Home | Statuto | Organigramma | Adesioni | Modulo | Ieri | Notiziari | FAQ | Contatti | Link
FAQ

IL RIPARTO DEI DIRITTI FRA AUTORE ED EDITORE: ESISTONO REGOLE? (12/05)
Poiché la funzione dell'editore è quella di investire economicamente sulla pubblicazione, diffusione e promozione dell'opera, solitamente l'autore cede all'editore la metà dei diritti, cioè i 12/24 per il DEM (Diritti di Esecuzione Musicale, cioè le utilizzazioni in pubblico dell'opera) e 50% per il DRM (Diritti di Riproduzione Meccanica, cioè derivanti dalla registrazione dell'opera su supportisonori).
Però queste quote possono essere modificate contrattualmente dalle parti, in più o in meno, a patto che si rispettino le quote minime previste a tutela dell'autore, che sono indicate nel retro di ciascun Bollettino di dichiarazione (Mod. 112).
In caso partecipino più coautori per una stessa qualifica (cioè autori del testo oppure compositori della musica) un coautore non può percepire una quota di diritti superiore al doppio rispetto a ciascun altro coautore. 
Ad esempio, se si assegna ad un coautore del testo la quota di 1/24 di Diritti DEM, gli altri coautori del testo non potranno avere più di 2/24 ciascuno.
Inoltre, limitatamente ai diritti di Classe Prima derivanti da "Ballo dal vivo" e "Concertino", se si assegna all'editore una quota inferiore ad 8/24, non scatta la cosiddetta maggiorazione del"doppio punto" (consistente in un raddoppio dei diritti attribuiti), prevista a sostegno degli investimenti che l'editore deve effettuare a favore dell'opera editata.
Questa norma ha la funzione di spingere l'autore (a parità di quota di diritti ceduti sulla propria opera) a scegliere quell'editore che gli fornisce maggiori garanzie di valorizzazione dell'opera stessa.

COS'E' IL FILE SHARING?  IL FILE SHARING E' SEMPRE ILLEGALE? (11/05)
Abbiamo tratto la definizione tecnica di "file sharing" da WIKIPEDIA, l'encicolopedia libera.
Il file sharing è la condivisione di file all'interno di una rete comune e può avvenire attraverso una rete con struttura client-server  oppure  peer-to-peer.
Le più famose reti di peer-to-peer sono: Gnutella, Napster, eDonkey, WinMX.  E non vanno confuse con reti che costituiscono un filesystem distribuito, come Freenet.
Queste reti possono permettere di individuare più copie dello stesso file nella rete per mezzo di hash criptografici, di riprendere lo scaricamento del file, di eseguire lo scaricamento da più fonti contemporaneamente, di ricercare un file in particolare per mezzo di un URI(Universal Resource Identifier).
Programmi di File-sharing (letteralmente: condivisione di file) sono utilizzati direttamente o indirettamente per trasferire file da un computer ad un altro su Internet, o su reti aziendali Intranet. Questa condivisione ha dato origine al modello peer-to-peer.
Il file sharing diventa illegale quando si pongono in condivisione file protetti da diritto d'autore, o riservati, o non autorizzati e in generale i file di cui non si ha la piena e completa proprietà e titolarità dei relativi diritti.Recentemente, per la prima volta in Svezia, un utente internet è stato prima denunciato e poi condannato per pirateria informatica a causa delle attività condotte con il sistema di condivisione del download BitTorrent. Una condanna giunta proprio nelle stesse ore in cui un altro utente, questa volta cinese di Hong Kong, veniva condannato per le stesse ragioni.
Stando al tribunale di Stoccolma che ha giudicato il caso, il 28enne Andreas BAWER ha violato la normativa svedese sul diritto d'autore in quanto ha posto in condivisione un film svedese, consentendo ad altri, il cui numero rimane ignoto, di scaricarlo a propria volta.
La condanna consiste in una multa di circa 1.600 euro, ma più del denaro a contare in queste ore, almeno secondo l'industria dei contenuti che ha denunciato BAWER e seguito da vicino il caso, è l'effetto ed il messaggio che la sentenza può portare nella "comunità" degli utenti di sistemi di sharing.
Il legale di BAWER ha criticato l'entità della multa spiegando che si è trattato di un solo film e che il caso era basato su una sola violazione: "Alla luce di questo si tratta di una sentenza molto pesante".  L'avvocato si è anche chiesto cosa accadrà quando ad essere giudicati saranno utenti che condividono decine o centinaia di file protetti dal diritto d'autore.
Una sentenza che vuole lasciare il segno?  Secondo l'associazione antipirateria dei produttori Antipiratbyran oggi almeno il 10 per cento degli utenti svedesi utilizzano internet per condividere materiali protetti da diritto d'autore. 
La predetta associazione, ha sottolineato un portavoce, considera la sentenza "un importante passo in avanti che manda un segnale molto forte ai condivisori di file.  Questo è il primo passo per rendere attuativa la legge sul diritto d'autore". 
Va detto che fin qui non ci sono dati che supportino la tesi secondo cui ad una maggiore repressione legale corrisponda un calo nell'uso dei sistemi peer-to-peer, ci sono invece evidenze che quest'ultimo continui comunque a crescere.
È interessante notare che, proprio nelle stesse ore, anche ad Hong Kong un tribunale abbia scelto di condannare un uomo per l'uso di Bittorrent: anche il caso di Chan Nai-Ming, prima arrestato e poi rilasciato su cauzione, è legato alla condivisione di film, tre film di Hollywood per la precisione. Soltanto nelle prossime settimane si saprà in che modo i magistrati che lo hanno giudicato intendono punire Chan per le proprie azioni, ma le associazioni dei produttori già applaudono, sostenendo che in questo modo "si spaventano gli utenti e si dissuadono dal distribuire in modo non autorizzato file su internet".
 
