| FAQ
IL RIPARTO DEI DIRITTI FRA AUTORE ED EDITORE:
ESISTONO REGOLE? (12/05)
Poiché la funzione dell'editore è quella di investire
economicamente sulla pubblicazione, diffusione e promozione dell'opera,
solitamente l'autore cede all'editore la metà dei diritti, cioè
i 12/24 per il DEM (Diritti di Esecuzione Musicale, cioè le utilizzazioni
in pubblico dell'opera) e 50% per il DRM (Diritti di Riproduzione Meccanica,
cioè derivanti dalla registrazione dell'opera su supportisonori).
Però queste quote possono essere modificate contrattualmente dalle
parti, in più o in meno, a patto che si rispettino le quote minime
previste a tutela dell'autore, che sono indicate nel retro di ciascun
Bollettino di dichiarazione (Mod. 112).
In caso partecipino più coautori per una stessa qualifica
(cioè autori del testo oppure compositori della musica) un
coautore non può percepire una quota di diritti superiore al doppio
rispetto a ciascun altro coautore.
Ad esempio, se si assegna ad un coautore del testo la quota di 1/24
di Diritti DEM, gli altri coautori del testo non potranno avere più
di 2/24 ciascuno.
Inoltre, limitatamente ai diritti di Classe Prima derivanti
da "Ballo dal vivo" e "Concertino", se si assegna
all'editore una quota inferiore ad 8/24, non scatta la cosiddetta maggiorazione
del"doppio punto" (consistente in un raddoppio dei diritti attribuiti),
prevista a sostegno degli investimenti che l'editore deve effettuare
a favore dell'opera editata.
Questa norma ha la funzione di spingere l'autore (a parità di quota
di diritti ceduti sulla propria opera) a scegliere quell'editore che gli fornisce
maggiori garanzie di valorizzazione dell'opera stessa.
COS'E' IL FILE SHARING? IL
FILE SHARING E' SEMPRE ILLEGALE? (11/05)
Abbiamo tratto la definizione tecnica di "file sharing" da WIKIPEDIA,
l'encicolopedia libera.
Il file sharing è la condivisione di file all'interno di una rete
comune e può avvenire attraverso una rete con struttura client-server
oppure peer-to-peer.
Le più famose reti di peer-to-peer sono: Gnutella, Napster, eDonkey,
WinMX. E non vanno confuse con reti che costituiscono un filesystem
distribuito, come Freenet.
Queste reti possono permettere di individuare più copie dello stesso
file nella rete per mezzo di hash criptografici, di riprendere lo scaricamento
del file, di eseguire lo scaricamento da più fonti contemporaneamente,
di ricercare un file in particolare per mezzo di un URI(Universal Resource
Identifier).
Programmi di File-sharing (letteralmente: condivisione di file) sono utilizzati
direttamente o indirettamente per trasferire file da un computer ad un
altro su Internet, o su reti aziendali Intranet. Questa condivisione
ha dato origine al modello peer-to-peer.
Il file sharing diventa illegale quando si pongono in condivisione
file protetti da diritto d'autore, o riservati, o non autorizzati e in
generale i file di cui non si ha la piena e completa proprietà
e titolarità dei relativi diritti.Recentemente, per la prima volta
in Svezia, un utente internet è stato prima denunciato e poi
condannato per pirateria informatica a causa delle attività condotte
con il sistema di condivisione del download BitTorrent. Una condanna giunta
proprio nelle stesse ore in cui un altro utente, questa volta cinese di
Hong Kong, veniva condannato per le stesse ragioni.
Stando al tribunale di Stoccolma che ha giudicato il caso, il 28enne Andreas
BAWER ha violato la normativa svedese sul diritto d'autore in quanto ha
posto in condivisione un film svedese, consentendo ad altri, il cui numero
rimane ignoto, di scaricarlo a propria volta.
La condanna consiste in una multa di circa 1.600 euro, ma più del
denaro a contare in queste ore, almeno secondo l'industria dei contenuti
che ha denunciato BAWER e seguito da vicino il caso, è l'effetto
ed il messaggio che la sentenza può portare nella "comunità"
degli utenti di sistemi di sharing.
