione; tale problema va affrontato non attraverso le limitazioni
di cui sopra (in quanto sicuramente illegittime), bensì attraverso
una continua opera di sensibilizzazione alla correttezza di comportamento
degli associati, condotta anche attraverso articoli sul Bollettino sociale,
nonche' mediante controlli più efficaci. A tal proposito, rimandiamo
ad una proposta gia' presentata in passato, volta a moltiplicare la produttivita'
e l' efficacia dei controlli attualmente effettuati dagli ispettori della
SIAE.
Sono altri gli articoli del Regolamento che si occupano del problema delle
irregolarita' di programmazione; ad es. l'art. 55, il quale peraltro attribuisce,
nel comma 2, al Direttore generale poteri discrezionali fin troppo ampi
di escludere, anche senza alcuna prova certa, ma soltanto sulla base di
"gravi indizi", programmi che si sospettano non veritieri o
irregolari.
Inoltre, il comma 6 di questo articolo dovrebbe esprimersi piu' chiaramente
nell'ultima parte, cosi':
"Con delibera del presidente........omissis........., le quali possono
anche prevedere che le opere eseguite per breve durata non debbano essere
annotate nel programma musicale".
Art. 56 (Attribuzione somme incassate)Eliminate le prove di accertamento,
il comma 2 andrebbe abrogato.
CAPO IV - SEZIONE D.O.R. - Artt. da 60 a 73.
Questi articoli non riguarderanno piu' la Sezione DOR, bensi' il Dipartimento
DOR della SEZIONE OPERE VISIVE, unitamente ai Dipartimenti Lirica, OLAF,
Cinema ed eventuali altri Dipartimenti si ritenesse opportuno creare in
futuro: ad es., Multimedialita', Internet, Telematica, ecc.
La collocazione di questi articoli, nell'ambito del Regolamento generale,
potra' essere spostata al CAPO III, subito dopo le norme fissate per la
SEZIONE MUSICA, le quali retrocedono al CAPO II.
CAPO V - SEZIONE OLAF - Artt. da 74 a 80.
Questi articoli non riguarderanno piu' la Sezione OLAF, bensi' il Dipartimento
OLAF della SEZIONE OPERE VISIVE, unitamente ai Dipartimenti Lirica, DOR,
Cinema ed eventuali altri Dipartimenti si ritenesse opportuno creare in
futuro: ad es., Multimedialita', Internet, Telematica, ecc.
La collocazione di questi articoli, nell'ambito del Regolamento generale,
potra' essere spostata al CAPO III, subito dopo le norme fissate per la
SEZIONE MUSICA, le quali retrocedono al CAPO II.
CAPO VI - SEZIONE CINEMA - Artt. da 81 a 84.
Questi articoli non riguarderanno piu' la Sezione Cinema, bensi' il Dipartimento
Cinema della SEZIONE OPERE VISIVE, unitamente ai Dipartimenti Lirica,
DOR, OLAF ed eventuali altri Dipartimenti si ritenesse opportuno creare
in futuro: Multimedialita', Internet, Telematica, ecc.
La collocazione di questi articoli, nell'ambito del Regolamento generale,
potra' essere spostata al CAPO III, subito dopo le norme fissate per la
SEZIONE MUSICA, le quali retrocedono al CAPO II.
TITOLO III - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI PROVENTI
Art. 85 (Ordinanze di ripartizione)Il comma 2 dell' art. 85 fu modificato
nel 1996 dagli Organi sociali ricostituiti, con lo scopo di rendere possibile
la modifica urgente dell'Ordinanza di ripartizione per la Sezione Musica,
dopo il lungo periodo del primo commissariamento della SIAE.
La nuova stesura dell'art. 85, che nelle intenzioni dichiarate da molti
Commissari avrebbe dovuto essere solo transitoria, pesa come una "spada
di Damocle" su autori ed editori, in quanto darebbe la possibilita'
agli Organi sociali di modificare le Ordinanze in tempi successivi alla
riscossione dei diritti (anche sulla base di possibili simulazioni informatiche
su diverse alternative di ripartizione) tali da renderle più favorevoli
per alcuni associati rispetto ad altri.
Ciò sarebbe assolutamente scorretto e va certamente evitato!
Pertanto e' indispensabile ritornare alla precedente formulazione del
comma 2 dell'art. 85.