Su questo tema abbiamo ricevuto recentemente una richiesta da parte di una gentile dottoranda di ricerca in "Scienze della Comunicazione e delle Relazioni pubbliche" all'Università degli studi di Roma "La Sapienza", la quale sta conducendo una ricerca sulla sua specializzazione (Musica e Internet) e, in particolare, sull'argomento file-sharing.
Tra i vari strumenti di indagine, ella ha realizzato un questionario on line, indirizzato agli utenti di internet e volto a rilevare dimensioni, caratteristiche, costi e benefici del file-sharing.
Ritenendo molto utile questa ricerca, invitiamo le persone interessate a rispondere alle domande del questionario, che si trova in una pagina del sito della facoltà di "Scienze della Comunicazione" al seguente indirizzo web:
http://www.webresearch.it/dev2/public/survey.php?name=file_sharing

COME SONO COMPOSTE, CHI LE NOMINA E QUANTO PESANO LE VARIE COMPONENTI?
(10/05)
L'attuale Regolamento elettorale assegna la maggior parte dei seggi dell'Assemblea SIAE alle fasce reddituali molto alte, in particolare per gli editori.
Ad esempio le 50 case editrici musicali più grandi (che prevalentemente appartengono ad una decina di importanti gruppi editoriali, soprattutto multinazionali) hanno a loro riservati ben 10 seggi (su un totale di 16).
I restanti 1.700 editori musicali ne hanno soltanto 6 (su un totale di 16).
Sul versante autorale abbiamo addirittura che  il 99% degli autori musicali sono stati "compressi" nella prima fascia, quella più bassa, la quale dispone di soli 5 seggi (su un totale di 16), mentre il restante 1% dispone dei restanti 11 seggi (su un totale di 16).
Se poi si considera che le altre Sezioni della SIAE (Lirica, DOR, OLAF e Cinema) incassano meno del 15% del fatturato SIAE e dispongono del 50% dei seggi nell'Assemblea, ne deriva che i "piccoli" ed i "medi" autori ed editori musicali contano molto poco, per non dire niente, cioè non hanno alcuna voce in capitolo nella SIAE.