Il legale di BAWER ha criticato l'entità della multa spiegando
che si è trattato di un solo film e che il caso era basato su una
sola violazione: "Alla luce di questo si tratta di una sentenza molto
pesante". L'avvocato si è anche chiesto cosa accadrà
quando ad essere giudicati saranno utenti che condividono decine o centinaia
di file protetti dal diritto d'autore.
Una sentenza che vuole lasciare il segno? Secondo l'associazione
antipirateria dei produttori Antipiratbyran oggi almeno il 10 per cento
degli utenti svedesi utilizzano internet per condividere materiali protetti
da diritto d'autore.
La predetta associazione, ha sottolineato un portavoce, considera la sentenza
"un importante passo in avanti che manda un segnale molto forte ai
condivisori di file. Questo è il primo passo per rendere
attuativa la legge sul diritto d'autore".
Va detto che fin qui non ci sono dati che supportino la tesi secondo cui
ad una maggiore repressione legale corrisponda un calo nell'uso dei sistemi
peer-to-peer, ci sono invece evidenze che quest'ultimo continui comunque
a crescere.
È interessante notare che, proprio nelle stesse ore,
anche ad Hong Kong un tribunale abbia scelto di condannare un uomo per
l'uso di Bittorrent: anche il caso di Chan Nai-Ming, prima arrestato e
poi rilasciato su cauzione, è legato alla condivisione di film,
tre film di Hollywood per la precisione. Soltanto nelle prossime settimane
si saprà in che modo i magistrati che lo hanno giudicato intendono
punire Chan per le proprie azioni, ma le associazioni dei produttori già
applaudono, sostenendo che in questo modo "si spaventano gli utenti
e si dissuadono dal distribuire in modo non autorizzato file su internet".
Su questo tema abbiamo ricevuto recentemente una richiesta da parte di
una gentile dottoranda di ricerca in "Scienze della Comunicazione
e delle Relazioni pubbliche" all'Università degli studi di
Roma "La Sapienza", la quale sta conducendo una ricerca
sulla sua specializzazione (Musica e Internet) e, in particolare, sull'argomento
file-sharing.
Tra i vari strumenti di indagine, ella ha realizzato un questionario on
line, indirizzato agli utenti di internet e volto a rilevare dimensioni,
caratteristiche, costi e benefici del file-sharing.
Ritenendo molto utile questa ricerca, invitiamo le persone interessate
a rispondere alle domande del questionario, che si trova in una pagina
del sito della facoltà di "Scienze della Comunicazione"
al seguente indirizzo web:
http://www.webresearch.it/dev2/public/survey.php?name=file_sharing
COME SONO COMPOSTE, CHI LE NOMINA E QUANTO PESANO LE VARIE COMPONENTI?
(10/05)
L'attuale Regolamento elettorale assegna la maggior parte dei seggi dell'Assemblea
SIAE alle fasce reddituali molto alte, in particolare per gli editori.
Ad esempio le 50 case editrici musicali più grandi (che prevalentemente
appartengono ad una decina di importanti gruppi editoriali, soprattutto
multinazionali) hanno a loro riservati ben 10 seggi (su un totale
di 16).
I restanti 1.700 editori musicali ne hanno soltanto 6 (su un totale di 16).
Sul versante autorale abbiamo addirittura che il 99% degli autori
musicali sono stati "compressi" nella prima fascia, quella più
bassa, la quale dispone di soli 5 seggi (su un totale di 16), mentre
il restante 1% dispone dei restanti 11 seggi (su un totale di 16).
Se poi si considera che le altre Sezioni della SIAE (Lirica, DOR, OLAF
e Cinema) incassano meno del 15% del fatturato SIAE e dispongono del 50%
dei seggi nell'Assemblea, ne deriva che i "piccoli" ed i "medi"
autori ed editori musicali contano molto poco, per non dire niente,
cioè non hanno alcuna voce in capitolo nella SIAE.
CHI DECIDE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI DIRITTI? (10/05)
Li decide il Consiglio di Amministrazione della SIAE che è
nominato dalla citata Assemblea, eletta con il predetto sistema ingiusto
e squilibrato.