Le nuove Ordinanze debbono essere pubblicate sul Bollettino sociale entro
il 31 dicembre di ciascun anno, per dispiegare i propri effetti sui proventi
incassati l'anno successivo.
Poichè non si può negare che le normative ripartitorie influenzino
il comportamento di autori ed editori, non e' corretto cambiare le "regole
della partita", mentre questa si sta svolgendo.
Questo principio deve essere per tutti una garanzia irrinunciabile e,
terminata la fase di commissariamento, si torni alla normalita'!
Le Ordinanze di ripartizione debbono essere ben pensate prima. Non modificate
durante, magari in modo frettoloso ed ancor piu' fallace.
Se in passato si sono verificati abusi e distorsioni del mercato, la colpa
va ascritta a normative sbagliate, ancorche' adottate probabilmente in
buona fede.
Inoltre il D.Lgs. 419/1999 va esattamente in questa direzione allorquando,
nell'art. 7, comma 7, prevede che:
"I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla
SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante".
Art. 91 (Anticipi sui proventi)Per coloro che necessitano di un reddito
da diritti d'autore piu' costante e diluito nel corso dell'anno, onde
evitare continue reiterate domande di attribuzione di anticipi sulle liquidazioni
dei diritti d'autore, riteniamo utile e opportuno aggiungere un comma
3, del seguente tenore:
"Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti, a richiesta
scritta dell'associato e fino a sua revoca, gli anticipi possono essere
concessi anche in forma automatica e con cadenze regolari prestabilite,
fino ad un massimo di quattro rate annuali."
TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'
CAPO I - PROCEDURA DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEI COMMISSARI DI
SEZIONE
Riguardo al Regolamento elettorale, riteniamo opportuno entrare nel
dettaglio, onde motivare adeguatamente le nostre proposte di modifica,
in quanto nelle passate elezioni degli Organi sociali (ottobre 1995),
abbiamo vissuto e constatato personalmente le iniquita' e le incongruenze
della vigente normativa.
Art. 94 (Fase preparatoria delle elezioni)Proponendo la elezione diretta
del Presidente della SIAE, riteniamo che il comma 1 andrebbe cosi' integrato
e modificato:
"Il presidente della Societa' ed i componenti le commissioni di
sezione sono eletti con l'apposito procedimento elettorale di cui al
presente capo, a suffragio diretto da parte degli associati."
Il comma 2 riteniamo andrebbe cosi' modificato, rendendo, fin dall'inizio,
parte attiva del procedimento elettorale anche gli Uffici della SIAE
in capoluoghi di provincia:
"Con delibera pubblicata sul Bollettino sociale il presidente della
Societa' indice le elezioni, stabilendone il giorno e le sedi. Tale
pubblicazione viene depositata presso tutti gli uffici periferici regionali,
le filiali e le agenzie in capoluoghi di provincia della Societa', almeno
novanta giorni prima della data fissata per le elezioni."
Art. 96 (Elettorato attivo e passivo)Il comma 1 andrebbe cosi' integrato:
"Gli associati che rivestono tale qualita' alla data in cui sono
indette le elezioni e la conservano alla data delle votazioni dispongono
dell'elettorato attivo per la votazione del presidente della Societa'
e per le separate votazioni dei propri rappresentanti in seno alle commissioni
di sezione."
Dopo il comma 1 va aggiunto il presente nuovo comma:
"Sono eleggibili a presidente della Societa' personalita' di rilievo
del panorama autorale ed editoriale, le cui candidature sono presentate
da almeno una delle associazioni di categoria degli autori o editori.
Ciascuna associazione di categoria non puo' presentare piu' di un candidato
alla nomina di presidente della Societa'."
L'attuale comma 2, diverrebbe il comma 3.
Il comma 3 diverrebbe comma 4, e andrebbe cosi' modificato:
"Ciascun associato puo' partecipare unicamente all'elezione dei
commissari della Sezione e della categoria alla quale egli appartiene".
Cioe', gli associati della Sezione Musica voteranno soltanto i candidati
della loro categoria (cioe', separatamente autori ed editori) e della
loro Sezione; cosi' pure gli associati della Sezione Opere Visive.
In passato era la Sezione Musica che predisponeva la Lista globale per
tutte le Sezioni, imponendo i candidati di suo gradimento anche alle
altre Sezioni, disponendo del 90% dei voti totali.