CHI DECIDE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI DIRITTI?
(10/05)
Li decide il Consiglio di Amministrazione della SIAE che è nominato dalla citata Assemblea, eletta con il predetto sistema ingiusto e squilibrato.
In pratica decidono sempre loro: i soliti grandi editori musicali che, attraverso i loro legami economici incrociati con le altre Sezioni della SIAE, hanno totalmente in mano la gestione dell'ente.
Sono previste delle Commissioni di Sezione, che però forniscono soltanto pareri tecnici consultivi, obbligatori ma non vincolanti.
Anche queste Commissioni sono comunque espressione della stessa Assemblea, eletta come sopra descritto.


PERCHE' NON E' PIU' PREVISTO L'ESAME PER ISCRIVERSI ALLA SIAE?
(10/05)
Da quattro anni è stata abolita la prova d'esame per ottenere l'iscrizione alla SIAE in qualità di autore o compositore di musica, in quanto era una peculiarità soltanto italiana, non prevista dalle altre Società consorelle.
Oggi è sufficiente recarsi presso un ufficio della SIAE, oppure scaricare on line dal sito  www.siae.it  i previsti moduli di domanda, compilarli  ed effettuare il versamento che ammonta a 214 Euro, già comprensivi della quota associativa del primo anno.
Alcuni autori si lamentano per l'attuale facilità di iscrizione alla SIAE, che permette a "faccendieri" di sottrarre quote di diritti ai veri autori.
Simili lamentele le abbiamo ricevute anche noi e le abbiamo lette recentemente sul VIVAVERDI (Gennaio - Aprile 2005, a pag. 110).
Va comunque rilevato che tali "faccendieri" avrebbero potuto iscriversi alla SIAE anche prima, attraverso il contratto di mandato.
Pertanto sta all'autore non cedere ai ricatti e non permettere ad altri di firmare la propria opera creativa, anche perché la paternità dell'opera dell'ingegno è inalienabile (vedi art. 20 e seguenti della Legge sul Diritto d'Autore, 22 aprile 1941, n. 633) e non può formar oggetto di compravendita. 
E anche se la paternità dell'opera fosse stata per qualsiasi motivo, e magari con il consenso dell'autore, attribuita parzialmente o totalmente a persona diversa, egli può sempre rivendicarla come propria e ottenere che l'errata attribuzione sia corretta.
La rivendicazione troverà, come unico ostacolo, la difficoltà, talvolta insuperabile, di provare il fatto della creazione.
A tal proposito l'ACEP, già diversi anni fa, aveva proposto alla SIAE l'istituzione di un Numero Verde gratuito al quale ogni cittadino interessato, anche in forma anonima, potesse rivolgersi per segnalare eventuali lesioni del diritto d'autore: pirateria audio o video, evasione dei diritti d'autore, pressioni da parte di gestori di locali, impresari, aziende radio-televisive o altro, appropriazione di quote autorali o editoriali, ecc.
Naturalmente, ricevuta la segnalazione al Numero Verde, il Funzionario SIAE preposto avrebbe potuto valutare se fosse stato il caso di procedere o meno ad una verifica della veridicità e/o gravità del caso segnalato, prima di avviare le relative indagini e approfondimenti. Ci sembrava (e ci sembra ancora) una buona idea per chiedere la collaborazione di tutti verso il rispetto delle normative sul diritto d'autore.  Basterebbe una Linea Verde, oramai posseduta da ogni grande azienda (eventualmente anche senza operatore) ed una semplice segreteria telefonica: già soltanto questo potrebbe costituire un primo deterrente.
Chi non la ritiene una proposta utile, dovrebbe spiegarci il perché!
 
