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Aprile 2000: PRIMA BOZZA DEL NUOVO STATUTO DELLA SIAE


     Cari associati,
pubblichiamo l'ultima versione della bozza del nuovo STATUTO SIAE, che sarà discussa e probabilmente in parte deliberata nella prossima riunione della Assemblea delle Commissioni di Sezione SIAE il giorno 5 maggio p.v.

ART. 1 (Struttura e funzioni)1.  La Società Italiana Autori ed Editori è ente pubblico a base associativa.
2.  Essa svolge le seguenti funzioni:
     a.  esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico di produzione o riproduzione delle opere tutelate;
     b.  cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
     c.  assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a. nell'ambito della società dell'informazione, nonchè la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno;
     d.  gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
     e.  svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;
     f.  svolge le attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;
     g.  assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario.

ART. 2 (Base associativa)1.  Sono associate le persone fisiche o giuridiche italiane, titolari di diritti d'autore e/o connessi in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche, fotografi, interpreti o artisti esecutori, produttori di dischi o strumenti analoghi, e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei paesi membri dell'UE che siano titolari di diritti d'autore, che facciano domanda di iscrizione.
2.  Un regolamento approvato dall'Assemblea stabilisce requisiti, procedure e durata dell'iscrizione;  diritti ed obblighi degli associati;  forme e procedura di cessazione.

ART. 3 (Organizzazione)1.  Sono organi deliberativi della Società:
     a.  l'Assemblea;
     b.  il Consiglio di amministrazione;
     c.  il Presidente.
2.  Sono organi consultivi della Società le Commissioni di Sezione.
3.  Sono organi di controllo della Società:
     a.  il collegio dei Revisori;
     b.  l'ufficio di controllo interno.

ART. 4 (Composizione dell'Assemblea)1.  L'Assemblea è composta di 56 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 28 autori ed editori della musica in modo paritetico, 8 del cinema e opere assimilate, 8 del dramma, della prosa, della commedia musicale, dell'operetta, delle opere radiotelevisive e della rivista, 6 delle opere letterarie e della arti figurative e 6 della lirica.
2.  L'elezione si svolge su base regionale. In ogni capoluogo di regione è costituito un seggio regionale al quale possono pervenire, in caso di necessità comprovata con certificazione legale, le scelte espresse anche per corrispondenza.
3.  Un regolamento approvato dall'Assemblea stabilisce i requisiti per l'elettorato attivo e per quello passivo nonchè le procedure per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi sociali direttamente o indirettamente espressione della base associativa.
4.  Ai fini elettorali, gli associati votano separati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati.

ART. 5  (Compiti dell'Assemblea)1.  L'Assemblea:
     a.  designa il Presidente ed elegge i membri ad essa assegnati del Consiglio di Amministrazione;
     b.  elegge i membri delle Commissioni delle Commissioni consultive di Sezione;
     c.  elegge due componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei Revisori;
     d.  definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Società;
     e.  approva i regolamenti per l'iscrizione, per l'elezione dei membri dell'Assemblea, per il Fondo di Solidarietà e per l'organizzazione ed il suo funzionamento;
     f.  approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
2.  L'elezione di cui alla lettera B. del comma precedente avviene con riunioni separate. Nell'Assemblea i delegati che sono l'espressione di ogni singola Sezione ne designano i membri. Il numero dei commissari verrà stabilito dal Regolamento generale.

ART. 6 (Composizione del Consiglio di amministrazione)1.  Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da 10 membri eletti ogni quattro anni dall' Assemblea, in modo che siano pariteticamente rappresentati autori ed editori, e da 3 membri nominati ogni quattro anni dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
2.  La carica di consigliere, alla quale possono essere eletti anche non associati, è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea e di componente delle Commissioni di Sezione.
3.  Il Consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e li sottopone all'approvazione del Ministro vigilante. Invia i criteri approvati alle singole Commissioni di Sezione, che provvedono alla effettuazione della ripartizione. La ripartizione è approvata dal Consiglio.
4.   Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 7 (Compiti del Consiglio di amministrazione)1.  Il Consiglio di amministrazione:
     a.  svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della Società;
     b.  redige i regolamenti indicati dall'art. 5, comma 1;
     c.  redige annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

ART. 8 (Nomina del Presidente)1.  Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa designazione dell'Assemblea.

ART. 9 (Compiti del Presidente)1.  Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione e rappresenta la Società.

ART. 10 (Commissioni di Sezione)1.  Sono costituite Commissioni di Sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta, le opere radiotelevisive e la rivista; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.
2.  Le Commissioni di Sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al Consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla Sezione e alle altre materie indicate dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento;
3.  La qualità di componente delle Commissioni di Sezione non è compatibile con la qualità di membro dell'Assemblea.
4.. Le Commissioni di Sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.

ART. 11 (Composizione del Collegio dei Revisori)1.  Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, due effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea, uno effettivo con funzioni di Presidente, ed uno supplente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
2.  I membri del Collegio dei Revisori sono scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso specifica professionalità.

ART. 12  (Compiti del Collegio dei Revisori)1.  Il Collegio dei Revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

ART. 13  (Direttore Generale)1.  Il Direttore generale è assunto e revocato con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il rapporto di servizio è regolato con contratto di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, tra esperti dei problemi di amministrazione.
2.  Il Direttore generale svolge l'attività di gestione secondo gli indirizzi e sotto il controllo degli organi deliberativi.

ART. 14  (Ufficio di controllo interno)1.  I componenti dell'Ufficio di controllo interno sono nominati e revocati dal Consiglio di amministrazione e possono essere sia interni alla Società che esterni.  L'Ufficio verifica costi e rendimenti degli uffici e delle attività della Società e riferisce sulle verifiche al Consiglio di amministrazione.

ART. 15  (Vigilanza)1. La vigilanza sulla Società è svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministero delle Finanze per le materie di sua specifica competenza.

ART. 16  (Patrimonio)1. Il patrimonio della Società è costituito da:
     a.  beni immobili di proprietà della Società, ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;
     b.  avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

ART. 17  (Proventi)1. I proventi della Società sono costituiti da:
     a.  contributi degli associati;
     b.  quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;
     c.  corrispettivi sui servizi;
     d.  rendite;
     e.  contributi, erogazioni, donazioni.

ART. 18  (Bilancio)1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2.  Per ogni esercizio sono redatti ed approvati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
3.  il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione, al Ministro per i beni e le attività culturali.

ART. 19  (Fondo di solidarietà)1. La Società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo Fondo al quale gli associati contribuiscono nella misura del 4% dei diritti d'autore, ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori che non possono beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo.
2.  Un apposito regolamento determina criteri e modalità per la concessione delle prestazioni agli associati.
3.  La Società gestisce il Fondo di cui al comma 1 per conto degli associati.

ART. 20  (Promozione)1.  Il Consiglio di amministrazione decide, con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10, comma 1.
2.  Il Consiglio di amministrazione, quando ve ne siano disponibilità di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa Nazionale di Assistenza Compositori Autori e Librettisti di Musica Popolare di cui al DPR 28.10.70, n. 788 e di altre Casse o Istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalità.

ART. 21 (Regolamento di organizzazione e funzionamento)1.  Alla disciplina dell' organizzazione e del funzionamento della Società, per quanto non regolato dal presente statuto, provvede un apposito regolamento di organizzazione e funzionamento.

ART. 22  (Norme transitorie)1.  Il regolamento di cui all'art. 2, comma 2, disciplina anche il passaggio degli attuali iscritti e soci tra gli associati. 



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