Per contro i commissari della Sezione Musica erano in totale 19 contro
ben 26 commissari per le altre Sezioni. Pertanto la Sezione Musica,
pur con il 90% dei voti e degli incassi globali della SIAE, disponeva
soltanto del 42% dei seggi totali.
Ma siccome una ingiustizia non puo' compensare l'altra, occorre porre
rimedio, secondo equita' e le leggi vigenti, ad entrambe le storture.
Il comma 4, diventa comma 5, e va cosi' modificato:
"L'associato che disponga dell'elettorato passivo per piu' categorie
o Sezioni, ovvero che disponga di piu' qualifiche, puo' candidarsi,
a sua scelta, soltanto per una sola categoria, Sezione e qualifica."
Riteniamo che gli associati, pur avendone la possibilita' in termini
di qualifiche possedute, non debbano candidarsi per piu' qualifiche,
categorie o Sezioni, creando confusione negli elettori e che, in ogni
caso, debbano chiaramente decidere quali diritti ed interessi professionali
vogliono rappresentare.
Tipico esempio e' quello dell'autore che e' anche editore, il quale
deve preventivamente decidere se dare la prevalenza agli interessi dell'una
o dell'altra categoria, allorquando questi interessi possano divergere
tra di loro.
L'ultimo comma andrebbe cosi' integrato:
"Gli elenchi degli associati aventi diritto all'elettorato passivo,
suddivisi per categoria, Sezione e qualifica, saranno resi pubblici
mediante deposito presso tutte le sedi regionali, le filiali e le agenzie
in capolughi di provincia della Societa', almeno novanta giorni prima
della data delle elezioni. Eventuali variazioni saranno rese pubbliche
con analoghe modalita' non appena note alla SIAE."
Art. 97 (Liste di candidati) Poiche' riteniamo che gli associati possano
esprimere liberamente le proprie preferenze soltanto attraverso il voto
di singoli candidati, piuttosto che di liste gia' preconfezionate ed
imposte dalle organizzazioni piu' forti, proponiamo l'abolizione delle
Liste di candidati.
Pertanto questo articolo verrebbe abrogato.
Art. 98 (Proponenti le Liste di candidati) Anche questo articolo andrebbe
ugualmente abrogato, volendo escludere il voto di Lista.
Riteniamo comunque utile analizzarlo, sulla base dei passati accadimenti.
In particolare il comma 1 va sicuramente abrogato, in quanto rappresenta,
nella fattispecie della elezione dei commissari, una inutile complicazione
predisposta da chi ha sempre detenuto il potere in SIAE per limitare
o addirittura rendere impossibile la presentazione di piu' liste concorrenti;
peraltro, in alcuni casi tale norma non riveste affatto carattere di
filtro e garanzia di professionalita' (ad esempio, per la "categoria
autori iscritti", e' molto facile trovare proponenti), mentre per
altre categorie risulta estremamente difficile, se non talvolta impossibile,
disporre di ulteriori proponenti.
Sempre a titolo di esempio, nelle ultime elezioni del 1995, nella categoria
"iscritti editori", per la Sezione OLAF vi furono soltanto
cinque editori con elettorato passivo (peraltro tutti grossi nomi dell'editoria:
Feltrinelli, Einaudi, Laterza, Rusconi e Utet), dei quali ben due avrebbero
dovuto accettare la candidatura ed essere essi stessi proponenti della
lista.
Pertanto diveniva gia' matematicamente impossibile formare piu' di due
liste concorrenti, ammesso poi che tutti fossero disponibili ad accettare
eventuali candidature ed essere proponenti delle liste.
Altrettanto problematica fu la situazione degli editori iscritti nella
sezione Cinema, con soli cinque possibili candidati, che si riducevano
a tre in quanto uno non disponibile per problemi di disaccordo interno
tra i rappresentanti legali e due case di produzione facenti capo allo
stesso produttore.
Per la Sezione DOR, la situazione non fu affatto migliore: su un totale
di soli otto iscritti italiani cessionari, concessionari o editori con
elettorato passivo, ben sei non furono disponibili a candidarsi, o per
loro disinteresse nei confronti delle problematiche SIAE o perche' gia'
candidati con altre aziende nella categoria Soci, o per pressioni ricevute
dall'alto.
Infine anche per gli iscritti editori con elettorato passivo nella Sezione
Musica, la formazione di una lista elettorale alternativa a quella di
maggioranza fu estremamente difficile.