SOLO LA SIAE TUTELA IL DIRITTO D'AUTORE O VI SONO ALTRI ENTI IN ITALIA? (09/05)
In base all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la SIAE ha l'esclusività di intermediazione in materia di tutela del Diritto d'autore. 
La SIAE si è sviluppata molto capillarmente su tutto il territorio nazionale, nel corso degli ultimi sessanta anni, probabilmente più di ogni altra Società di autori al mondo, anche perché ha svolto servizi per conto dello Stato e di Enti pubblici.
Grazie alla sua organizzazione capillare, essa è in grado di raccogliere, su tutto il territorio nazionale, precisi dati sulle opere utilizzate o trasmesse, attreverso i programmi musicali compilati dagli esecutori musicali, singoli o gruppi o DJ, ecc., fin nel più piccolo e sperduto locale italiano.
Si tratta di un'organizzazione che tante Società di autori straniere invidiano alla SIAE.
Da qui deriva la sua capacità di ripartire analiticamente i proventi incassati.
Se in Italia potessero agire altri enti in concorrenza con la SIAE nella gestione del Diritto d'autore, sicuramente questi enti alternativi non sarebbero in grado di raccogliere i dati analiticamente come la SIAE e la ripartizione dei Diritti assomiglierebbe a quella di altre Società straniere, che è basata sulla vendita dei prodotti fonografici (dischi, CD, DVD, ecc.), oppure sui brani trasmessi nelle radio e nelle televisioni di livello nazionale, e altri criteri simili.
Ma appare chiaro che tutti i "piccoli" autori ed editori, i quali non hanno ancora nei loro cataloghi dei brani di grande successo a carattere nazionale, sarebbero completamente esclusi dalla ripartizione.  
Cosicché ai "piccoli" sarebbe di fatto preclusa la crescita e resa difficile la loro stessa esistenza.
Questo è il progetto dei grandi editori, soprattutto mulltinazionali, che peraltro hanno già "assorbito" molte case editrici che nel passato fecero la storia della musica italiana, sia seria che leggera:  RICORDI, ARISTON, DURIUM, FONIT CETRA, tanto per citare alcune aziende musicali che recentemente sono finite in mani straniere.
Il loro prossimo obiettivo è la SIAE, che vogliono gestire a loro piacimento, tentando di abbattere il sopra citato art. 180 della Legge sul Diritto d'autore (vedi il recente attacco della FIMI, l'associazione dell'industria fonografica multinazionale), per poi indebolirla mediante la costituzione di una o più Società concorrenti, per incrementare ulteriormente i loro già enormi fatturati.
Per questo è importante difendere la forza della SIAE e la sua capacità di tutelare tutti i suoi associati, sia grandi che piccoli;  pertanto occorre collaborare insieme per farla funzionare al meglio, salvaguardando l'analiticità della ripartizione dei diritti, unico baluardo a difesa della nostra identità musicale e culturale italiana, che altrimenti rischia una totale colonizzazione estera.

AGIBILITA’ ENPALS: ATTENZIONE A QUEI 5 GIORNI
Avendo ricevuto numerose richieste in tal senso, di tanto in tanto ci occuperemo anche di alcune tematiche previdenziali particolarmente sentite, riguardanti i musicisti esecutori e i gruppi musicali, affidando le risposte ad alcuni membri del Consiglio direttivo dell'ACEP particolarmente ferrati in materia.
 
In questo Notiziario trattiamo il tema del CERTIFICATO DI AGIBILITA' e delle relative comunicazioni sulle serate che i musicisti esecutori e i gruppi musicali debbono inoltrare all'ENPALS nei termini stabiliti dallo stesso Ente.
 
A tal proposito, l’ENPALS ha riscontrato che numerose richieste di AGIBILITA' (mod. 32/U) vengono presentate posteriormente rispetto alle date delle manifestazioni.
Con riferimento alle circolari ENPALS n. 21 del 4 giugno 2002 e n. 27 del 6 agosto 2002, lo stesso Ente precisa che la data di richiesta del Certificato di Agibilità deve essere sempre antecedente l’inizio della manifestazione per la quale esso è richiesto e che, i cinque giorni successivi, possono essere utilizzati esclusivamente per comunicare variazioni riferite solo ad elementi che nella sostanza “….non inficiano la validità del certificato stesso” (dalla circolare 27).
Le richieste di Agibilità presentate posteriormente alla data della manifestazione non vengono considerate dall’ENPALScome Certificati di Agibilità, ma vengono registrate come mere denunce d’assunzione dei lavoratori dichiarati, suscettibili quindi di contestazioni e/o sanzioni da parte degli ispettori preposti.
 
Riteniamo che questa precisazione sia utile per comprendere meglio la corretta procedura da seguire, come richiesto dall'ENPALS.


© 2006 ACEP - associazione autori compositori e piccoli editori