In pratica decidono sempre loro: i soliti grandi editori musicali che,
attraverso i loro legami economici incrociati con le altre Sezioni della
SIAE, hanno totalmente in mano la gestione dell'ente.
Sono previste delle Commissioni di Sezione, che però forniscono
soltanto pareri tecnici consultivi, obbligatori ma non vincolanti.
Anche queste Commissioni sono comunque espressione della stessa Assemblea,
eletta come sopra descritto.
PERCHE' NON E' PIU' PREVISTO L'ESAME PER ISCRIVERSI ALLA SIAE?
(10/05)
Da quattro anni è stata abolita la prova d'esame per ottenere
l'iscrizione alla SIAE in qualità di autore o compositore di musica, in
quanto era una peculiarità soltanto italiana, non prevista
dalle altre Società consorelle.
Oggi è sufficiente recarsi presso un ufficio della
SIAE, oppure scaricare on line dal sito www.siae.it i previsti
moduli di domanda, compilarli ed effettuare il versamento che
ammonta a 214 Euro, già comprensivi della quota associativa del
primo anno.
Alcuni autori si lamentano per l'attuale facilità di iscrizione
alla SIAE, che permette a "faccendieri" di sottrarre quote di
diritti ai veri autori.
Simili lamentele le abbiamo ricevute anche noi e le abbiamo lette
recentemente sul VIVAVERDI (Gennaio - Aprile 2005, a pag. 110).
Va comunque rilevato che tali "faccendieri" avrebbero
potuto iscriversi alla SIAE anche prima, attraverso il contratto
di mandato.
Pertanto sta all'autore non cedere ai ricatti e non permettere ad altri
di firmare la propria opera creativa, anche perché la paternità
dell'opera dell'ingegno è inalienabile (vedi art. 20 e seguenti
della Legge sul Diritto d'Autore, 22 aprile 1941, n. 633) e non può
formar oggetto di compravendita.
E anche se la paternità dell'opera fosse stata per qualsiasi motivo,
e magari con il consenso dell'autore, attribuita parzialmente o totalmente
a persona diversa, egli può sempre rivendicarla come propria e
ottenere che l'errata attribuzione sia corretta.
La rivendicazione troverà, come unico ostacolo, la difficoltà,
talvolta insuperabile, di provare il fatto della creazione.
A tal proposito l'ACEP, già diversi anni fa, aveva proposto alla
SIAE l'istituzione di un Numero Verde gratuito al quale ogni cittadino
interessato, anche in forma anonima, potesse rivolgersi per segnalare eventuali
lesioni del diritto d'autore: pirateria audio o video, evasione dei
diritti d'autore, pressioni da parte di gestori di locali, impresari,
aziende radio-televisive o altro, appropriazione di quote autorali
o editoriali, ecc.
Naturalmente, ricevuta la segnalazione al Numero Verde, il Funzionario
SIAE preposto avrebbe potuto valutare se fosse stato il
caso di procedere o meno ad una verifica della veridicità
e/o gravità del caso segnalato, prima di avviare le relative
indagini e approfondimenti. Ci sembrava (e ci sembra ancora) una buona
idea per chiedere la collaborazione di tutti verso il rispetto
delle normative sul diritto d'autore. Basterebbe una Linea
Verde, oramai posseduta da ogni grande azienda (eventualmente anche senza
operatore) ed una semplice segreteria telefonica: già soltanto
questo potrebbe costituire un primo deterrente.
Chi non la ritiene una proposta utile, dovrebbe spiegarci il perché!
SOLO LA SIAE TUTELA IL DIRITTO D'AUTORE O VI SONO
ALTRI ENTI IN ITALIA? (09/05)
In base all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la SIAE
ha l'esclusività di intermediazione in materia di tutela del Diritto
d'autore.
La SIAE si è sviluppata molto capillarmente su tutto il territorio
nazionale, nel corso degli ultimi sessanta anni, probabilmente più
di ogni altra Società di autori al mondo, anche perché ha
svolto servizi per conto dello Stato e di Enti pubblici.
Grazie alla sua organizzazione capillare, essa è in grado
di raccogliere, su tutto il territorio nazionale, precisi dati
sulle opere utilizzate o trasmesse, attreverso i programmi musicali
compilati dagli esecutori musicali, singoli o gruppi o DJ, ecc., fin nel
più piccolo e sperduto locale italiano.