Pur se gli aventi diritto all'elettorato passivo furono in totale circa
cento, la media degli incassi richiesti fu enormemente innalzata da
grandissimi editori che risultavano iscritti e non soci, ma erano del
calibro di WARNER BROS MUSIC (con numerose case editrici collegate),
SONY MUSIC PUBLISHING, VIRGIN DISCHI, RTI MUSIC, POLIGRAM MUSIC PUBLISHING,
il gruppo CURCI (comprendente numerose case editrici collegate), il
gruppo SUGAR (con numerose case editrici collegate), il gruppo BMG RICORDI
(con numerose case editrici collegate) ed altri ancora.
Difatti, siccome fino alla passata legislatura agli editori soci era
richiesto un contributo per il Fondo di solidarieta', tutti i grandi
editori multinazionali e alcuni dei grandi editori nazionali avevano
preferito appartenere alla categoria degli Iscritti, piuttosto che a
quella dei Soci.
Concludendo, esclusi questi grandi gruppi editoriali ed escluse tutte
le altre case editrici che con questi gruppi intrattengono abituali
rapporti di lavoro editoriale o di distribuzione discografica, anche
per la Sezione Musica non fu facile trovare i cinque editori indipendenti,
necessari a coprire tutte le candidature richieste e disposti a candidarsi
nella lista contrapposta a quella di maggioranza, nonche' un ulteriore
numero di proponenti, sempre con elettorato passivo, tali da compensare
anche la assoluta carenza di proponenti per le altre Sezioni.
Pertanto, riteniamo la richiesta di presentare dei proponenti una inutile
complicazione da evitare.
Oppure, in via subordinata, si stabilisca che i proponenti possano essere
anche gli associati della medesima Sezione e categoria aventi l'elettorato
solo attivo.
Peraltro, agli associati che gia' nelle passate elezioni si sono candidati
autonomamente (vedi il successivo art. 99) non sono stati richiesti
proponenti per la loro candidatura. Probabilmente perche' eventuali
candidati autonomi non destavano alcuna preoccupazione per le Liste
di maggioranza!
Prima dell'art. 99, ci parrebbe opportuno precisare le modalita' per
la proposizione della candidatura a presidente della Societa', con un
comma del seguente tenore:
"Uno o più presidenti di associazioni di categoria di autori
o editori, nel presentare, a nome dei relativi associati, una candidatura
a presidente della Societa' debbono dichiarare, sotto la propria completa
responsabilita', l'autenticita' della accettazione del candidato, il
quale deve essere in possesso anche dei requisiti previsti per l'eleggibilita'
a commissario di sezione a norma dell'art. 37, secondo e settimo comma,
dello statuto."
Art. 99 (Candidature)In questo articolo andrebbero precisate le modalita'
di presentazione dell'unica candidatura che, a nostro avviso, dovrebbe
essere ammessa: quella singola ed autonoma.
Il comma 1 reciterebbe all'incirca cosi':
"Gli associati che hanno i requisiti di cui all'art. 96, secondo
comma, possono proporre la loro singola candidatura autonomamente, mediante
una dichiarazione scritta nella quale, sotto pena di inammissibilita',
devono risultare, per le persone fisiche, cognome, nome, luogo e data
di nascita, la qualifica per la quale e' posta la candidatura nonche'
l'attestazione che tale qualifica corrisponde al genere di opere dichiarate.
Per i candidati non persone fisiche, oltre alla loro denominazione,
devono essere indicati anche il cognome e il nome del rappresentante
legale, ovvero di colui il quale, tra i rappresentanti legali, e' stato
designato ad esercitare il diritto di voto.
I candidati devono altresi' dichiarare di essere in possesso dei requisiti
di cui all'art. 37, settimo e nono comma, dello statuto. Qualora tali
attestazioni dovessero risultare non rispondenti al vero, l'associato
sara' passibile di radiazione, salvo ulteriori diverse azioni in sede
giudiziaria."
Il comma 2 verrebbe naturalmente abrogato.
Art. 100 (Presentazione delle candidature)Riteniamo che l'art. 100 debba
essere cosi' modificato:
"Le candidature a presidente della Societa' ovvero a commissari
di sezione, complete dei requisiti richiesti, devono essere depositate
presso la direzione generale della Societa' almeno quarantacinque giorni
prima della data delle elezioni e con le modalita' stabilite nella delibera
del presidente di cui al precedente articolo 94.
