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LETTERA DI RISPOSTA DELLA DOTT.SSA SABINA RICCARDELLI (18 settembre 2001) SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SEZIONE MUSICA IL DIRETTORE Roma, 18 settembre 2001 Egr. Sig. Roberto Rinaldi Presidente A.C.E.P. Oggetto: Delibera n. 22 del 7/3/01 (Ordinanza di Ripartizione della Sezione Musica) Articolo 3 (Classe I), lettera A punto 2 bEgregio Sig. Rinaldi, riscontro il Suo messaggio fax di data 8 settembre ultimo scorso, in merito alla disposizione sopra richiamata, che prevede l'esclusione dalla ripartizione analitica dei programmi musicali relativi a trattenimenti con ballo le cui modalità di ingresso non consentano l'effettuazione di controlli riservati. In primo luogo, Le confermo l'esattezza del procedimento di approvazione della delibera n. 22/01, che si è svolto in piena conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in materia. Il Gruppo di Lavoro costituito in seno alla Commissione della Sezione Musica ha infatti individuato (e la Commissione ha successivamente predeterminato) i criteri ripartitori da porre a fondamento dell'ordinanza di ripartizione, criteri in seguito approvati con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali conformemente al disposto dell'art. 7, comma 7 del D.L. 419/99. Sulla base ed in applicazione di detti principi il Commissario Straordinario ha emanato la delibera n. 22/01. Per quanto attiene alla interpretazione ed alle ragioni a fondamento della disposizione in questione, Le preciso che: la motivazione delle previsioni di cui all'art. 3 lettera A punto 2 (esclusione dalla ripartizione analitica di programmi musicali con caratteristiche specificamente indicate) si fonda, come specificato nel provvedimento, sulla necessità di perseguire la massima corrispondenza possibile tra l'effettiva utilizzazione delle opere e la ripartizione agli aventi diritto sulle opere stesse, a salvaguardia degli interessi dell'Ente e dei suoi amministrati, nonché dell'interesse pubblico alla correttezza delle operazioni di ripartizione dei diritti. L'impegno della Società al fine di assicurare che solamente la programmazione regolare e veridica sia posta a fondamento delle operazioni di ripartizione e liquidazione dei proventi è essenziale per il corretto espletamento delle finalità istituzionali; la possibilità per l'Ente di effettuare accertamenti riservati sulla regolarità delle programmazioni è fondamentale per realizzare tali finalità. Essa risponde a basilari esigenze di autotutela dell'Ente e dei suoi rappresentati. qualora detta facoltà di accesso riservato risulti tuttavia di fatto e nella fattispecie concreta non esercitabile, il programma musicale compilato in occasione dello specifico evento musicale non può ritenersi rappresentare quelle garanzie di veridicità indispensabili per la sua immissione nelle operazioni di ripartizione, proprio per la concreta impossibilità di verificarne la regolarità effettiva. Per quanto attiene infine alle concrete modalità di applicazione della disposizione, Le confermo che: la esclusione dalla ripartizione analitica sarà limitata a casi eccezionali, ove risulti dimostrata la concreta impossibilità per gli incaricati SIAE di accedere per effettuare controlli in via riservata. Detta impossibilità non dovrà essere stabilita posteriormente all'evento, bensì dovrà essere preventivamente conosciuta e constatata; di conseguenza la disposizione sarà applicata ove sussista non la certezza che il programma da eliminarsi sia irregolare (essendo di fatto impossibile tale verifica) bensì la certezza dell'impossibilità di accedere al fine di verificarne la regolarità o meno. Confido che quanto Le ho esposto abbia chiarito che l'applicazione della norma in questione non avrà luogo immotivatamente, né sulla base di determinazioni arbitrarie, bensì previo accertamento di specifiche circostanze di fatto. Cordiali saluti. Sabina RICCARDELLI (Direttrice della Sezione Musica della SIAE) |
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