Si tratta di un'organizzazione che tante Società di autori
straniere invidiano alla SIAE.
Da qui deriva la sua capacità di ripartire analiticamente i proventi
incassati.
Se in Italia potessero agire altri enti in concorrenza con la SIAE nella
gestione del Diritto d'autore, sicuramente questi enti alternativi non sarebbero
in grado di raccogliere i dati analiticamente come la SIAE e la ripartizione
dei Diritti assomiglierebbe a quella di altre Società
straniere, che è basata sulla vendita dei prodotti fonografici
(dischi, CD, DVD, ecc.), oppure sui brani trasmessi nelle radio e nelle
televisioni di livello nazionale, e altri criteri simili.
Ma appare chiaro che tutti i "piccoli" autori ed editori, i
quali non hanno ancora nei loro cataloghi dei brani di grande
successo a carattere nazionale, sarebbero completamente esclusi dalla
ripartizione.
Cosicché ai "piccoli" sarebbe di fatto preclusa
la crescita e resa difficile la loro stessa esistenza.
Questo è il progetto dei grandi editori, soprattutto
mulltinazionali, che peraltro hanno già "assorbito"
molte case editrici che nel passato fecero la storia della musica italiana,
sia seria che leggera: RICORDI, ARISTON, DURIUM, FONIT CETRA, tanto
per citare alcune aziende musicali che recentemente sono finite in
mani straniere.
Il loro prossimo obiettivo è la SIAE, che vogliono gestire
a loro piacimento, tentando di abbattere il sopra citato art. 180 della
Legge sul Diritto d'autore (vedi il recente attacco della FIMI, l'associazione
dell'industria fonografica multinazionale), per poi indebolirla mediante
la costituzione di una o più Società concorrenti, per
incrementare ulteriormente i loro già enormi fatturati.
Per questo è importante difendere la forza della SIAE e la sua
capacità di tutelare tutti i suoi associati, sia grandi che piccoli;
pertanto occorre collaborare insieme per farla funzionare al meglio,
salvaguardando l'analiticità della ripartizione dei diritti, unico
baluardo a difesa della nostra identità musicale e culturale italiana,
che altrimenti rischia una totale colonizzazione estera.
AGIBILITA’ ENPALS: ATTENZIONE A QUEI 5 GIORNI
Avendo ricevuto numerose richieste in tal senso, di tanto in tanto ci
occuperemo anche di alcune tematiche previdenziali particolarmente sentite,
riguardanti i musicisti esecutori e i gruppi musicali, affidando
le risposte ad alcuni membri del Consiglio direttivo dell'ACEP particolarmente
ferrati in materia.
In questo Notiziario trattiamo il tema del CERTIFICATO DI AGIBILITA' e
delle relative comunicazioni sulle serate che i musicisti esecutori e
i gruppi musicali debbono inoltrare all'ENPALS nei termini stabiliti
dallo stesso Ente.
A tal proposito, l’ENPALS ha riscontrato che numerose richieste
di AGIBILITA' (mod. 32/U) vengono presentate posteriormente rispetto
alle date delle manifestazioni.
Con riferimento alle circolari ENPALS n. 21 del 4 giugno 2002 e n. 27
del 6 agosto 2002, lo stesso Ente precisa che la data di richiesta del
Certificato di Agibilità deve essere sempre antecedente l’inizio
della manifestazione per la quale esso è richiesto e che, i cinque
giorni successivi, possono essere utilizzati esclusivamente per comunicare
variazioni riferite solo ad elementi che nella sostanza “….non
inficiano la validità del certificato stesso” (dalla circolare
27).
Le richieste di Agibilità presentate posteriormente alla
data della manifestazione non vengono considerate dall’ENPALScome
Certificati di Agibilità, ma vengono registrate come mere
denunce d’assunzione dei lavoratori dichiarati, suscettibili quindi
di contestazioni e/o sanzioni da parte degli ispettori preposti.
Riteniamo che questa precisazione sia utile per comprendere meglio la
corretta procedura da seguire, come richiesto dall'ENPALS. |