Contestualmente e previo versamento dei diritti di segreteria previsti
nella citata delibera, i candidati hanno facolta' di presentare i loro
programmi elettorali per la pubblicazione in una edizione speciale del
Bollettino sociale, costituiti da non oltre quattrocento parole per
i candidati a commissari di sezione e non oltre mille parole per le
candidature a presidente della Societa'.
Le candidature ritenute regolari dalla commissione di cui all'art. 94,
oltre ad essere pubblicate nell'edizione speciale del Bollettino sociale,
verranno affisse presso tutte le sedi, le filiali e le agenzie in capoluoghi
di provincia della SIAE almeno trenta giorni prima della data delle
elezioni.
Qualora per una Sezione o per una categoria non vi siano candidature
sufficienti a consentire almeno l'ottanta per cento della copertura
dei commissari da eleggere, con arrotondamento delle frazioni all'unita'
superiore, il procedimento elettorale in corso viene annullato ed il
presidente della Societa' indice nuove elezioni con le medesime modalita'
previste nell'art. 94."
La SIAE, pur non prendendo parte attiva alle elezioni dei commissari,
non puo' esimersi dall'informare gli associati, mediante il Bollettino
sociale (strumento conoscitivo a tal uopo predisposto) affinche' essi
possano scegliere, in modo ponderato, i loro rappresentanti e sentirsi
veramente e attivamente partecipi della vita sociale.
Trenta giorni appaiono sufficienti e necessari per far giungere in tempo
utile l'edizione speciale elettorale del Bollettino sociale a tutti
gli associati.
La riformulazione della normativa statutaria, che elimina la vigente
situazione di rappresentanza eccessiva per figure professionali oramai
desuete oppure rare, dovrebbe evitare che le candidature non siano sufficienti
a consentire l'intera copertura dei commissari da eleggere.
Comunque, nel caso tale copertura risultasse inferiore al 80%, riteniamo
opportuno annullare il procedimento in corso; e non portarlo a termine
per poi dover indire elezioni suppletive.
Art. 101 (Espressione del voto)Siccome si proporra' di eliminare il
voto per corrispondenza, come poi motivato piu' avanti, nel comma 1
chiediamo di eliminare le ultime parole: "e la scheda di votazione."
Il comma 2 andrebbe cosi' modificato, permettendo a ciascun elettore
di indicare uno o due nominativi di preferenza, allo scopo di vanificare
eventuali manovre di forti organizzazioni che, attraverso l'indicazione
di tanti nominativi, potrebbero far pesare molto di piu' il proprio
voto:"L'elettore, presa visione delle candidature pubblicate nella
edizione speciale del Bollettino sociale ed affisse presso tutte le
sedi regionali, filiali e agenzie in capoluoghi di provincia della SIAE
ai sensi dell'art. 100, scrivera' in stampatello, nell'apposito settore
situato nella parte alta della scheda di votazione, il nominativo del
Presidente della Societa' prescelto. Mentre, nell'apposito settore situato
nella parte inferiore della scheda di votazione, scrivera' in stampatello
i nominativi di uno o due candidati scelti tra coloro che sono candidati
a commissari per quella categoria, Sezione e qualifica. L'indicazione
di ulteriori nominativi di candidati, oltre ai primi due, si considera
come non apposta."
Art. 102 (Voto per corrispondenza)L'articolo va abrogato in quanto il
voto per corrispondenza non va ammesso.
Secondo l'articolo 48 della Costituzione il voto e' personale ed eguale,
libero e segreto. Questo principio e' parzialmente ribadito dal comma
1 dell' art. 37 dello Statuto SIAE.
Solo il voto su scheda elettorale consegnata all'interno del seggio
e ivi espressa, in luogo opportunamente appartato, ha i requisiti di
legge e viene espresso in piena liberta' e segretezza.
Nelle passate elezioni la scheda elettorale giunse all'elettore circa
un mese prima della data della votazione. Cosicche', a parte la complicatezza
della procedura (la scheda, inserita nella busta 1 e chiusa senza l'apposizione
di alcun minimo segno, pena l'invalida, andava inserita nella busta
2 che poi doveva essere sottoscritta nella zona di chiusura e autenticata
da un notaio o pubblico ufficiale, per poi essere spedita tramite raccomandata
al notaio appositamente incaricato dalla SIAE!) che ha prodotto ben
557 buste scartate per errori e 132 buste pervenute in ritardo, probabilmente
per disfunzioni postali, la cosa piu' grave e' che si scateno' la "caccia
grossa al voto", con dispiegamento di mezzi che soltanto le organizzazioni
economicamente piu' forti poterono sostenere.
