![]() |
![]() |
| Home | Statuto | Organigramma | Adesioni | Modulo | Ieri | Notiziari | FAQ | Contatti | Link |
| Aprile
2000: PRIMA BOZZA DEL NUOVO STATUTO DELLA SIAE Cari associati, pubblichiamo l'ultima versione della bozza del nuovo STATUTO SIAE, che sarà discussa e probabilmente in parte deliberata nella prossima riunione della Assemblea delle Commissioni di Sezione SIAE il giorno 5 maggio p.v. ART. 1 (Struttura e funzioni)1. La Società Italiana Autori
ed Editori è ente pubblico a base associativa. ART. 2 (Base associativa)1. Sono associate le persone fisiche
o giuridiche italiane, titolari di diritti d'autore e/o connessi in
quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione,
produttori o concessionari di opere cinematografiche, fotografi, interpreti
o artisti esecutori, produttori di dischi o strumenti analoghi, e tutte
le altre persone fisiche e giuridiche dei paesi membri dell'UE che siano
titolari di diritti d'autore, che facciano domanda di iscrizione. ART. 3 (Organizzazione)1. Sono organi deliberativi della Società: ART. 4 (Composizione dell'Assemblea)1. L'Assemblea è composta
di 56 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati in modo da assicurare
la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 28
autori ed editori della musica in modo paritetico, 8 del cinema e opere
assimilate, 8 del dramma, della prosa, della commedia musicale, dell'operetta,
delle opere radiotelevisive e della rivista, 6 delle opere letterarie
e della arti figurative e 6 della lirica. ART. 5 (Compiti dell'Assemblea)1. L'Assemblea: ART. 6 (Composizione del Consiglio di amministrazione)1. Il Consiglio
di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da 10
membri eletti ogni quattro anni dall' Assemblea, in modo che siano pariteticamente
rappresentati autori ed editori, e da 3 membri nominati ogni quattro
anni dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
per i beni e le attività culturali. ART. 7 (Compiti del Consiglio di amministrazione)1. Il Consiglio
di amministrazione: ART. 8 (Nomina del Presidente)1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa designazione dell'Assemblea. ART. 9 (Compiti del Presidente)1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione e rappresenta la Società. ART. 10 (Commissioni di Sezione)1. Sono costituite Commissioni
di Sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma,
la prosa, la commedia musicale, l'operetta, le opere radiotelevisive
e la rivista; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica. ART. 11 (Composizione del Collegio dei Revisori)1. Il Collegio
dei Revisori è composto di tre membri, due effettivi ed uno supplente
eletti dall'Assemblea, uno effettivo con funzioni di Presidente, ed
uno supplente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con il Ministro per i beni e le attività culturali. ART. 12 (Compiti del Collegio dei Revisori)1. Il Collegio dei Revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del Codice civile. ART. 13 (Direttore Generale)1. Il Direttore generale è
assunto e revocato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Il rapporto di servizio è regolato con contratto di durata non
inferiore a due e non superiore a quattro anni, tra esperti dei problemi
di amministrazione. ART. 14 (Ufficio di controllo interno)1. I componenti dell'Ufficio di controllo interno sono nominati e revocati dal Consiglio di amministrazione e possono essere sia interni alla Società che esterni. L'Ufficio verifica costi e rendimenti degli uffici e delle attività della Società e riferisce sulle verifiche al Consiglio di amministrazione. ART. 15 (Vigilanza)1. La vigilanza sulla Società è svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministero delle Finanze per le materie di sua specifica competenza. ART. 16 (Patrimonio)1. Il patrimonio della Società è
costituito da: ART. 17 (Proventi)1. I proventi della Società sono costituiti
da: ART. 18 (Bilancio)1. L'esercizio finanziario inizia il 1°
gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. ART. 19 (Fondo di solidarietà)1. La Società esercita
forme di solidarietà attraverso un autonomo Fondo al quale gli
associati contribuiscono nella misura del 4% dei diritti d'autore, ovvero
del 2% per gli editori, concessionari e produttori che non possono beneficiare
delle prestazioni erogate dal Fondo. ART. 20 (Promozione)1. Il Consiglio di amministrazione
decide, con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di
studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al
fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori
indicati dall'art. 10, comma 1. ART. 21 (Regolamento di organizzazione e funzionamento)1. Alla disciplina dell' organizzazione e del funzionamento della Società, per quanto non regolato dal presente statuto, provvede un apposito regolamento di organizzazione e funzionamento. ART. 22 (Norme transitorie)1. Il regolamento di cui all'art. 2, comma 2, disciplina anche il passaggio degli attuali iscritti e soci tra gli associati. |
|
© 2006 ACEP - associazione autori compositori e piccoli editori |