Ci riferiamo ovviamente ai candidati delle liste di maggioranza i quali,
per la prima volta nella storia della SIAE, si trovarono a doversi misurare
con liste alternative alle solite liste uniche, gia' preventivamente
"lottizzate" e senza possibilita' di alternativa, se non puramente
teorica.
Notai per l'autenticazione del voto furono messi a disposizione gratuitamente
per varie giornate e in diverse citta' italiane; servizio di voto con
notaio gratuito a domicilio; si vocifera anche su acquisti delle schede
e autenticazioni irregolari di firme apposte in precedenza dagli elettori
e non in presenza di pubblico ufficiale, in assoluto dispregio della
legge e della privacy.
Gli editori interessati alle votazioni furono attivissimi anche nel
promuovere le liste di autori a loro più gradite: difficilmente
un autore rifiuta di consegnare la propria scheda elettorale e dare
il proprio voto alla lista consigliata dal suo editore, con il quale
ha un contratto o intrattiene rapporti di lavoro.
A sua volta il piccolo editore che e' in rapporti di sudditanza nei
confronti del grande editore e discografico, con il quale collabora
o che gli promette future collaborazioni, non puo' rifiutargli un voto
palese e la consegna della scheda elettorale firmata.
Pertanto, con il voto per corrispondenza si attua una inaccettabile
distorsione del voto libero, a meno che non si pensi in modo irreale
e astratto.
Quei pochi autori o editori che votarono liberamente per corrispondenza,
dovettero in ogni caso sopportare i disagi dell'appuntamento con il
notaio ed il pagamento di parcelle a partire da un minimo di lire cinquantamila
in su, per l'autenticazione della firma.
Difatti, solo pochissimi comuni interpretarono elasticamente la legge
4/1/1968, n. 15, modificata con legge 11/5/1971, n. 390, considerando
il voto da esprimere per le elezioni SIAE come "istanza da produrre
agli organi di pubblica amministrazione" autenticando la firma
dell'elettore per un costo esiguo. La maggior parte degli uffici anagrafici
comunali rifiutarono l'autenticazione delle firme e indirizzarono l'associato
della SIAE dal notaio.
Il risultato fu evidente: il voto fu massicciamente disertato e su 42.033
aventi diritto al voto, le schede valide furono 7.409, cioe' meno del
18%. E questo nonostante i sopracitati sforzi organizzativi di raccolta
dei voti, messi in atto dai candidati piu' abbienti e dalle associazioni
di categoria in lizza, in particolare da quelle che rappresentano gli
interessi dei grandi gruppi editoriali.
Per quanto sopra affermato, riterremmo indispensabile istituire seggi
elettorali, oltreche' presso la direzione generale, anche in tutti gli
uffici SIAE situati nei capoluoghi di provincia.
Se la situazione non e' variata di recente, avremmo un totale di 109
seggi elettorali (direzione generale + 14 sedi regionali + 44 filiali
+ 50 agenzie madatarie in citta' capoluogo di provincia).
Il costo di siffatte elezioni risulterebbe essere inferiore a quello
della spedizione delle circa 50.000 raccomandate, ipotizzate per la
prossima tornata elettorale, che la SIAE non dovrebbe più spedire
ai votanti per l'invio delle schede elettorali. Sara' sufficiente una
lettera ordinaria di informativa su luogo ed orari del seggio provinciale
competente, nonche' un riepilogo delle modalita' di voto.
Difatti l'associato avrà già potuto documentarsi tramite
il primo Bollettino sociale che pubblicava la delibera presidenziale,
inviato almeno novanta giorni prima della data delle indette elezioni.
Poi, dopo circa due mesi avra' ricevuto il successivo Bollettino sociale,
contenente l'edizione speciale con i nomi dei candidati in lizza, nonche'
i relativi programmi elettorali.
Pertanto l'associato sara' documentato e pronto ad esprimere un voto
maturo e ponderato.
Inoltre, bastera' una sola urna, non più urne come in passato;
per evitare confusioni, le schede elettorali avranno quattro contrassegni
e colori diversi, i quali contraddistingueranno le due Sezioni e le
due categorie (autori ed editori) per ciascuna Sezione.
Aumentando, come sopra indicato, il numero dei seggi elettorali e' sufficiente
una sola giornata di apertura dei seggi stessi (non tre come nelle ultime
elezioni), purche' per almeno dodici ore consecutive (ad es., dalle
9 alle 21), con ulteriori risparmi di costo, rispetto alle passate elezioni.
Ogni seggio provinciale sara' fornito, per ciascuna delle due Sezioni
e per ciascuna delle due categorie di associati, di un numero di schede
elettorali pari al numero di elettori appartenenti al seggio stesso.
Il notaio, prima di consegnare la scheda all'elettore, la controfirmera'
e vi apporra' il proprio timbro.
Terminate le operazioni di voto, il notaio chiudera' l'urna apponendovi
i propri sigilli. L'urna verra' poi riposta (unitamente alle schede
inutilizzate) in un contenitore piu' grande, idoneo alla spedizione,
anch'esso sigillato e spedito dal notaio stesso verso la direzione generale
della SIAE.
Art. 103 (Votazione al seggio)Per quanto sopra esposto, riteniamo che
l'articolo debba essere cosi' modificato:
"Nella data e negli orari fissati per le votazioni, sempre di domenica
e per almeno dodici ore consecutive, l'elettore votera' personalmente
presso il seggio di appartenenza indicato nella comunicazione di cui
all'art. 101.
I seggi elettorali saranno istituiti, oltreche' presso la direzione
generale, presso le sedi regionali, le filiali e le agenzie in capoluoghi
di provincia della Societa', con le modalita' all'uopo stabilite dal
presidente della Societa' nella delibera di cui all'art. 38 dello statuto."
Dopo essere stato identificato dal notaio che presiede il seggio provinciale,
il votante apporra' la propria firma e annotera' i dati di un suo documento
di identita' su apposito registro e, dopo aver ricevuto la scheda relativa
alla Sezione ed alla categoria di appartenenza ed essersi appartato
in luogo idoneo per esprimere segretamente il proprio voto, provvedera'
personalmente ad inserire la scheda votata nell'urna.
Qualora l'associato si trovi fuori sede nel giorno della votazione,
potra' essere ammesso al voto presso altro seggio provinciale della
Societa' , dichiarando sotto la propria responsabilita' di non aver
espresso il voto in altro seggio. Qualora tale dichiarazione dovesse
risultare falsa, l'associato sara' passibile di radiazione ai sensi
degli artt. 26 e 27 dello statuto, salvo diverse ulteriori azioni in
sede giudiziaria."
Art. 104 (Scrutinio dei voti)Il comma 2 andrebbe, a nostro avviso, cosi'
modificato:
"Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, la commissione
elettorale, dopo aver contato, per ciascun seggio provinciale della
Societa', le schede presenti nelle singole urne e quelle inutilizzate
e verificato la regolarita' dei relativi registri, nonche' la relazione
del notaio presidente del seggio, provvede all'immissione in un'unica
urna delle schede votate presso tutti i seggi periferici."
Il comma 3 e' abrogato.
Art. 105 (Interpretazione del voto)Al comma 2, va eliminato il n. 1).
A nostro avviso, i comma 3 e 4 andrebbero abrogati ed il comma 5 andrebbe
cosi' modificato:
"Si considerano non apposte le indicazioni sulla scheda di nominativi
di associati non candidati, ovvero di nominativi in eccedenza rispetto
ai due consentiti."
Il comma 6 andrebbe cosi' modificato:
"Nel caso che, nel corso dello scrutinio, siano sollevate contestazioni
sulla nullita' del voto, la decisione definitiva e' presa a maggioranza
dalla commissione elettorale di cui all'art. 94."
CAPO II - ASSEMBLEA DELLE COMMISSIONI DI SEZIONE
Art. 113 (Comitato intersezionale ex art. 39 dello Statuto)Abolita la
distinzione tra soci e iscritti, il comitato intersezionale per la nomina
dei soci onorari non ha piu' senso d'essere. Per il comitato previsto
dal secondo comma dell'art. 39, appare opportuna una riduzione dei membri.
Pertanto proponiamo la seguente modifica del comma 1:
"Il comitato intersezionale di cui al secondo comma dell'art. 39
dello statuto, nominato con delibera del presidente, e' composto da
dieci membri designati dalle commissioni di sezione, dei quali cinque
per la Sezione Musica e cinque per la Sezione Opere Visive, di cui due
per i dipartimento DOR e uno ciascuno per i dipartimenti Lirica, OLAF
e Cinema."
Il comma 5 e' abrogato.
Art. 121 (Indennita' degli organi collegiali)In ossequio alle disposizioni
del D. Lgs. n. 419/1999, art. 13, lettera f), il comma 1 va cosi' modificato:
"Per ciascuna riunione degli organi collegiali previsti dallo statuto
e dal presente regolamento, nonche' degli eventuali comitati motivatamente
espressi da tali organi e nominati con delibera del presidente della
Societa', e' dovuta a tutti i presenti un'indennita' il cui importo
e' indicato in apposita tabella proposta dal consiglio di amministrazione
e approvata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali".
Inoltre, ci pare opportuno prevedere, in questo articolo, la possibilita'
di un finanziamento alle associazioni di categoria, non a carico della
SIAE bensi' mediante la cessione, da parte del presidente della Societa'
eletto, dei consiglieri di amministrazione, nonche' dei commissari eletti
o di associati comunque facenti parte di comitati e commissioni nominate
a norma dello statuto, di una quota parte delle somme loro spettanti
quali compensi fissi o quali indennita' di presenza alle riunioni collegiali,
mediante trattenuta operata direttamente dalla Societa'. Coloro i quali
eventualmente non facessero parte di alcuna associazione di categoria,
destineranno gli importi di cui sopra al Fondo di solidarieta', ovvero
a finanziamento dei sussidi previsti dal comma 3 dell'art. 57 dello
statuto, ovvero ad altre finalita' benefiche decise dal consiglio di
amministrazione.
Pertanto aggiungeremmo un comma 2 del seguente tenore:
"Ogni membro elettivo degli organi societari, nonche' ogni associato
chiamato a far parte di comitati nominati con delibera del presidente
della Societa', anche quale rimborso per le spese elettorali sostenute
dalle associazioni di categoria, devolvera' un terzo dei propri compensi
fissi e un quarto dell'importo dell'indennita' prevista al comma precedente,
mediante trattenuta effettuata della Societa' e liquidata direttamente
alla associazione di categoria designata nel momento di accettazione
dell'incarico nell'organo collegiale di cui fa parte. In caso di mancata
designazione della associazione di categoria o di successiva revoca,
tale trattenuta viene devoluta al Fondo di solidarieta', ovvero a finanziamento
dei sussidi previsti dal comma 3 dell'art. 57 dello statuto, ovvero
ad altre finalita' benefiche decise dal consiglio di amministrazione".
TITOLO VI - ORDINAMENTO INTERNO
CAPO I - UFFICI CENTRALI
ART. 131 (Servizi e Uffici)A norma del D. Lgs. 29/10/1999, n. 419, art.
13, comma 1, lettera m), va istituito un ufficio per le relazioni con
il pubblico.
Inoltre, come piu' volte da noi sollecitato, andrebbe istituito un numero
telefonico (possibilmente verde, cioe' gratuito) al quale gli associati,
o chiunque ne abbia interesse, potessero segnalare ogni anomalia riscontrata
in tema di protezione del diritto d'autore.
Difatti sono sempre piu' numerose le comunicazioni che giungono alla
nostra associazione su evasioni del diritto d'autore da parte di utilizzatori,
abusi di potere o scorretti comportamenti da parte di personale degli
uffici periferici o delle agenzie della Societa', programmi musicali
che non vengono consegnati agli esecutori, ecc. ecc.
CAPO II - UFFICI PERIFERICI
Art. 136 (Le filiali)Come gia' accennato in sede di proposte di modifica
dello Statuto, allo scopo di aumentare l'efficienza organizzativa ed
anche in base alla normativa vigente, nonche' agli accordi gia' definiti
e in via di definizione, che prevedono ulteriori e diversi incarichi
che la SIAE dovrebbe espletare per conto dello Stato, di pubbliche amministrazioni
e di enti, soprattutto in riferimento a compiti di controllo e di accertamento,
riterremmo opportuno aumentare gradualmente (fino a raggiungere la copertura
di tutte le citta' capoluogo di provincia) il numero di filiali periferiche
della Societa', in sostituzione delle attuali agenzie mandatarie, utilizzando,
ove necessario, anche parte del personale attualmente in forza alla
direzione generale, ovvero ricorrendo ad ulteriori dirette assunzioni.
(FINE DOCUMENTO)